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16.2020.51 • TRAC TI 16.2020.51 Generato dall'IA

Unit Owners v. Individual Co-Owners Regarding Condominium Resolutions

Numero d'incarto 16.2020.51
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Two owners of units in a condominium initiated conciliation proceedings against individual co-owners, rather than the condominium's body of co-owners, seeking to nullify resolutions passed by the general assembly, leading the initial court to dismiss the action due to a manifest lack of passive legitimacy. The appellate court upheld this decision, reasoning that an action challenging assembly resolutions must be directed against the collective body of co-owners, and the explicit naming of individual co-owners in the initial filing constituted an error in substantive law regarding passive legitimacy, which is not curable, distinguishing it from a purely formal error in designation.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 59 cpv. 2 lett. a CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF; Unit Owners v. Individual Co-Owners Regarding Condominium Resolutions: The appellate court upheld this decision, reasoning that an action challenging assembly resolutions must be directed against the collective body of co-owners, and the explicit naming of individual co-owners in the initial filing constituted an error in substantive law regarding passive legitimacy, which is not curable, distinguishing it from a purely formal error in designation.

Parole chiave

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unità di proprietà per piani valore litigioso diritti del conduttore azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari possesso comune risoluzione del conflitto giurisdizionale Esame dei presupposti processuali da parte dell'autorità di conciliazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 119 II 408
Nella fattispecie, i reclamanti, a ragione, non revocano in dubbio che un'azione di contestazione di delibere assembleari vada promossa nei confronti della comunione dei comproprietari (DTF 119 II 408 consid.
DTF 145 III 126
né che l'insieme dei comproprietari non si identifica con quest'ultima ma costituisce un altro soggetto giuridico (DTF 145 III 126 consid.
DTF 142 III 787
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 319 lett. a CPC

Cited to establish the admissibility of the appeal (reclamo) based on the low value in dispute.

art. 321 cpv. 1 CPC

Cited to confirm the timeliness of the appeal.

art. 59 cpv. 2 lett. a CPC

Cited in the reasoning section regarding the court's authority to dismiss the petition due to the manifest lack of a procedural prerequisite (interest to sue/standing).

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for ordering the payment of legal costs according to the outcome of the case (loser pays rule).

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Testo completo

Incarto n. 16.2020.51 · Lugano 28 gennaio 2021/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 9 dicembre 2020 presentato da

RE 1 e RE 2 (patrocinati dall' PA 1 )

contro la decisione emessa il 5 novembre 2020 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa CM.2020.110 (proprietà per piani: tentativo di conciliazione) promossa con istanza del 27 agosto 2020 nei confronti di

CO 1 (patrocinati da PA 2) CO 2 CO 3 CO 4 CO 5 CO 6 CO 7 CO 8 CO 9 CO 10 CO 11 CO 12 CO 13 CO 14 CO 15 CO 16 CO 17 CO 18 CO 19 CO 20

Ritenuto

in fatto: A. Sulla particella n. 316 RFD di __________ sor­ge una proprietà per piani (“Condominio AO 1”), composto di 21 appartamenti. AP 1 è titolare, in comproprietà con la moglie M__________ __________ __________, della proprietà per piani n. 3435 (69/1000) con diritto esclusivo sull'unità n. 7, mentre RE 2 è titolare, in comproprietà con S__________ __________, della n. 3449 (70/1000) con diritto esclusivo sull'unità n. 21. All'assemblea generale ordinaria del 2020, tenutasi per corrispondenza, sono stati discussi – tra l'altro – i seguenti oggetti, così annunciati all'ordine del giorno:

1. Approvazione rendiconto 2019.

2. Approvazione preventivo 2020.

3. Fondo rinnovamento 2020 art. 12 regolamento.

4. Proposta modifica regolamento PPP art. 11b.

5. Proposta installazione contatori locali Secomat.

6. Proposta installazione contatore irrigazione e piscina.

7. Proposta addebito costi postale e bancari a chi li genera.

8. Proposta pulizia canalizzazioni esterne.

9. Proposta sistemazione rumore cancelli lavanderia blocco C.

10. Nomina revisori.

I comproprietari hanno, tra l'altro, approvato a maggioranza gli oggetti 1 e 2 mentre hanno “respinto” (6 voti contrari, 4 astenuti e 8 favorevoli) l'oggetto n. 7.

