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16.2020.50 • TRAC TI 16.2020.50 Generato dall'IA

Contractor's Claim for Kitchen Equipment Installation Upheld on Appeal

Numero d'incarto 16.2020.50
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal involved the refusal to reduce the contractor's claim or the provisional lien amount concerning an invoice for supplying and installing kitchen equipment, where the main dispute centered on whether the supply and installation of a specific stainless steel frame for the oven niche was included in the initial contract price, which was estimated at CHF 3,000 for niche adaptation work. The court reasoned that the lower court did not manifestly err in its factual findings, as the evidence regarding the inclusion of the frame supply in the initial offer was contradictory, with the contractor's representative denying it and the customer's key witness's testimony being hearsay; consequently, the contractor was correctly awarded CHF 4,048 plus interest, and the appeal challenging the assessment of facts and law was dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 125 lett. c CPC, Art. 93 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 368 CO, Art. 106 cpv. 1 CPC; Contractor's Claim for Kitchen Equipment Installation Upheld on Appeal: The court reasoned that the lower court did not manifestly err in its factual findings, as the evidence regarding the inclusion of the frame supply in the initial offer was contradictory, with the contractor's representative denying it and the customer's key witness's testimony being hearsay; consequently, the contractor was correctly awarded CHF 4,048 plus interest, and the appeal challenging the assessment of facts and law was dismissed.

Parole chiave

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appaltatore proposta di contratto valutazione delle prove compravendita con obbligo di montaggio legittimazione a ricorrere rivendicazione di brevetto

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 55 II 39
In varie decisioni il Tribunale federale non ha proceduto in tal senso (DTF 55 II 39 consid.
DTF 144 III 146
DTF 143 IV 503
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Rule applied for ordering the payment of court costs based on the outcome of the appeal.

art. 321 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish the admissibility and timeliness of the appeal against the simplified procedure decision.

art. 93 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the calculation of the litigation value when actions are joined (although the application of this article in the context of the cumulative claim was discussed).

art. 320 CPC

Cited in the reasoning to define the grounds for appeal review (erroneous application of law or manifest error in fact-finding).

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Testo completo

Incarto n. 16.2020.50 · Lugano 9 agosto 2021/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Stefani e Bozzini

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire sul reclamo del 20 novembre 2020 presentato da

RE 2 e RE 1 (patrocinati dall'avv. PA 1 )

contro la sentenza unica emessa il 21 ottobre 2020 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nelle cause SE.2016.7 (ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori: iscrizione definitiva) e SE.2016.50 (azione creditoria) promosse nei loro confronti con petizioni del 15 febbraio e del 26 agosto 2016 dalla

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),

Ritenuto

in fatto: A. Il

29 maggio 2015 la RE 1, di cui RE 2 è socio e gerente, ha accettato un'offerta della CO 1 per la fornitura e la posa nella cucina di una villa posta sulla particella n. 1254 RFD di __________ appartenente al medesimo RE 2, di tre nuovi forni, uno scaldavivande e una macchina per caffè, previa rimozione dei vecchi apparecchi, al costo di complessivi fr. 25 000.– IVA compresa, oltre a fr. 3000.– quale “stima di massima per lavori di adattamento delle nicchie (+/- 10%)”. Al termine dei lavori, il 24 agosto 2015, la CO 1 ha trasmesso alla RE 1, la fattura finale di fr. 25 048.– compresi fr. 48.– del “filtro anello riscaldamento dell'asciugatrice __________ˮ. La committente ha versato solo fr. 18 000.– obiettando la presenza di difetti che l'appaltatrice ha contestato.

B. Adito il 23 settembre 2015 dalla CO 1, con sentenza del 17 novembre 2015 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato, a conferma di un decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 24 settembre precedente, l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 7048.– più interessi al 5% dal 23 settembre 2015 sulla particella n. 1254. All'istante egli ha assegnato un termine fino al 17 febbraio 2016 per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico della CO 1 (inc. SO.2015.837).

C. Il

15 febbraio 2016 la CO 1 ha convenuto RE 2 davanti al medesimo Pretore, postulando l'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l'ammontare di fr. 7048.– più interessi al 5% dal

23 settembre 2015 sul citato immobile (SE.2016.7). Nelle sue osservazioni del 27 dicembre 2016 RE 2 ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 24 aprile 2017 le parti hanno confermato le loro posizioni.

