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16.2020.6 • TRAC TI 16.2020.6 Generato dall'IA

Appeal Dismissed Due to Creditor's Withdrawal of Claim

Numero d'incarto 16.2020.6
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The civil appeals chamber reviewed an appeal against a lower court decision that had ordered a debtor to pay approximately 1981.40 in fees and rejected the debtor's opposition to an execution order, a decision which the appellant sought to annul. The court ultimately annulled the lower court's decision and struck the case from the record because the creditor unconditionally withdrew their initial claim during the appeal proceedings, which terminated the cause; consequently, the court exceptionally waived the collection of appeal costs but ordered the creditor to bear the procedural costs incurred in the first instance, as they were the party responsible for the case ending via withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Appeal Dismissed Due to Creditor's Withdrawal of Claim: The court ultimately annulled the lower court's decision and struck the case from the record because the creditor unconditionally withdrew their initial claim during the appeal proceedings, which terminated the cause; consequently, the court exceptionally waived the collection of appeal costs but ordered the creditor to bear the procedural costs incurred in the first instance, as they were the party responsible for the case ending via withdrawal.

Parole chiave

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ritiro delle conclusioni civili revoca dell'opposizione precetto esecutivo revoca del fallimento spese di procedura opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 1 e 3 CPC

Cited as the legal basis for annulling the lower court decision and striking the case from the roll following the withdrawal of the claim.

art. 116 LTF

Mentioned in the final section regarding the possibility of a subsidiary appeal in matters of constitutional law, although this does not appear to be part of the operative orders themselves, but rather a notification of legal remedies.

art. 95 a 98 LTF

Mentioned in the final section regarding the grounds for an appeal in civil matters, though not explicitly applied in the operative orders.

art. 72 e 74 LTF

Mentioned in the final section regarding admissibility of the appeal in civil matters, though not explicitly applied in the operative orders.

art. 74 cpv. 2 LTF

Mentioned in the final section regarding the requirement for fundamental legal questions, though not explicitly applied in the operative orders.

art. 76 LTF

Mentioned in the final section regarding the standing to appeal, though not explicitly applied in the operative orders.

art. 113 LTF

Mentioned in the final section regarding the subsidiary constitutional appeal, though not explicitly applied in the operative orders.

art. 115 LTF

Mentioned in the final section regarding the standing to file a subsidiary constitutional appeal, though not explicitly applied in the operative orders.

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Testo completo

Incarto n. 16.2020.6 · Lugano 22 novembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 16 gennaio 2020 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 18 dicembre 2019 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 15-B-19-Co (mandato) promossa nei suoi confronti con istanza del 27 marzo 2019 dall'

CO 1 ,

premesso che con sentenza del 18 dicembre 2019 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha accolto un'istanza dell'avv. CO 1 volta alla condanna di RE 1 al pagamento di complessivi fr. 1981.40 (fr. 1658.60 onorario, fr. 250.– spese d'incasso e fr. 73.30 per altre spese), pronunciando nel contempo il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________68 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano e ponendo le spese processuali di fr. 150.– a carico del convenuto;

preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 gennaio 2020 per ottenere, in sostanza, l'annullamento del giudizio impugnato;

ricordato che con decreti del 18 giugno e del 7 luglio 2020 il presidente di questa Camera ha respinto una richiesta di effetto sospensivo introdotta dal reclamante;

accertato che il 16 novembre 2021 l'avv. CO 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare incondizionatamente la sua istanza del 27 marzo 2019 presentata nei confronti di RE 1;

osservato che il ritiro dell'istanza, sia pure in secondo grado, ha posto termine alla causa;

rilevato che in circostanze del genere la decisione del Giudice di pace va annullata e la procedura stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 1 e 3 CPC);

considerato che la particolarità del caso, giustifica di rinunciare – in via del tutto eccezionale – al prelievo di oneri in questa sede;

posto che non si pone problemi di indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il reclamante nemmeno avendola rivendicata;

stabilito che le spese di primo grado devono essere poste a carico a carico dell'istante, soccombente per desistenza.

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'istanza. La sentenza emessa il 18 dicembre 2019 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 15-B-19-Co è annullata e la procedura è stralciata dal ruolo.

2. Non si riscuotono spese di reclamo.

3. Le spese processuali di primo grado, di fr. 150.–, sono poste a carico dell'avv. CO 1.

4. Notificazione a:

– ; – avv. .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.