B. Il 27 agosto 2020 RE

1 e RE 2 hanno convenuto C__________ e N__________ __________, D__________ __________ e L__________ __________ __________, E__________ e R__________ __________, E__________ e Z__________ __________, V__________ __________ e A__________ __________, E__________ e A__________ __________, C__________ __________ __________ __________, U__________ e A__________ __________, E__________ __________ F__________ e A__________ __________, P__________ __________ e N__________ __________, S__________ __________, R__________ __________ __________, M__________ __________ e T__________ __________, V__________ __________ e M__________ __________, A__________ __________, C__________ e P__________ P__________, M__________ e C__________ __________, B__________ __________ e P__________ con B__________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza di conciliazione per ottenere l'annullamento di tutte le risoluzioni assembleari prese in via di circolazione o quanto meno delle n. 1, 2 e 7. Il Pretore ha citato le parti a comparire all'udienza di conciliazione del 19 ottobre 2020.

C. Il 18 settembre 2020 la Fiduciaria __________ SA, amministratrice della proprietà per piani, ha comunicato al Pretore di avere sì ricevuto dalla maggioranza dei comproprietari la facoltà di rappresentarli in giudizio, ma non di incaricare un patrocinatore, di modo che essa ha rinunciato al mandato conferitole dai condomini. Il 5 ottobre 2020 il Pretore, prospettando alle parti la possibile irricevibilità dell'istanza per carenza della legittimazione passiva, ha annullato l'udienza di conciliazione e ha assegnato alle stesse un termine fino al 30 ottobre successivo per esprimersi sulla questione. In un allegato del 19 ottobre 2020 C__________ e P__________ __________ hanno chiesto di respingere l'istanza. Gli istanti, in un memoriale del 30 ottobre 2020, hanno “contestato la carenza di legittimazione passiva” chiedendo al Pretore di precisare “dove ravveda il dubbio in merito alla legittimazione passiva in modo che essi si possano determinare”. Statuendo con decisionedel 5 novembre 2020 il Pretore ha respinto l'istanza di conciliazione senza prelevare spese processuali.

D. Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 9 dicembre 2020 in cui chiedono di annullare il giudizio impugnato e di ordinare al Pretore di indire il tentativo di conciliazione. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni prese dalle autorità di conciliazione sono impugnabili per principio con appello o reclamo (art. 308 e 319 CPC). Dandosi un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, il Pretore avendolo fissato in fr. 5500.–, è dato pertanto reclamo a questa Camera (art. 319 lett. a CPC). Presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art. 321 cpv. 1 CPC), il rimedio giuridico in esame è ricevibile.

2. Nella decisione impugnata il Pretore ha respinto l'istanza di conciliazione denotando d'acchito una carenza della legittimazione passiva dei convenuti. Egli ha spiegato in effetti che una contestazione di risoluzione assembleare va diretta verso la comunione dei comproprietari e non verso i singoli comproprietari. Il primo giudice ha così ritenuto che agli istanti difettasse dell'interesse degno di protezione, ovvero un presupposto processuale da esaminare d'ufficio in ogni stadio del processo.

3. I reclamanticontestato tale conclusione e ribadiscono di avere promosso la causa contro i comproprietari del Condominio __________, elencandoli, indicando però che essi erano rappresentati dall'amministrazione __________ SA. Essi ammettono di essere incorsi in un errore nell'indicazione della parte convenuta, ma rilevano come il Pretore non abbia avuto alcun dubbio nell'individuarla esattamente tant'è che ha sollevato la questione della legittimazione solo dopo la rinuncia da parte della __________ SA al mandato all'amministrazione. A loro avviso il primo giudice avrebbe potuto pertanto desumere facilmente che essi intendevano convenire in giudizio la comunione dei comproprietari tanto più che avevano indicato l'amministrazione come rappresentante. Identificata senza ombra di dubbio la parte esatta, il Pretore avrebbe dovuto rettificare la designazione. Non avendolo fatto, per i reclamanti, egli è incorso in un formalismo eccessivo che non merita protezione.

