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16.2022.24 • TRAC TI 16.2022.24 Generato dall'IA

Appeal Against Debt Disavowal Decision Due to Lack of Reasoning

Numero d'incarto 16.2022.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision that provisionally rejected their opposition to an enforcement order concerning a debt of approximately CHF 4990 for music lessons, after the debtor subsequently filed a successful claim for debt disavowal. The appellate court accepted the appeal, finding that the lower court's decision to disavow the debt was void because it lacked the required minimal reasoning, failing to explain the facts or legal grounds for granting the debtor's petition while disregarding the opposing party's arguments, thus preventing an adequate judicial review by the appellate body; consequently, the decision was annulled, and the case was remanded for a new, sufficiently reasoned judgment.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 83 cpv. 2 LEF, Art. 239 cpv. 2 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Appeal Against Debt Disavowal Decision Due to Lack of Reasoning: The appellate court accepted the appeal, finding that the lower court's decision to disavow the debt was void because it lacked the required minimal reasoning, failing to explain the facts or legal grounds for granting the debtor's petition while disregarding the opposing party's arguments, thus preventing an adequate judicial review by the appellate body; consequently, the decision was annulled, and the case was remanded for a new, sufficiently reasoned judgment.

Parole chiave

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credito in esecuzione sindacato giurisdizionale nuove allegazioni di diritto decisione d'esecuzione legittimazione a ricorrere interpretazione della sentenza Motivazione di una decisione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 145 IV 423
DTF 146 II 341
Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione (DTF 146 II 341 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 239 cpv. 2 CPC

This provision concerning the obligation of decisions to be reasoned was the basis for annulling the appealed decision due to insufficient motivation.

art. 321 cpv. 1 CPC

This provision regulated the admissibility and deadline for filing the appeal (reclamo) against the first-instance decision.

art. 83 cpv. 2 LEF

Although mentioned in the reasoning regarding the burden of proof in debt acknowledgement actions, it was not cited in the operative part (dispositive).

art. 29 cpv. 2 Cost.

This constitutional provision concerning the right to be heard was cited in the reasoning regarding the requirement for a reasoned decision, but not in the operative part.

art. 74 cpv. 2 LTF

This provision concerning matters of fundamental importance for appealing to the Federal Tribunal was cited in the 'Rimedi giuridici' section, not in the operative orders.

art. 72 e 74 LTF

These provisions regarding the admissibility of appeals in civil matters to the Federal Tribunal were cited in the 'Rimedi giuridici' section, not in the operative orders.

art. 76 LTF

This provision regarding the standing to appeal to the Federal Tribunal was cited in the 'Rimedi giuridici' section, not in the operative orders.

art. 116 LTF

This provision concerning the grounds for a subsidiary constitutional appeal was cited in the 'Rimedi giuridici' section, not in the operative orders.

art. 113 LTF

This provision concerning the admissibility of a subsidiary constitutional appeal was cited in the 'Rimedi giuridici' section, not in the operative orders.

art. 115 LTF

This provision regarding the standing to file a subsidiary constitutional appeal was cited in the 'Rimedi giuridici' section, not in the operative orders.

art. 95 a 98 LTF

These provisions concerning the grounds for an appeal in civil matters were cited in the 'Rimedi giuridici' section, not in the operative orders.

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Testo completo

Incarto n. 16.2022.24 · Lugano 28 luglio 2022/bs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 18 luglio 2022 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 28 giugno 2022 dal Giudice di pace del circolo di Sant'Antonino nella causa 0001-2022 O (disconoscimento di debito) promossa nei suoi confronti con istanza del 26 aprile 2022 da

CO 1 ,

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 1° aprile 2022 il Giudice di pace del circolo di S. Antonino ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo n. __________77 dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona, fattoli notificare da RE 1 per l'incasso di fr. 4990.– oltre interessi al 6% dal 6 ottobre 2021 in relazione a lezioni di musica. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico dell'escusso (inc. 0005-2022-s).

B*. Con petizione del 24 aprile 2022 CO 1 si è rivolto al medesimo Giudice di pace per ottenere il disconoscimento del menzionato debito. Al dibattimento del 21 giugno 2022 l'istante ha mantenuto la sua domanda mentre la posizione della convenuta non è stata verbalizzata. Statuendo con decisione del 28 giugno 2022, il Giudice di pace, in accoglimento della petizione, ha disconosciuto il debito di fr. 4990.–.

C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 luglio 2022 in cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. L'atto non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto il 29 giugno 2022. Introdotto il 18 luglio 2022, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2. Il Giudice di pace, ricordati gli aspetti procedurali e la ripartizione dell'onere probatorio dell'azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF), ha accolto la petizione. La reclamante lamenta innanzitutto che la decisione impugnata è carente di motivazio­ne, tant'è che l'ha “chiesta ufficialmente al Giudice senza ricevere risposta”.

a) Secondo l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni decisione dev'essere motivata. Le esigenze al proposito sono quelle che discendono dal­l'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere breve e conci­sa. Essenziale è che permet­ta di capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale de­ve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 145 IV 423 consid. 3.4.1 con rinvii). Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione (DTF 146 II 341 consid. 5.1). Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinan­ti, una motivazione è insufficiente (CCR, sentenza inc. 16.2020.24 del 15 novembre 2021, consid. 5a).

b) Nella

fattispecie, la decisione del Giudice di pace si limita a evocare la ripartizione dell'onere probatorio dell'azione di

disconoscimento del debito ma non consente minimamente di capire perché egli abbia accolto la petizione. Oltre a difettare di un'esposizione dei fatti, non vi è alcun accenno ai motivi addotti dall'attore che giustificherebbero l'accoglimento dell'azione, né perché le obbiezioni della convenuta non hanno trovato ascolto. In sintesi, egli non ha proceduto ad alcuna sussunzione giuridica. E senza una sufficiente motivazione, la reclamante non vi si può confrontare e prendere posizione con cognizione di causa, tant'è che nel reclamo argomenta liberamente come se si trovasse ancora in primo grado. Né questa Camera è in grado di sindacare le critiche della reclamante. Non motivata a sufficienza, perché la giurisdizione di secondo grado possa esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale, la decisione deve così essere annullata. Non essendogli impartite indicazioni vincolanti, il Giudice di pace non è tenuto a conferma­re la decisione impugnata. Potrà anche decidere in altro modo, coerentemente con la motivazione che riterrà di addurre.

3. Le particolarità della fattispecie giustificano di accogliere il reclamo – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo invitare CO 1 a formulare osservazioni su doglianze che, per la carenza dell'atto impugnato, questa Camera non sarebbe in grado di vagliare. Dall'altro questa Camera rinuncia – come si è appena detto – a impartire al Giudice di pace indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo giudizio. Le parti rimangono libere così di impugnare, ove ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione Giudice di pace e di far valere dinanzi a questa Camera tutti i loro argomenti.

4. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

5. La singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali. Né si giustifica l'assegnazione alla reclamante di indennità d'inconvenienza, per altro nemmeno richieste.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Giudice di pace perché emani un giudizio motivato.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sant'Antonino.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.