Artisan's Lien Cost Award Appeal and Right to Be Heard Violation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court reviewed an appeal against a lower court's cost award after a provisional artisan's lien claim was withdrawn due to the debt being paid by the property co-owners. The appellate court found the appeal admissible, treating the jointly liable property owners as represented by the appellant, but ultimately upheld the appeal on the grounds that the lower court violated the parties' right to be heard by failing to allow them to comment on the cost allocation before rendering the decision to dismiss the case as moot, thus requiring the annulment of the cost decree and referral back for a new ruling, as the appellate court lacked full fact-finding authority to correct the procedural defect itself.
Regesto Legislator
UfficialeIscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: ripartizione delle spese processuali nell'ambito di una causa divenuta senza oggetto
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the legal basis for removing a case from the roll when it becomes moot, which governs the procedure leading to the annulled order.
Cited in the reasoning as the provision allowing the judge to deviate from standard cost allocation principles when a case becomes moot.
Cited to establish the timeliness of the appeal against the decision on costs in a summary procedure.
Cited in the reasoning to address the issue of necessary co-litigation regarding the admissibility of the appeal.
Mentioned as the general cost allocation principle from which the judge can deviate under Art. 107 CPC.
Cited to support the requirement that parties must be heard before a case is removed from the roll.
Cited to support the nullity resulting from the violation of the right to be heard and the inapplicability of its healing through appeal proceedings.
Cited to support the nullity resulting from the violation of the right to be heard.
Cited to explain why the healing of the procedural error is not applicable, as the appeal court does not have full cognisance over factual findings.
Cited in the section describing the remedies available at the Federal Tribunal, but not used in the dispositive orders of this decision.
Cited in the section describing the remedies available at the Federal Tribunal, but not used in the dispositive orders of this decision.
Cited in the section describing the remedies available at the Federal Tribunal, but not used in the dispositive orders of this decision.
Cited in the section describing the remedies available at the Federal Tribunal, but not used in the dispositive orders of this decision.
Cited in the section describing the remedies available at the Federal Tribunal, but not used in the dispositive orders of this decision.
Cited in the section describing the remedies available at the Federal Tribunal, but not used in the dispositive orders of this decision.
Cited in the section describing the remedies available at the Federal Tribunal, but not used in the dispositive orders of this decision.
Cited in the section describing the remedies available at the Federal Tribunal, but not used in the dispositive orders of this decision.
Cited in the section describing the remedies available at the Federal Tribunal, but not used in the dispositive orders of this decision.
Cited in the reasoning to classify the decision being appealed against as belonging to the summary procedure.
Cited to establish the timeliness of the appeal against the decision on costs in a summary procedure.
Cited to establish the timeliness of the appeal against the decision on costs in a summary procedure.
Not cited in the dispositive orders.
Not cited in the dispositive orders.
Testo completo
Incarto n. 16.2021.31 · Lugano 23 settembre 2021/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 16 agosto 2021 presentato da
RE1 e TERZ 1
contro il dispositivo sulle spese giudiziarie del decreto di stralcio emesso il 9 agosto 2021 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2021.534 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) promossa con istanza del 16 luglio 2021 dalla
CO 1 (patrocinata dall'avv. PAT 1),
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 luglio 2021 l'impresa di pittura CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 5245.25 con interessi al 5% dal 5 luglio 2021 sulla particella n. 191 RFD di __________ appartenente a RI 1 e a TERZ 1 in ragione di un mezzo ciascuno. Con decreto cautelare di quello stesso giorno, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta (inc. CA.2021.41). Il 6 agosto 2021 l'istante ha comunicato al Pretore l'avvenuto pagamento della mercede chiedendo lo stralcio della causa per acquiescenza. Con decreto del 9 agosto 2021 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo in quanto priva d'oggetto, ha ordinato all'Ufficiale del registro fondiario di cancellare l'iscrizione disposta il 16 luglio 2021 senza contraddittorio e ha posto le spese processuali di fr. 150.– in solido a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 650.– per ripetibili.
