Landlord Eviction for Non-Payment Upheld Despite Tenant's Curatorship Issues
Sintesi Legislator
Generato dall'IATenants appealed an order for expulsion granted to landlords in summary proceedings due to non-payment of rent dating back to June 2020, despite the tenants claiming their failure to pay was due to issues with a court-appointed curator assigned to one of them in February 2021. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the tenants failed to sufficiently substantiate any alleged shortcomings by the protective authority, especially since the rent arrears predated the curator's appointment, and ultimately, the tenants' relationship with the protective authorities was irrelevant to the landlords' contractual right to timely rent payments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 292 CP, Art. 257 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Landlord Eviction for Non-Payment Upheld Despite Tenant's Curatorship Issues: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the tenants failed to sufficiently substantiate any alleged shortcomings by the protective authority, especially since the rent arrears predated the curator's appointment, and ultimately, the tenants' relationship with the protective authorities was irrelevant to the landlords' contractual right to timely rent payments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to determine the admissibility of the appeal in summary proceedings for provisional judicial protection in evident cases.
Used to determine the admissibility of the appeal by way of a complaint against a decision in summary proceedings.
Used to determine the admissibility of the appeal in summary proceedings for provisional judicial protection in evident cases, considering the value of the dispute.
Cited as the general principle for allocating court costs, although waived in this specific case.
Testo completo
Incarto n. 16.2021.42 · Lugano 2 dicembre 2021/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, presidente
vicecancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 3 novembre 2021 presentato da
RE 1 e RE 2 (rappresentati dal medesimo RE 1)
contro la decisione emessa il 28 ottobre 2021 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2021.797 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nei loro confronti con istanza del 20 agosto 2021 da
CO 1 CO 2 e CO 3 (rappresentati dall' RA 1 );
Ritenuto
in fatto: A. Nell'aprile del 2019 CO 1, CO 2 e CO 3, quale locatori, e RE 1 con RE 2, quale conduttori, hanno stipulato un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento a __________ per una pigione di fr. 1200.– mensili e un acconto sulle spese accessorie di fr. 150.– mensili. Il 1° aprile 2021 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno fissato ai locatari un termine di 30 giorni per il pagamento di complessivi fr. 16 315.95 corrispondenti alle pigioni e alle spese accessorie scoperte da giugno 2020 ad aprile 2021 con la comminatoria della disdetta anticipata in applicazione dell'art. 257*d* CO in caso di mancato pagamento. Preso atto che nulla era stato versato, il 17 maggio 2021 i locatori hanno notificato a RE 1 e RE 2 con modulo ufficiale la disdetta straordinaria del contratto per il 30 giugno successivo.
B. Con istanza del 20 agosto 2021, promossa nella procedura
sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1, CO 2 e CO 3 hanno convenuto RE 1 e RE 2 davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna per ottenere la loro espulsione dall'ente locato. In un memoriale dell'8 settembre 2021 i convenuti non hanno formulato conclusioni ma hanno chiesto di “ascoltare in udienza quanto non è qui possibile espletare interamente ed un confronto diretto con la proprietà dinanzi alla vostra Autorità”. Tale richiesta è stata reiterata il 10 settembre successivo.
C. Statuendo con sentenza del 14 settembre 2021 il Pretore ha accolto l'istanza ordinando ai convenuti
– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare l'ente locato entro il 24 settembre 2021. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono state poste in solido a carico dei convenuti. Un reclamopresentato da RE 1 e RE 2 il 19 settembre 2021 contro tale
decisione è stato accolto l'11 ottobre 2021 da questa Camera, che ha annullato la sentenza del Pretore rinviandogli gli
atti per un nuovo giudizio previa udienza pubblica (inc. 16.2021.36).
D. In esito al rinvio, il Pretore ha convocato le parti all'udienza del 25 ottobre 2021 alle 15.00. Qualche ora prima dell'udienza, RE
1 ha comunicato al Pretore che non avrebbe presenziato, così come la moglie, rimproverando poi al rappresentante degli istanti di averlo segnalato all'autorità di protezione e addebitando la responsabilità del mancato pagamento delle pigioni alla curatrice designatagli dalla autorità regionale di protezione 11. In sede di udienza gli istanti, unici comparenti, hanno riaffermato il loro punto di vista.
