Employee Appeal Regarding Summary Dismissal for Suspected Theft Upheld Due to Failure to Contest All Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn employee appealed a lower court's decision which upheld her summary dismissal based on suspected theft of unrecorded cash surpluses from her till, finding that the employer had established a sufficient degree of certainty (at least 75%) to justify the termination due to repeated suspicious behavior, despite the lack of direct video evidence. The appellate court declared the appeal inadmissible in part because the employee failed to challenge the lower court's alternative finding that the repeated suspicious conduct, even if not definitively proven as theft, coupled with a prior warning about increased checks, justified the immediate termination, thereby failing to contest all independent grounds supporting the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 cpv. 1 CPC, Art. 145 cpv. 1 lett. c CPC, Art. 320 CPC, Art. 9 Cost, Art. 337 CO, Art. 16 cpv. 1 CCLN; Employee Appeal Regarding Summary Dismissal for Suspected Theft Upheld Due to Failure to Contest All Grounds: The appellate court declared the appeal inadmissible in part because the employee failed to challenge the lower court's alternative finding that the repeated suspicious conduct, even if not definitively proven as theft, coupled with a prior warning about increased checks, justified the immediate termination, thereby failing to contest all independent grounds supporting the original judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal based on the simplified procedure for pecuniary disputes.
Cited in the reasoning regarding the suspension of the appeal deadline.
Cited in the reasoning to define the scope of review for the appeal (erroneous application of law or manifestly erroneous finding of facts).
The legal basis discussed by the lower court regarding the justification for immediate termination of the employment contract, which is the core issue of the appeal.
Cited in the reasoning regarding the calculation of compensation for unused vacation and holidays.
Cited in the reasoning regarding the general rule that proceedings in labor contract actions are free of charge.
Cited in the reasoning concerning the non-application of costs due to the absence of procedural temerity.
Cited in the reasoning concerning the inadmissibility of challenging the timeliness of dismissal for the first time on appeal.
Cited in the reasoning regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning regarding the admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning regarding the requirement for a question of fundamental importance for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning regarding the standing to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning regarding the standing to file a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning regarding the grounds for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning to justify the acceptability of the time elapsed between the last check and the termination letter.
Cited in the reasoning regarding the legal basis for the Unemployment Fund's subrogation action.
Although not explicitly cited in the dispositive orders, the imposition of costs on the appellant is a consequence of the decision on the merits.
Although not explicitly cited in the dispositive orders, the procedural cost exemptions in labor cases (Art. 114 CPC) are related to cost provisions.
Testo completo
Incarto n. 16.2021.6 · Lugano 17 febbraio 2022/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 1° febbraio 2021 presentato da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 17 dicembre 2020 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città nella causa SE.2020.4 (lavoro) da lei promossa con petizione del 30 gennaio 2020 nei confronti della
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 );
Ritenuto
in fatto: A. Il 25 luglio 2014 la società CO 1, che gestisce il bar “__________” a __________, ha assunto RE 1 in qualità di “cameriera senza formazione”, con inizio dal 1° agosto 2014. Il contratto di lavoro, assoggettato al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, è stato concluso a tempo indeterminato e prevedeva un salario di fr. 3500.– lordi per tredici mensilità per un orario settimanale medio di 42 ore.
B. Secondo le direttive della datrice di lavoro, a fine turno ogni cameriere doveva stampare il resoconto informatico delle transazioni da lui effettuate e depositarlo nella cassaforte con l'incasso giornaliero contenuto nel suo borsello al netto del fondo cassa. Dandosi discrepanze tra il totale del resoconto informatico e il totale dei soldi incassati, il cameriere, dopo avere verificato con il collega di turno la possibilità di eventuali errori nell'incasso delle consumazioni, doveva allegare all'incasso un foglio con l'indicazione dell'ammontare dell'ammanco. Questo sarebbe poi stato da lui risarcito con l'eventuale eccedenza alla fine di un'altra giornata. Sempre per disposizioni della datrice di lavoro, le mance incassate dai camerieri dovevano essere inserite in un apposito contenitore e sarebbero poi state ripartite tra tutto il personale.
