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16.2021.22 • TRAC TI 16.2021.22 Generato dall'IA

Employment Contract Duration and Competence to Rule Appeal

Numero d'incarto 16.2021.22
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that awarded compensation to a claimant based on an allegedly unresolved employment contract, which had initially been for a temporary assignment but was claimed by the worker to have converted to an indefinite term due to lack of proper notice. The appellate court first determined that the lower court, acting as a conciliation authority, had the competence to issue a final decision because the claimant referenced the relevant procedural article in the initial filing and the opposing party was sufficiently aware of this possibility and failed to object when the judge announced intent to rule after gathering further documentation. Subsequently, the court dismissed the appeal on the merits, finding that the appellant failed to demonstrate that the lower court's factual findings regarding the date of receipt of the termination notice—which was crucial to establishing when the contract ended—were manifestly erroneous, thereby upholding the judgment that the employer owed the outstanding wages to the entity that had advanced payment to the worker.

Regesto Legislator

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Art. 29 LADI, Art. 212 cpv. 1 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 212 CPC, Art. 320 lett. b CPC, Art. 335 CO; Employment Contract Duration and Competence to Rule Appeal: The appellate court first determined that the lower court, acting as a conciliation authority, had the competence to issue a final decision because the claimant referenced the relevant procedural article in the initial filing and the opposing party was sufficiently aware of this possibility and failed to object when the judge announced intent to rule after gathering further documentation. Subsequently, the court dismissed the appeal on the merits, finding that the appellant failed to demonstrate that the lower court's factual findings regarding the date of receipt of the termination notice—which was crucial to establishing when the contract ended—were manifestly erroneous, thereby upholding the judgment that the employer owed the outstanding wages to the entity that had advanced payment to the worker.

Parole chiave

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scadenza di disdetta contratto di lavoro nozione di decisione cessione di salario regime di risarcimento decisione incidentale impugnabile Lavoro - procedura di conciliazione - richiesta di giudizio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 144 III 146
anche DTF 144 III 146 consid.
DTF 135 III 444
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 212 CPC

This provision concerning the judge of peace's power to issue a decision on the merits in conciliation proceedings was central to addressing the appellant's main ground for appeal.

Art. 321 cpv. 1 CPC

Cited to confirm that the appeal against the decision made by the Justice of the Peace as a conciliation authority was timely filed.

Art. 114 lett. c CPC

Cited to establish that proceedings arising from employment contracts are free of charge.

Art. 115 CPC

Cited to indicate that costs (indemnities for legal fees) are not imposed unless there is procedural recklessness, which was not found.

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Testo completo

Incarto n. 16.2021.22 · Lugano 29 luglio 2021/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 12 maggio 2021 presentato dalla

RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro la decisione emessa l'8 aprile 2021 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 2-B-20-Co (lavoro) promossa nei suoi confronti con istanza 9 gennaio 2020 dalla

CO 1 ,

Ritenuto

in fatto: A. Il 29 ottobre 2018 la RE 1, società attiva nella messa a disposizione di personale, ha messo a disposizione della L__________ SA il proprio dipendente F__________ S__________ quale “ausiliario di magazzino” per la durata di “circa tre mesi, in seguito rinnovato automaticamente a tempo indeterminato se non ci sono interruzioni” con uno stipendio orario di fr. 19.94 lordi mensili. F__________ S__________ ha lavorato fino al 29 gennaio 2019, dopodiché le versioni divergono nel senso che per il datore di lavoro il contratto è stato disdetto mentre per il lavoratore esso si è rinnovato automaticamente. F__________ S__________ si è poi annunciato alla CO 1, che gli ha versato 1294.85.

B. Il

3 gennaio 2020 F__________ S__________ si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per un tentativo di conciliazione nei confronti della RE 1 inteso a ottenere il pagamento di fr. 1750.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2020, corrispondenti al salario fino al 21 febbraio 2020 (inc.1-B-20-Co). Il 9 gennaio seguente, anche la CO 1, agendo in virtù della cessione legale dell'art. 29 LADI, ha adito il medesimo giudice di pace per un tentativo di conciliazione volto a ottenere dalla RE 1 il pagamento di fr. 1294.85 oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2019 (inc. 2-B-20-Co). Il 10 gennaio 2020 il Giudice di pace ha congiunto le due procedure.

