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16.2021.19 • TRAC TI 16.2021.19 Generato dall'IA

Landlord Repossession Upheld Despite Tenant's Request for Extension

Numero d'incarto 16.2021.19
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A tenant appealed a lower court's decision that granted the landlord's request for immediate repossession of the rented apartment following a valid extraordinary termination due to rent arrears, arguing for a 60-day extension to vacate. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the initial finding of a proper notice to pay and a valid termination under the relevant article of the Code of Obligations confirmed the landlord's right to swift judicial protection; furthermore, in cases of termination for arrears, an extension of the lease is statutorily precluded, and the tenant's arguments regarding the validity of the termination, which had been raised in a separate conciliation proceeding, were not grounds to overturn the summary judgment in the clear case of non-payment.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 257 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC; Landlord Repossession Upheld Despite Tenant's Request for Extension: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the initial finding of a proper notice to pay and a valid termination under the relevant article of the Code of Obligations confirmed the landlord's right to swift judicial protection; furthermore, in cases of termination for arrears, an extension of the lease is statutorily precluded, and the tenant's arguments regarding the validity of the termination, which had been raised in a separate conciliation proceeding, were not grounds to overturn the summary judgment in the clear case of non-payment.

Parole chiave

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disdetta del locatore arretrati di locazione coinquilino disdetta immediata prelazione del conduttore pigione iniziale Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore

Disposizioni normative citate

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Art. 292 CP
Con istanza del 2 aprile 2021, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 ha convenuto RE 1 davanti Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, la restituzione dell'ente locato e l'autorizzazione a
Art. 320 CPC
b) Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett.
Art. 326 cpv. 1 CPC
b).In concreto, ci si può chiedere se le argomentazioni del reclamante, non sottoposte al primo giudice vista la sua assenza alla discussione del 19 aprile 2021 siano ricevibili, art. 326 cpv. 1 CPC vietando in secondo grado l'allegazione di nuovi fatti.
Art. 148 cpv. 1 CPC
c) Relativamente ai motivi della mancata comparizione del convenuto all'udienza, l'art. 148 cpv.
Art. 257 CPC
Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione con recla­mo se il valore litigioso è inferiore a fr.
Art. 106 cpv. 1 CPC
Applied to order the costs of the appeal proceedings based on the outcome (loser pays).
Art. 100 cpv. 1 LTF
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv.
Art. 76 LTF
La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Giurisprudenza citata

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DTF 144 III 466
In questo procedimento, in effetti, il giudice esamina a titolo pregiudiziale la validità della disdetta, la quale non deve essere inefficace, nulla o annullabile (DTF 144 III 466 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to order the costs of the appeal proceedings based on the outcome (loser pays).

art. 319 lett. a CPC

Cited as part of the procedural basis allowing the appeal against the decision in summary proceedings, given the value in dispute.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited alongside Art. 319 let. a CPC regarding the admissibility of the appeal based on the value in dispute in summary proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 16.2021.19 · Lugano 26 maggio 2021/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 26 aprile 2021 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 19 aprile 2021 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2021.294 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 2 aprile 2021 da

CO 1 ,

Ritenuto

in fatto: A. Tra CO 1, quale locatore, e RE 1, quale conduttore, vige un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento in uno stabile a __________ per una pigio­ne di fr. 1100.– mensili. Il 9 novembre 2020 CO 1 ha fissato a RE 1 un termine di 30 giorni per il pagamento di complessivi fr. 5500.– corrispondenti alle pigioni scoperte di gennaio, febbraio, aprile, agosto e novembre 2020 con la comminatoria della disdetta anticipata in applicazio­ne dell'art. 257*d* CO in caso di mancato pagamento. Preso atto che nulla era stato versato, il 19 febbraio 2021 CO

1 ha notificato a RE 1 con modulo ufficiale la disdetta straordinaria del contratto per il 31 marzo successivo. Il 23 marzo 2021 RE 1 si è rivolto all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso per ottenere la protrazione della locazione di “almeno due mesi”.

B. Con istanza del 2 aprile 2021, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 ha convenuto RE 1 davanti Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, la restituzione dell'ente locato e l'autorizzazione a

procedere allo sgombero forzato dell'im­mobile con l'ausilio della polizia. Alla discussione del 19 aprile 2021, l'istante, uni­co

comparente, ha confermato le sue domande.