C. Il 26 luglio 2019 D__________ P__________, gerente dell'esercizio pubblico, ha comunicato a RE 1 che a seguito di controlli era risultato che a fine giornata l'eccedenza di denaro
nel suo borsello non era stata versata in cassaforte. Il gerente, dopo averle sottoposto una tabella con gli importi delle
eccedenze di denaro non segnalati nei giorni della verifica, l'ha accusata di essersene appropriata. La lavoratrice ha negato ogni addebito e si è rifiutata
di sottoscrivere la tabella menzionata. In esito al colloquio, essa è stata poi licenziata in tronco. Lo stesso
giorno la datrice di lavoro le ha inoltre inviato la disdetta immediata del contratto di lavoro per gravi motivi. Il 9 settembre 2019 RE 1, oltre a contestare il motivo del licenziamento in tronco, ha chiesto alla CO 1 di versarle il salario di un mese, pari a quello che sarebbe maturato sino alla scadenza del termine ordinario di disdetta. L'indomani la datrice di lavoro ha riaffermato la sua posizione rifiutando qualsiasi pagamento.
D. Il
24 ottobre 2019 RE 1 si è rivolta alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città per un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 6939.36 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2019. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Pretore aggiunto ha rilasciato il 27 gennaio 2020 all'istante l'autorizzazione ad agire. Non sono state prelevate spese processuali (inc. CM.2019.83).
E. Con petizione del 30 gennaio 2020 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al medesimo Pretore aggiunto per ottenere il pagamento di fr. 6121.88 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2019 (fr. 3500.– lordi per il salario di agosto 2019, fr. 291.55 quota tredicesima, fr. 250.– quota bonus, fr. 1920.33 per 16.46 giorni di vacanza maturati non goduti e fr. 160.– di tredicesima calcolata su fr. 1920.33). L'attrice ha chiesto altresì il versamento di un'indennità di fr. 1000.– quale riparazione morale. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2020 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 15 maggio 2020 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è terminata il 14 settembre 2020 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali del 23 settembre e del 30 novembre 2020 esse hanno ribadito le loro domande.
F. Statuendo con decisione del 17 dicembre 2020 il Pretore aggiunto, dopo avere accertato l'esistenza di una causa grave atta a giustificare la rescissione immediata del contratto di lavoro, ha respinto tutte le pretese dell'attrice salvo riconoscerle un'indennità per vacanze, riposo e festivi non goduti di fr. 354.– lordi. Non sono state prelevate spese processuali ma l'attrice è stata tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per ripetibili.
G. Contro la decisione appena citata RE 1, ora __________, è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° febbraio 2021, in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel senso di accogliere integralmente la petizione. Nelle sue osservazioni del 10 marzo 2021 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
H. Con istanza dell'8 giugno 2021 la Cassa disoccupazione __________, agendo in virtù della cessione legale dell'art. 29 cpv.
2 LADI, si è rivolta al Giudice di pace del Circolo di Locarno, chiedendo di convocare la CO 1 a un tentativo di conciliazione volto ad ottenere il pagamento di fr. 2197.30 netti più interessi al 5% dal 1° agosto 2019 pari alle indennità di disoccupazione versate in agosto 2019 alla lavoratrice (inc. CM.2021.34). Con disposizione ordinatoria del 30 luglio 2021 la procedura di conciliazione è stata sospesa in attesa dell'esito del presente procedimento.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.
1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è pervenuta alla rappresentante della convenuta il 18 dicembre 2020 (cfr. tracciamento dell'invio 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 2 gennaio 2021 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Cominciato a decorrere il 3 gennaio 2021, esso sarebbe scaduto così lunedì 1° febbraio 2017. Depositato l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è quindi ricevibile.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146 consid. 2 con rinvii)
3. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, richiamate le condizioni per una rescissione immediata del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 337 CO, ha accertato che il motivo del licenziamento immediato addotto dalla convenuta era “il furto di una somma di denaro indefinita da parte dell'attrice”. Premesso ciò, egli ha ritenuto che dalla testimonianza del gerente dell'esercizio pubblico e dai dati riportati in una tabella da lui fatta allestire risultava che nei giorni in cui l'attrice era stata controllata, la mancata segnalazione dell'eccedenza di denaro e il
relativo versamento nella cassaforte “pur non capitando quotidianamente, si ripeteva con una certa, e allarmante, regolarità”.