All'udienza del 29 gennaio 2020, indetta per la conciliazione, “dopo discussione nel tentativo di ricevere documentazione il più possibile precisa per formulare una futura decisione, visto che la parte convenuta potrebbe esibire nuove prove, il Giudice assegna un termine fino a lunedì 10 febbraio 2020 per inviare quanto dichiarato dalla parte convenuta”. Entro il termine assegnato la convenuta ha presentato tre documenti e ha chiesto al Giudice di pace di respingere la pretesa dell'istante “in quanto manifestamen­te infondata”. Il 13 febbraio 2020 il Giudice di pace ha trasmesso alle parti le osservazioni della convenuta chiedendo loro di “dare scarico al Giudice delle vostre osservazioni prima di una decisione sulle due pratiche ora congiunte”.

C. Statuendo con sentenza dell'8 aprile 2021 il Giudice di pace ha accolto l'istanza obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 1294.85 oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2020. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico dello Stato.

D. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del

12 maggio 2021 in cui chiede in via principale di dichiarare nullo o di annullare il giudizio impugnato “in ragione dell'assenza di potere giudicante del Giudice di pace nella sua qualità di autorità di conciliazione”. In via subordinata essa chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 30 giugno 2021 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 12 aprile 2021. Introdotto il 12 maggio 2021 (cfr. tim­bro sulla busta d'invio), ultimo termine utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2. Nella sentenza impugnata il Giudice di pace ha accertato che il contratto di lavoro non era stato disdetto entro il 28 gennaio 2019 sicché lo stesso si era rinnovato automaticamente per tem­po indeterminato. A suo parere, il lavoratore era venuto a conoscenza della disdetta solo il 14 febbraio 2019 di modo che sulla scorta del contratto collettivo di lavoro prestito di personale, il termine di preavviso di 7 giorni arrivava a scadenza il 21 febbraio successivo. Per il primo giudice, infatti, le parti avevano utilizzato “strategie di chiusura” del contratto “molto poco chiaro, utilizzan­do mail e WhatsApp, dove nulla chiarisce e rende verosimile la disdetta, unica prova la disdetta, datata 6 febbraio 2019, è il tracciamento invii di cui al doc. G, il quale conferma che la ricezione è avvenuta il 14 febbraio 2020”. Il Giudice di pace ha poi appura­to che tra F__________ S__________ ed E__________ B__________, dipendente della con­venuta, vi era stato bensì un incontro ma che il lavoratore aveva altresì riferito che durante il colloquio si era anche discusso di un nuovo contratto di lavoro “come per altro ammesso dalla parte convenuta”. In mancanza di prove sulla effettiva ricezione della disdetta oltre a quella accertata, F__________ S__________ aveva per finire

diritto a un salario di fr. 1750.– netti. E siccome la CO 1 gli aveva anticipato fr. 1294.85, la convenuta doveva rifonderle tale importo.

3. La reclamante ritiene che il Giudice di pace, quale autorità di con­ciliazione, non potesse giudicare la lite poiché l'attrice non ne aveva fatto richiesta. Anzi, essa soggiunge, nell'istanza l'attrice aveva chiesto di rilasciare l'autorizzazione ad agire nel caso di mancata conciliazione e nemmeno all'udienza del 29 gennaio 2020 vi è stata richiesta volta all'emanazione di una decisione. In realtà le cose stanno diversamente.

a) Per l'art. 212 cpv. 1 CPC in caso di mancataconciliazione l'autorità può, su richiesta dell'attore, emanare una decisione nel merito in caso di

controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–. Questa Camera ha già avuto modo di precisare che se

tale presupposto dovrebbe di principio figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una possibilità del genere, una richiesta di decisione può anche essere formulata in ogni tempo, segnatamente all'udienza, fermo restando che nella citazione all'udienza di conciliazione la parte convenuta sia resa attenta della facoltà per la parte attrice di presentare una richiesta del genere (RtiD II-2014 pag. 871 consid. 4a con vari riferimenti; più recentemente: CCR, sentenza

inc. 16.2019.13 del 1° aprile 2020 consid. 4a; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale

civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 2 ad art. 212).

b) Nella fattispecie nell'istanza di conciliazione del 9 gennaio 2020 l'attrice, richiamando segnatamente l'art.

202 e 212 CPC, ha chiesto che fosse indetta un'udienza di conciliazione al fine di dirimere le seguenti domande di causa:

L'istanza è accolta.

Di conseguenza la convenuta è condannata a versare all'istante fr. 1294.85 oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2019.