C. Statuendo seduta stante quello stesso 19 aprile 2021 il Pretore, ha accolto l'istanza ordinando al convenuto – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare l'en­te locato. Egli ha inoltre ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzio­ne della decisione su semplice richiesta dell'istante, ha avver­tito il convenuto che qualora non provvedesse a ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza, la forza pubblica provvederà a fare depositare tali beni a sue spese in un luogo indicato dall'istante. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono state poste a carico del convenuto.

D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insor­to a questa Camera con un reclamo del 26 aprile 2021 per ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio impugnato o quanto meno la sua riforma nel senso concedergli “60 giorni per lasciare l'ente locato”. Non sono state chieste osservazioni a CO 1.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione con recla­mo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore ha quantificato tale valore in fr. 6600.–, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridi­co, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 21 apri­le 2021. Introdotto il 26 aprile 2021 (cfr. timbro sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha accertato la

regolarità della messa in mora del conduttore così come l'esistenza di una valida disdetta straordinaria in virtù dell'art. 257*d*

CO. Per il primo giudice, visto che la mora del conduttore non permette una protrazione della locazione, la domanda di espulsione “deve essere ritenuta liquida e pienamente giustificata”.

a) Il reclamante fa valere di avere contestato la disdetta per mora davanti all'autorità di conciliazione, la quale non si è però ancora pronunciata. A suo parere, prima di procedere a un'espulsione “sarebbe opportuno attendere una decisione sulla validità o meno della disdetta”, tanto più che, secondo lui, non sono dati i presupposti. Esposte le ragioni della sua assenza alla discussione del 19 aprile 2021, per il reclaman­te la decisione impugnata deve essere annullata o tutt'al più essergli concesso un termine di almeno 60 giorni per trovare un'altra sistemazione.

b) Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).In concreto, ci si può chiedere se le argomentazioni del reclamante, non sottoposte al primo giudice vista la sua assenza alla discussione del 19 aprile 2021 siano ricevibili, art. 326 cpv. 1 CPC vietando in secondo grado l'allegazione di nuovi fatti. Esse andrebbe­ro pertanto considerate inammissibili. Sia come sia, si voles­se prescindere da tale formalità, il reclamo non risulterebbe destinato a miglior sorte.

c) Relativamente ai motivi della mancata comparizione del convenuto all'udienza, l'art. 148 cpv.

1 CPC prevede invero la possibilità per il giudice di concedere a una parte che non ha osservato un termine di fissarne uno nuovo se questa rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura. Premesso ciò, il certificato medico allegato al reclamo attesta bensì che l'interessato è attualmente in malattia, ma una tale generica indicazione non permette di concludere per un'improvvisa impossibilità per l'interessato di recarsi all'udienza o di chiederne un rinvio. Una restituzione non entrava pertanto in linea di conto e l'assenza del convenuto era pertanto ingiustificata.

d) Quanto ai motivi addotti nel reclamo, contrariamente a quan­to adduce il conduttore, nell'istanza introdotta davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione egli si è limitato a chiedere la protrazione della locazione fino al 31 maggio 2021 senza contestare la disdetta del contratto come tale (doc. D). Ad ogni modo, foss'anche stata debitamente ogget­to di contestazione, una simile iniziativa non osta a una richie­sta di espulsione nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti secondo l'art. 257 CPC. In questo procedimento, in effetti, il giudice esamina a titolo pregiudiziale la validità della disdetta, la quale non deve essere inefficace, nulla o annullabile (DTF 144 III 466 consid. 3.3.1 con rinvii; v. anche CCR sentenza inc. 16.2020.54 del 12 maggio 2021 consid. 6). Estremi del genere non si riscontrano nel caso in esame, il Pretore avendo accertato la regolarità della messa in mora e la validità della disdetta. Certo, il reclamante preten­de invero che la disdetta non fosse valida ma non ne spie­ga i motivi. Per il resto, come rilevato con pertinenza dal Pretore, dandosi una disdetta per mora in applicazione dell'art. *257d* CO una protrazione della locazione non entra in linea di conto (art. 272*a* cpv. 1 lett. a CO; DTF 144 III 466 consid. 3.3.1). Fossero anche ammissibili, le obiezioni sollevate dal convenuto non escludevano l'applicazione della procedura sommaria di tutela dei casi manifesti. Nelle circostan­ze descritte il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice dev'essere respinto.

3. L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili o indennità di inconvenienza, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.