4. Nella fattispecie, i reclamanti, a ragione, non revocano in dubbio che un'azione di contestazione di delibere assembleari vada promossa nei confronti della comunione dei comproprietari (DTF 119 II 408 consid. 5) né che l'insieme dei comproprietari non si identifica con quest'ultima ma costituisce un altro soggetto giuridico (DTF 145 III 126 consid. 4.3.3). Gli stessi, poi, nemmeno pretendono che l'autorità di conciliazione non possa respingere (*recte:* dichiarare irricevibile), un'istanza di conciliazione ove la mancanza di un presupposto processuale sia manifestamente data, come in concreto, quello dell'interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC).

a) Premesso ciò, l'inesatta designazione di una parte anche se si riferisce solo a un'inesattezza puramente formale (nome, domicilio o sede), influisce sulla sua capacità di essere parte. Una designazione erronea può essere rettificata solo se non vi è un ragionevole dubbio per il tribunale e per le parti circa l'identità di una di loro, in particolare se questa risulta dall'oggetto della controversia (DTF

142 III 787 consid. 3.2.1). Per contro la legittimazione, attiva o passiva, è

una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Legittimato passivamente è il soggetto nei

confronti del quale l'attore deve procedere per far valere la pretesa. Non è possibile correggere un errore che incide sulla legittimazione passiva. Qualora, per errore, l'attore promuova un'azione non contro la persona a cui è o era contrattualmente vincolato, ma contro un terzo, l'azione deve essere respinta. Il momento determinante per decidere sulla legittimazione passiva è la data del deposito dell'istanza di conciliazione, qualora il procedimento di merito deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione, rispettivamente la data del deposito della domanda nel caso in cui la conciliazione è esclusa. Poco importa se, nel corso del procedimento, chiunque possa comprendere che l'attore abbia effettivamente inteso promuovere causa contro la parte legittimata passivamente (sentenza del Tribunale federale 4A_635/2016 del 22 gennaio 2018 consid. 3.1.2).

b) Nel caso in esame, gli istanti hanno chiaramente promosso l'istanza di conciliazione contro “i comproprietari Condominio __________” elencandoli ad uno a uno. In nessun passo del memoriale si accenna tuttavia alla comunione dei comproprietari. Inoltre, l'istanza del 1° ottobre 2020, con cui la patrocinatrice degli istanti chiedeva il rinvio dell'udienza di conciliazione, riporta una volta di più tutti i nomi dei singoli comproprietari come convenuti. In tali circostanze, non si è in presenza di un'imprecisione puramente formale ma di un errore che riguarda la legittimazione passiva. E come si è visto in precedenza, una correzione della parte convenuta, sostituendo “i comproprietari del Condominio __________” con la comunione dei comproprietari del medesimo condominio, ovvero il rimediare a un errore di

diritto sostanziale relativo alla legittimazione passiva, non è ammissibile.

Certo, gli istanti hanno indicato che i convenuti erano rappresentati dall'amministrazione Fiduciaria __________ SA. A parte il fatto che tale indicazione poteva anche servire quale unico recapito per le 20 notificazioni, l'art. 712*t* cpv. 1 CC non esclude che anche i comproprietari possano essere rappresentati dall'amministratore. La designazione in questione non permette dunque di ritenere solo formalmente inesatta l'indicazione della parte convenuta. Non si disconosce che nella disposizione ordinatoria del 28 agosto 2020, con cui le parti sono state citate all'udienza di conciliazione, il Pretore ha indicato come la causa fosse stata promossa contro la “Comunione dei comproprietari del Condominio __________ composta da:” con la menzione di tutti i singoli comproprietari. Per tacere del fatto che si tratta di un'indicazione ambigua, la prima non confondendosi con i secondi, l'atto introduttivo della lite (in concreto l'istanza di conciliazione) specifica chiaramente nei soli comproprietari la parte convenuta. Poco importa quindi che in un secondo tempo il Pretore abbia fatto riferimento, senza alcuna precisazione al riguardo, sia alla Comunione dei comproprietari che ai suoi singoli membri. In definitiva, la decisione del Pretore di non entrare nel merito della petizione per la manifesta mancanza di un presupposto processuale non configura un formalismo eccessivo. Ne segue che il reclamo, infondato, deve essere respinto.

5. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, i convenuti non essendo stati chiamati a formulare osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dei reclamanti.

3. Notificazione a:

- PA 1 - PA 2; - CO 2 - CO 3 - CO 4 - CO 5 - CO 6 - CO 7 - CO 8 - CO 9 - CO 10 - CO 11 - CO 12 - CO 13 - CO 14 - CO 15 - CO 16 - CO 17 - CO 18 - CO 19 - CO 20

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.