D. Nel frattempo, il 26 agosto 2016, la CO 1, dopo avere ottenuto l'autorizzazione ad agire, si è rivolta al medesimo Pretore per ottenere dalla RE 1 il pagamento di

fr. 7048.– più interessi al 5% dal 23 settembre 2015. Nelle sue osservazioni del 27 settembre 2016 la convenuta ha

concluso per la reiezione della petizione. Alle prime arringhe del 23 novembre 2016 le parti hanno mantenuto i loro punti di vista. Al termine dell'udienza il Pretore ha congiunto la causa per l'istruttoria e il giudizio con il procedimento relativo all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (SE.2016.50).

E. L'istruttoria, durante la quale l'arch. __________ __________ ha rilasciato una perizia sulla conformità dei lavori, è terminata il 6 luglio 2020 e al dibattimento finale tutte le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato del 29 settembre 2020 l'attrice ha mantenuto le sue richieste. In un memoriale unico dell'11 settembre 2020 la RE 1, in liquidazione dal 28 agosto 2019, così come RE 2 hanno instato nuovamente per il rigetto delle petizioni.

F. Statuendo con sentenza unica del 21 ottobre 2020 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione nei confronti della RE 1 in liquidazione condannandola a versare all'attrice fr. 4048.– oltre interessi del 5% dal 23 settembre 2015. La tassa di giustizia di fr. 500.– e la metà delle spese peritali e per l'audizione dei testi, di complessivi fr. 1779.05, sono state poste per tre settimi a carico dell'attrice e per il resto a carico della convenuta tenuta a rifondere alla controparte fr. 430.– per ripetibili parziali (SE.2016.50). Il Pretore ha poi accolto parzialmente la petizione presentata nei confronti di RE 2 nel senso che ha ordinato l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale fino a concorrenza di fr. 4048.– più interessi al 5% dal 23 settembre 2015. La tassa di giustizia di fr. 500.– e l'altra metà delle spese peritali e per l'audizione dei testi di complessivi fr. 1779.05 sono state poste per tre settimi a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto tenuto a rifondere alla controparte fr. 430.– per ripetibili parziali (SE.2016.7)

G. Contro la sentenza appena citata la RE 1 in liquidazione e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo unico del 20 novembre 2020 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di ridurre la pretesa dell'attrice nei confronti della committente a fr. 1693.60 e di confermare l'ipoteca legale già iscritta già in via provvisoria limitatamente a tale importo. Nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2021 la CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo en-tro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto il Pretore ha congiunto le due cause per istruttoria e per il giudizio (art. 125 lett. c CPC), ciò che comporta, ai fini del valore litigioso, l'applicazione per analogia dell'art. 93 cpv. 1 CPC (Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 18 ad art. 93; Kaufmann in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 25 ad art. 125; Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 19 ad art. 125; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, edizione 2012, n. 19 ad art. 125; Heinzmann/Grobéty in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 4 ad art. 93). Secondo tale norma, in caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente.

Dandosi un'azione creditoria cumulata con quella ipotecaria, sussistono divergenze sul fatto che le sue pretese si sommino. In varie decisioni il Tribunale federale non ha proceduto in tal senso (DTF 55 II 39 consid. 1; 106 II 24 consid. 1, v. anche sentanze 4A_183/2011 del 16 giugno 2011 consid. 1.1; 4D_75/2011 del 9 dicembre 2011 consid. 1 e 4A_317/2019 del 30 giugno 2020 consid. 1.3.2), mentre in un altro caso, invero isolato, le ha sommate (sentenza 4D_30/2009 del 1° luglio 2009 consid. 1.1). E al riguardo anche la dottrina

appare divisa (per un riassunto: Stein-Wigger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 93; v. anche Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 93; Heinzmann/Grobéty, op. cit., n. 6 ad art. 93). Per Schumacher, nella misura in cui l'iscrizione di un'ipoteca legale è un accessorio della pretesa pecuniaria, il valore del pegno non dovrebbe influire sul valore litigioso (cfr. Das Bauhandwerkerpfandrecht, Ergänzungsband zur 3. Auflage, Zurigo 2011, pag. 224 n. 726), tant'è che sconfessando una sua opinione precedente, si allinea alla dottrina maggioritaria (op. cit., pag. 224 nota a piè pagina n. 836). In tali circostanze si può ritenere che il valore litigioso fosse inferiore a fr. 10 000.–, donde l'ammissibilità del reclamo e a competenza di questa Camera. Relativamente alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 22 ottobre 2020 (cfr. tracciamento dell'invio postale, agli atti, n. 98.__________). Introdotto il 20 novembre 2020 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (cfr. DTF