Il primo giudice, considerata la situazione di difficoltà probatoria “derivante dall'assenza di una telecamera di sorveglianza sulla cassa utilizzata dall'attrice, che non permetteva un controllo diretto sul suo operato”, ha ammesso l'oggettiva gravità delle causa del licenziamento immediato, perché “il sistema indiretto posto in essere dalla convenuta per controllare i propri dipendenti è risultato (...) sufficientemente idoneo a dimostrare un comportamento quantomeno critico e preoccupante”. A suo avviso, pertanto, “l'analisi dei
fatti di causa sembra integrare un grado di certezza della prova pari, almeno, al 75% (*non certi, ma più che probabili o verosimili*), se non anche superiore”. Valutato il ruolo di responsabilità dell'attrice e la sistematicità delle mancanze, per il Pretore aggiunto, il comportamento della dipendente connota, da un punto di vista soggettivo, una gravità tale da rompere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, ciò che legittima il licenziamento immediato. Poco importa, egli ha soggiunto, che le somme non dichiarate siano di poca entità, tale aspetto non essendo “una discriminante per ritenere illegittimo un licenziamento immediato per appropriazione indebita”.
Il Pretore aggiunto ha poi appurato che il licenziamento con effetto immediato era stato preceduto anche da un avvertimento giacché nel corso di una riunione tutti i collaboratori, compresa l'attrice, erano stati informati sull'intensificazione dei controlli per evitare il ripetersi di furti “e quindi l'attrice era avvisata sulle conseguenze di tali comportamenti”. Quanto all'immediatezza della reazione della datrice di lavoro, per il primo giudice “5 giorni lavorativi (ultimo controllo 19 luglio 2019, lettera di licenziamento 26 luglio 2019, per un totale di 7 giorni ma, ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 CCLN risultano essere 5 giorni lavorativi)” erano accettabili “vista la necessità della convenuta di rivolgersi a un informatico per avere conferma della veridicità del controllo”.
A titolo abbondanziale “e sempre in subordine rispetto al ragionamento principale, il Pretore aggiunto dopo avere richiamato la facoltà del datore di lavoro di licenziare il lavoratore per un semplice sospetto e riassuntine i presupposti, ha ritenuto che se ciò, salvo eccezioni, non giustifica di per sé un licenziamento in tronco, il giudice può liberamente determinare le conseguenze della risoluzione immediata. Secondariamente, egli ha soggiunto, se la mancanza grave del lavoratore deve essere ammessa con prudenza dal giudice, anche manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata quando si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull’eventualità della disdetta. Premesso ciò, egli ha concluso, quand'anche si volesse ritenere che i
fatti da lui accertati non fossero di una certa gravità, “la sistematicità dei comportamenti sospetti, uniti all’avvertimento dato (che pur se di carattere generale interessava sicuramente tutto il personale, attrice compresa) portano a concludere nuovamente per la legittimità del licenziamento immediato”. In siffatte circostanze, egli respinto la pretesa dell'attrice relativa al pagamento del salario di agosto 2019.
Riguardo all'indennità per vacanze non godute e giorni di riposo non effettuati ai sensi dell'art. 17 CCLN, il primo giudice ha accertato che la lavoratrice, benché licenziata in tronco il 26 luglio 2019, aveva percepito il salario per l'intero mese e che al 31 luglio 2019 aveva un saldo di - 2.91 giorni di lavoro, - 5.20 giorni di riposo, + 10.43 giorni di vacanza e + 0.48 giorni festivi. Ha calcolato così un totale di 2.8 giorni da indennizzarle pari a fr. 327.– (fr. 3500.–: 30 giorni x 2.8 giorni) e, aggiunti fr. 27.– (fr. 327.–: 100 x 8.33) per la tredicesima *pro rata*, le ha riconosciuto un'indennità di fr. 354.–. Donde l'accoglimento della petizione limitatamente a questo importo.