La richiesta di giudizio, sotto il profilo dell'art. 212 CPC, non è un esempio di chiarezza, ma l'interessata ha pur sempre richia­mato tale norma. Per di più, in calce al verbale dell'udienza di conciliazione del 29 gennaio 2020 il Giudice di pace “nel tentativo di ricevere documentazione il più possibile precisa per formulare una futura decisione” ha assegnato alla convenuta un termine fino a lunedì 10 febbraio 2020 per inviare la documentazione prospettata in quell'occasione. Certo, una forma­le richiesta di decidere non è stata verbalizzata, ma così come formulata, tale indicazione lascia ragionevolmente intendere che una richiesta in tal senso sia stata manifestata. La convenuta, debitamente assistita da un rappresentante professionale, non ha per altro reagito, lamentando la mancanza di una precisa richiesta di decisione in applicazione dell'art. 212 CPC, ma ha anzi proposto, nell'allegato del 10 febbraio 2020, di respingere l'istanza. Inoltre, nella comunicazione alle parti del 13 febbraio 2020 il Giudice di pace ha nuovamente preannunciato l'emanazione di una decisione. In circostanze siffatte, la convenuta non può essere considerata sorpresa nella sua buona fede dal fatto che il Giudice di pace abbia emanato una decisione. Essa ha lasciato che il giudice decidesse la controversia senza nulla eccepire allorquando la buona fede processuale le imponeva di sollevare vizi formali senza indugio. Sotto questo profilo il reclamo è destinato all'insuccesso.

4. La reclamante ribadisce che il contratto di lavoro è stato disdetto il 29 gennaio 2019 con effetto al 31 gennaio successivo. Essa richiama la dichiarazione della propria dipendente E__________ B__________, la quale ha ricordato come quel 29 gennaio 2019 il lavoratore si sia rifiutato di sottoscrivere la ricevuta della disdetta. La medesima ha altresì dichiarato che la disdetta era stata poi trasmessa anche per e-mail e che il lavoratore l'aveva ricevuta lo stesso giorno. A suo avviso, dunque, trattandosi di un atto soggetto a ricezione, la disdetta è entrata nella sfera d'influenza dell'attore il 29 gennaio 2019 donde la conclusione del contratto due giorni dopo. Per di più, essa soggiunge, il primo giudice oltre a riconoscere un'ingiustificata pretesa di fr. 1750.– ha omesso di considerare che il lavoratore aveva ceduto la sua pretesa alla cassa di disoccupazione, la quale aveva poi versato fr. 1294.85.

5. Relativamente agli accertamenti di fatto sulla comunicazione e la ricezione della disdetta, la reclamante si limita invero a ribadire le sue argomentazioni, contrapponendole alla motivazione del Giudice di pace senza però pretendere che gli accertamenti di quest'ultimo siano manifestamente errati, ovvero manifestamen­te insostenibili (art. 320 lett. b CPC; v. anche DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Criticando in modo appellatorio la sentenza impugnata, al riguardo il reclamo si rivela inammissibile.

Ad ogni modo, a prescindere dalla valenza probatoria della dichiarazione scritta di E__________ B__________, che non può sostituire una deposizione di rito, nemmeno offerta, per appurare

fatti di particolare importanza (I CCA, sentenza inc. 11.2019.79 del 30 novembre 2020 consid. 6d con rinvio a Weibel/Walz in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 190), così come quello di e-mail (CCR, sentenza inc. 16.2020.18 del 12 maggio 2021 consid. 8b con rinvii), è possibile che il 29 gennaio 2019 la collaboratrice della convenuta abbia inviato al lavoratore una e-mail in cui ha scritto “come discusso in sede questa mattina, le inoltro regolare disdetta consegnata anche a lei in originale”, allegando come documento “disdetta pdf” (doc. 3). Resta il fatto che tutto si ignora sul contenuto di tale allegato, nemmeno prodotto dalla convenuta, il quale per essere considerato una valida disdetta deve esprimere una manifestazione di volontà chiara e sprovvista di elementi di incertezza (DTF

135 III 444 consid. 3.3; più recentemente: 4A_587/2020 del 28 maggio 2021 consid. 4.2.1 con rinvii; v. anche Trezzini, Commentario pratico al contratto di lavoro, Lugano 2020, n. 8 segg. ad art. 335 CO). Né la comunicazione e-mail come tale riporta gli estremi della disdetta. Posto che, come accertato dal primo giudice senza contestazioni da parte della reclamante, durante l'incontro tra l'attore ed E__________ B__________ si è anche parlato di un nuovo contratto di lavoro, la decisione del Giudice di pace di ritenere non dimostrata la tesi della convenuta e di fondare gli effetti della disdetta unicamente sulla comunicazione del 6 febbraio 2019 non può ritenersi errata.

6. Considerato che il credito dell'attrice non è contestato come tale, il reclamo che non ha evidenziato nessun errore nell'accertamen­to dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto. La procedura nelle azioni derivanti dal contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). La stringatezza delle osservazioni al reclamo permettono di rinunciare a imporre il versamento di un'indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.