144 III 146 consid. 2 con rinvii). Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 503 consid. 1.1 con rinvii).

3. Nella sentenza impugnata, il Pretore dopo avere accertato che l'attrice, oltre alla fornitura degli apparecchi e alla relativa posa, aveva realizzato “una struttura apposita, progettata ed eseguita secondo le specifiche richieste della committenza, che non può essere considerata una prestazione accessoria, finalizzata esclusivamente a permettere l'utilizzo dei forni”, ha ritenuto che le prestazioni dell'appalto fossero preponderanti rispetto a quelle della vendita, donde il diritto della ditta a ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. Premesso ciò, egli ha escluso che l'offerta della CO 1 comprendesse anche la fornitura e la posa di una cornice per la nicchia dei forni in acciaio inox successivamente posata da un'altra ditta al prezzo di fr. 2354.40, importo che i convenuti oppongono in compensazione. Il primo giudice, pur riconoscendo che con la posta ‟lavori di adattamento delle nicchie per fr. 3000.–ˮ contemplata nell'offerta potesse includere anche la posa di tale cornice, come prospettato dal perito, ha ritenuto che “ciò non porta necessariamente a concludere che CO 1 si sia impegnata anche a fornire l'elemento cornice in acciaio inox come preteso dalla convenuta” anche perché lo stesso perito aveva espressamente escluso “dalla posizione riferita all'esecuzione dei lavori di adattamento delle nicchie e dalla sua stima dei costi dei lavori di sistemazione”. Tanto più che, a suo parere, “ciò appare del resto logico, atteso che, come detto, la fornitura dell'oggetto in sé costituisce l'elemento di vendita, mentre nella prestazione di lavoro è inclusa unicamente la sua istallazione, che è l'elemento dell'appalto”. Per il Pretore, pertanto, non avendo la committente provato che la fornitura della cornice fosse compresa nell'offerta, né preteso di averla successivamente ordinata all'attrice, una compensazione non entrava in linea di conto.

Il primo giudice, inoltre, dopo avere constatato che l'attrice non aveva posato la cornice “come prevedeva il contratto”, ha ritenuto che con la trattenuta del saldo di fr. 3000.– la convenuta aveva esercitato il suo diritto alla riduzione unilaterale delle mercedi (*Minderungsrecht*) sicché essa non poteva più pretendere che l'appaltatore si assumesse i costi di quanto eseguito dall'altra ditta. In sostanza, egli ha stabilito che quanto versato da quest'ultima rimaneva a carico della committente, ma che l'attrice non aveva diritto al pagamento dei lavori di adattamento “delle nicchie per la parte posa della cornice”. Il Pretore non ha però ritenuto di quantificare con precisione tale quota poiché, sulla scorta delle risultanze peritali, ha accertato l'esistenza di difetti “nella posta adattamento nicchie”. E siccome la sistemazione “a regola d'arte costava fr. 3000.– ossia l'intero costo fatturato dall'attrice per tali lavori”, all'attrice ha riconosciuto un credito di fr. 4048.–, respingendo nel contempo la pretesa della committente di dedurre ulteriori fr. 1694.– per danni conseguenti ai difetti. Per tale importo è infine stata iscritta in via definitiva l'ipoteca legale per artigiani e imprenditori.

4. Premesso che i reclamanti non discutono la qualifica del contratto accertata dal Pretore, giovi ricordare i diritti del committente in caso di difetti dell'opera sono regolati dall'art. 368 CO. Tale norma permette all'interessato di rifiutare l'opera, postulando in caso di colpa dell'appaltatore anche il risarcimento del danno (cpv. 1), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell'opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (cpv. 2). In linea di principio il committente è vincolato alla scelta di uno dei mezzi di difesa previsti dall'art. 368 CO tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore, trattandosi di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o nell'altro, è irrevocabile e implica necessariamente la rinuncia definitiva alle alternative scartate (CCR sentenza

inc. 16.2015.78 del 12 aprile 2018 consid, 5a con rinvii; v. anche Gauch, Der Werkvertrag, 6ª edizione, n. 1581, 1688 e 1835).