E. Statuendo con sentenza del 26 ottobre 2021 il Pretore ha accolto l'istanza ordinando ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP
– di liberare l'ente locato entro l'8 novembre 2021. Egli ha inoltre ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta degli istanti e ha avvertito i convenuti che qualora non provvedessero a ritirare mobili e oggetti di loro pertinenza, la forza pubblica provvederà a fare depositare tali beni a loro spese in un luogo indicato dagli istanti. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono state poste in solido a carico dei convenuti.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 3 novembre 2021 in cui chiedono di annullare il giudizio impugnato. Il memoriale non è stato notificato a CO 1, CO 2 e CO 3 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione con reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore ha quantificato tale valore in fr. 7200.–, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta ai convenuti il più presto il 27 ottobre 2021. Datato 2 novembre 2021 ma impostato il giorno successivo (cfr. timbro sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto accertato
la regolarità della messa in mora dei conduttori così come l'esistenza di una valida disdetta straordinaria in virtù dell'art. 257*d*
CO. Egli ha poi esaminato l'argomentazione dei convenuti, i quali addebitavano la responsabilità per il mancato pagamento delle pigioni a manchevolezze dell'autorità tutoria, rilevando come essa fosse del tutto irrilevante sia perché “tali manchevolezze non sono in alcun modo provate” ma soprattutto poiché “non vi è dubbio che il canone di locazione non è stato pagato e che tale circostanza non è imputabile in alcun modo agli istanti, il cui diritto alla pigione è stato senza motivo disatteso”. Per il primo giudice, inoltre, un pagamento successivo alla disdetta non può ad ogni modo “sanare la mora e inficiare la validità della disdetta”.
3. I reclamanti ribadiscono la loro tesi secondo cui essi non sarebbero responsabili del pagamento delle pigioni arretrate poiché la curatrice nominata dall'autorità di protezione “non ha risolto nulla aggravando ulteriormente il contenzioso”. A loro dire, la curatela istituita in favore del marito su richiesta del rappresentante dei convenuti, ha precluso l'esercizio dei diritti civili di modo che “di tutto questo periodo non possiamo rispondere”. Essi rilevano infine che “si sarebbero impegnati a liquidare i canoni scaduti, nonostante la pandemia a livello globale e lo stato attuale di salute di RE 1, la curatela doveva far fronte ai propri impegni presi di grande responsabilità civile nei confronti di un nucleo famigliare, il signor CO 1 non doveva avvalersi di uno strumento tale per i propri interessi economici”.
Se non che, così argomentando, i reclamanti non si confrontano con le argomentazioni del Pretore. Fossero anche di rilievo ai fini del giudizio, come
rilevato dal Pretore, di manchevolezze dell'autorità regionale di protezione manca qualsiasi riscontro agli atti, sicché l'assunto si
risolve in una mera affermazione. Per di più la curatrice è stata designata nel febbraio del 2021 mentre le pigioni
risultano essere rimaste impagate dal giugno 2020 di modo che le eventuali manchevolezze non avrebbero avuto alcuna incidenza sulla mora dei conduttori e sulla validità della disdetta del contratto. Infine, i reclamanti sorvolano sulla seconda motivazione del Pretore secondo cui, in sintesi, i rapporti tra RE
1 e le autorità di protezione non riguardano i locatori, i quali hanno diritto
di incassare la pigione entro i termini stabiliti contrattualmente. In definitiva, posto che i reclamanti non contestano
l'esistenza dei presupposti per ordinare la loro espulsione dall'ente locato in applicazione della procedura sommaria a tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC), il reclamo, manifestamente non
motivato in modo sufficiente, vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art.
48*b*cpv. 1lett. a n. 2 LOG).
4. Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le circostanze del caso specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo, gli interessati non risultando avere cognizioni giuridiche particolari e avendo agito senza l'ausilio di un legale. Non si pone inoltre problema di indennità di inconvenienza, il memoriale non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – ing. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.