Spousal Protection Appeal Withdrawal and Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a marital union protection proceeding where one spouse sought an *ad litem* allowance of 5000, the lower court granted the request, leading the opposing spouse to file an appeal. The appellate court took note of the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, treating this as a unilateral renunciation equivalent to losing the case, and therefore ordered the appellant to bear the reduced court costs without awarding costs to the other party because the withdrawal suggested the opposing party had intended to withdraw as well, which was not contested.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Spousal Protection Appeal Withdrawal and Cost Allocation: The appellate court took note of the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, treating this as a unilateral renunciation equivalent to losing the case, and therefore ordered the appellant to bear the reduced court costs without awarding costs to the other party because the withdrawal suggested the opposing party had intended to withdraw as well, which was not contested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court acknowledges the withdrawal of the appeal, equating it to a withdrawal from the proceedings.
The court strikes the case from the roll based on the withdrawal.
The rule establishing the obligation for the appellant who withdraws to bear the judicial costs is cited as the basis for the cost allocation.
The court reduces the judicial fee because the appeal procedure ended without a full decision.
Testo completo
Incarto n. 16.2021.41 · Lugano 17 gennaio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, presidente
vicecancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 30 ottobre 2021 presentato da
RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 20 ottobre 2021 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa n. SO.2021.772 (protezione dell'unione coniugale: provvigione ad litem) promossa nei suoi confronti con istanza dell'8 febbraio 2021 da
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa l'8 febbraio 2021 da AP 1(1973) contro il marito RE 1 (1971), l'istante ha chiesto quello stesso giorno al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, di obbligare il marito a versarle una provvigione *ad litem* di fr. 5000.–. Avversata dal convenuto, la richiesta è stata accolta dal Pretore aggiunto con sentenza del 20 ottobre 2021.
B. Contro la decisione appena citato AP 1è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 ottobre 2021 per ottenere la reiezione della richiesta di provvigione *ad litem*. Con decreto dell'11 novembre 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo. Nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2021 CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo. Il 27 dicembre 2021 AO 1ha comunicato a questa Camera di ritirare il reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a rece-dere dalla lite. In tali circostanze il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. Nella fattispecie non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma la tassa di giustizia va sensibilmente ridotta, la procedura di reclamo terminando senza decisione (art. 21 LTG). Quanto alle ripetibili, nella dichiarazione di ritiro del reclamo RE 1 ha evocato l'intenzione della controparte di rinunciarvi. Oggetto di notificazione, tale allegazione non ha suscitato reazioni, di modo che non si attribuiscono indennità all'opponente.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. – avv.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.