B.Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RI 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 agosto 2021 lamentando di non aver potuto contestare “le spese che [il Pretore] mi vuole attribuire per il mancato pagamento di una fattura”. Il memoriale non è stato comunicato alla CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il dispositivo sulle spese giudiziarie di una decisione emanata – come in concreto – con la procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 5 CPC) è impugnabile a titolo indipendente con reclamo entro di 10 giorni (art. 110 e 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata ai convenuti il 10 agosto 2021. Introdotto il 16 agosto 2021 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2. In concreto, l'azione volta all'iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditore è stata promossa nei confronti RI 1 e TERZ 1, comproprietari della particella n. 191 RFD di __________ in ragione di un mezzo ciascuno, i quali formavano dunque un litisconsorzio necessario. Per l'art. 70 cpv. 2 CPC gli atti tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti, ad eccezione delle impugnazioni. Detto altrimenti, i rimedi di diritto vanno promossi da tutti i litisconsorti necessari. Ora, il reclamo in rassegna è stato introdotto dalla sola RI 1 e ci si può chiedere se l'atto non vada respinto d'acchito. Tuttavia, trattandosi di parte non patrocinata, senza formazione giuridica né esperienze giudiziarie, si può ragionevolmente ritenere che essa rappresenti anche il marito. Del resto, è stata l'istante medesima a indicare tale circostanza (“i convenuti proprietari o meglio i coniugi RI 1, rappresentati in particolare dalla moglie …” (istanza pag. 3 in alto). In tali circostanze il reclamo può ritenersi come presentato da entrambi i convenuti e dunque ammissibile.
3. Il Pretore, preso atto che a seguito dell'avvenuto pagamento a saldo effettuato dai convenuti la causa era diventata priva di oggetto, ha addebitato le spese processuali ai convenuti “che hanno causato la perdita di oggetto della procedura provvedendo al pagamento della mercede pretesa dall'istante”. Quanto alle ripetibili, egli ha stabilito l'indennità in base “al valore litigioso,
tenendo pure conto dell'effettiva attività del patrocinatore, che può essere ammessa in un dispendio orario di 2 ore, a cui si
aggiungono l'IVA e le spese”. I reclamanti lamentano soprattutto una violazione del diritto di essere sentiti, dolendosi che il Pretore abbia stralciato la procedura dal ruolo senza concedere loro la facoltà di esprimersi “in merito alle modalità di ripartizione delle spese di giustizia”.
4. Qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio, addebitandoli “secondo equità”.
a) L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure divenute senza oggetto – e, per analogia, a quelle divenute senza interesse – prevede che quando una lite diventi caduca il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione” secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A tal fine egli considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto” (FF 2006 pag. 6669). Conviene valutare in primo luogo quale sarebbe stato il presumibile esito della causa (ancorché i tre criteri appena citati si pongano sullo stesso piano), poiché se una prognosi è possibile diviene superfluo domandarsi quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione o quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (I CCA, sentenza inc. 11.2020.3 del 26 marzo 2021 consid. 5a con rinvii).
Per valutare quale sarebbe stato il presumibile esito di una causa il giudice si limita in ogni modo a un pronostico d'apparenza, senza apprezzare prove né analizzare questioni giuridiche. Se deve valutare quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto, inoltre, egli tiene conto del fatto che qualora la caducità sia stata provocata da una parte, quest'ultima va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (I CCA, sentenza loc. cit.).
b) Prima di stralciare un procedimento dal ruolo perché divenuto senza oggetto o senza interesse il giudice concede alle parti la possibilità di esprimersi (“Va da sé che le parti vanno sentite in proposito”: FF 2006 pag. 6669). Tale requisito è posto tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza (DTF 142 III 289 consid.
4.2 con i numerosi autori citati), non foss'altro perché il tribunale deve verificare che sulle spese processuali le parti non abbiano trovato esse medesime un accordo. Nel caso in esame, il Pretore non ha interpellato i convenuti prima di togliere il procedimento dal ruolo, tant'è che la lettera con cui l'avvocato PA 1 ha comunicato l'avvenuto pagamento della mercede non risulta nemmeno essere stata notificata alle parti. Sulle spese i convenuti non hanno pertanto avuto modo di determinarsi. E il diritto d'essere sentiti è una garanzia formale, la cui violazione comporta per principio la nullità dell'atto viziato, indipendentemente dalla fondatezza del ricorso nel merito (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1, 140 I 75 consid. 9.3 in fine). Ne deriva che nella fattispecie il dispositivo n. 3 del decreto impugnato non sfugge all'annullamento (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 5d).
c) Non si disconosce che, dandosi una violazione del diritto d'essere sentito, l'inosservanza può ritenersi sanata – a determinate condizioni – se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore
provvista di piena cognizione in fatto e in diritto (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1 con rinvii). L'autorità di reclamo non
dispone tuttavia di pieno potere cognitivo sull'accertamento dei fatti (art.
320 lett. b CPC). Il principio testé enunciato non trova pertanto applicazione nel caso specifico. Se ne conclude che, fondato, il reclamo merita accoglimento e il dispositivo n. 3 del decreto impugnato dev'essere annullato.
5. Le particolarità della fattispecie giustificano di accogliere il reclamo – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Alla luce della violazione di carattere procedurale appare superfluo invitare l'istante a formulare osservazioni che questa Camera non potrebbe comunque vagliare.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto di stralcio impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.