4. La reclamante censura la violazione dell′art. 337 CO, ritenendo non adempiute nessuna delle condizioni necessarie per l'applicazione di questa norma (esistenza di una mancanza particolarmente grave o di mancanze meno gravi reiterate precedute da un avvertimento che rendono oggettivamente impensabile la continuazione della relazione contrattuale al termine ordinario di disdetta e immediatezza della reazione). Essa, ribadito di non essersi mai appropriata di pagamenti degli avventori, ritiene che sulle accuse di appropriazione indebita mosse contro di lei dalla convenuta il primo giudice non poteva accontentarsi di un grado probatorio ridotto ma, per poterle considerare dimostrate, doveva fondarsi su mezzi di prova certi. Ciò posto, a suo avviso, le prove offerte dalla convenuta non dimostrano minimamente le accuse nei suoi confronti, tantomeno con un “grado pari ad almeno il 75% se non superiore” così come stabilito arbitrariamente dal primo giudice.
a) Ci si può chiedere se nella fattispecie soccorressero le premesse per rinunciare all'esigenza della prova piena e limitarsi a una verosimiglianza preponderante (cfr. sulle condizioni: DTF 144 III 264 consid. 5; più recentemente: sentenza 4A_254/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 4.1), e quindi in ultima analisi se la convenuta abbia provato l'esistenza di un grave motivo atto a giustificare il licenziamento immediato. Tali quesiti possono rimanere indecisi per le seguenti ragioni.
b) Il Pretore aggiunto, come si è visto, ha addotto due spiegazioni a sostegno della sua decisione: in primo luogo, ha accertato l'esistenza di un grave motivo, mentre in secondo luogo e abbondanzialmente, ha concluso per la legittimità del licenziamento immediato sulla scorta della
“sistematicità dei comportamenti sospetti uniti all'avvertimento dato”. Ora, quando una decisione è sorretta da più
motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di esse bastando da sé sola per definire l'esito della causa, il ricorrente deve confrontarsi con tutte quante, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e un'impugnazione può
essere accolta unicamente se le critiche volte contro ogni motivazione risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4
con rinvii; più recentemente: sentenza 5A_700/2019 del 3 febbraio 2021 consid. 4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del
24 dicembre 2020 consid. 27c; II CCA, sentenza inc. 12.2020.48 dell'11 novembre 2020 consid. 11.1; III CCA, sentenza 13.2020.57 del 2 dicembre 2020 consid. 10).
c) La reclamante, contesta, come si è visto, la prima motivazione addotta dal Pretore aggiunto. Essa sorvola invece sulla seconda motivazione foss'anche soltanto per criticarla siccome errata in fatto o in diritto. Essa non spiega in effetti perché il primo giudice non potesse concludere che di fronte a “sistematici comportamenti sospetti” il licenziamento immediato fosse giustificato. Del resto, il Tribunale federale non esclude che il sospetto di commissione di un grave reato o di una grave violazione dei doveri contrattuali possa giustificare il licenziamento immediato, anche se l'accusa nei confronti del lavoratore si rivela successivamente infondata o non può essere provata (sentenza 4A_419/2015 del 19 febbraio 2016 consid. 2.1.2, con rinvii). Né la reclamante accenna a fattori che escludono la validità di un licenziamento basato su soli sospetti [la presunta violazione dei doveri del lavoratore, anche se non provata, non sarebbe sufficientemente importante da giustificare un licenziamento immediato senza preavviso, oppure il datore di lavoro non ha fatto tutto ciò che ci si poteva aspettare da lui per verificare i sospetti (sentenza del Tribunale federale citata)]. Patrocinata da un legale, essa non poteva ignorare tale esigenza. Ne deriva che, diretto contro una sola motivazione (su due) della sentenza impugnata, al riguardo il reclamo risulta irricevibile. Quanto alla tempestività del licenziamento, ammessa dal Pretore aggiunto, le contestazioni della reclamante formulate per la prima volta in questa sede sono inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC).
5. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un avvocato, un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.