5. La committente contesta al Pretore di non avere dedotto dal saldo dovuto all'attrice anche quanto versato alla ditta M__________ per la posa della cornice in acciaio inox, imputandogli di avere arbitrariamente apprezzato le

testimonianze di E__________ S__________, di RE 2, così come di avere travisato la perizia. Essa critica la “disgiunzione”

effettuata dal primo giudice tra la fornitura della cornice e la successiva posa dalla stessa rilevando che se l'attrice aveva fornito una cornice poi sostituita, “si deve presumere dunque che questa fosse compresa nell'offerta come gli altri elementi, in caso contrario la fornitura sarebbe avvenuta in modo gratuito”. A suo avviso la prova che si trattava di una cornice definitiva è “data dal fatto che essa era rivestita in laminato”. Premesso ciò, la fornitura di una cornice inadeguata costituisce un'inadempienza contrattuale a carico dell'attrice.

La reclamante, pur non negando che l'offerta non chiarisce quali prestazioni fossero o meno comprese, sostiene che la volontà delle parti fosse quella di comprendere la fornitura della cornice tant'è che E__________ S__________, che aveva negoziato l'accordo, ha affermato di averne pattuito con l'attrice l'inclusione nella posta di fr. 3000.–, ciò che RE 2 aveva confermato. A suo parere, interpretando la volontà delle parti secondo il principio dell'affidamento, “se in un contratto è compresa una cornice è chiaro che si tratti sia della fornitura che della posa ed è arbitrario concludere il contrario”. E secondo tale senso, essa soggiunge, va interpretata la perizia, per la quale l'offerta ‟doveva logicamente includere la posa della corniceˮ. A suo avviso, “non è perché il perito ha escluso il costo della cornice dalla stima dei costi per la sistemazione degli apparecchi che si può escludere la fornitura dall'offerta”.

6. a) Ora, come sostiene la committente, è vero che E__________ S__________, che si è occupata della proprietà di RE 2, ha affermato di avere parlato, al momento dell'offerta, della cornice con C__________ T__________ il quale le aveva confermato “che nell'importo dei fr. 3000.– era compresa la cornice, lo scaffale e la chiusura in giroˮ (deposizione del 3 aprile 2017, verbali pag. 4). Se non

che, tale allegazione non è corroborata da quella di RE 2 il quale non era entrato in relazione con l'attrice né con

il suo rappresentante ma si è sostanzialmente limitato a riferire quanto comunicatogli dalla stessa E__________ S__________, ‟non parlo italiano e quindi a proposito della posta ‟adattamento delle nicchieˮ nell'offerta doc. 13 e nella fattura doc. F riferisco quanto mi ha detto la signora S__________ˮ (deposizione del 23 novembre 2016, verbali pag. 5 n. 1). Trattandosi di una testimonianza “per sentito dire”, la sua deposizione non ha quindi maggior portata probatoria di un'affermazione di parte. D'altro canto, C__________ T__________ ha affermato che ‟per adattamento delle nicchie non si intendeva né la fornitura né la posa di una cornice poiché la signora S__________ non aveva ancora deciso se la parte esterna del forno dovesse essere rifinita con delle piastrelle (…) o con la posa di una corniceˮ, riferendo che solo in seguito essa gli avrebbe chiesto delle proposte ed essa ha preferito alla cornice sporgente in compensato rivestita in finto inox una cornice in acciaio inox per la quale afferma di averle presentato M__________ P__________ (interrogatorio del 23 novembre 2016 verbali pag. 3 n. 2). In tali circostanze, non si può ritenere che il Pretore, nel rimproverare alla committente di non avere provato che nell'offerta iniziale dell'attrice fosse compresa la fornitura della nota cornice, abbia tratto deduzioni insostenibili delle deposizioni, discordanti, in esame e abbia quindi accertato i fatti in modo manifestamente errato.

b) Né risulta insostenibile la conclusione del Pretore secondo cui il perito, nel riferire che nella posta “adattamento delle nicchie” doveva essere compresa la posa della cornice, intendesse che in quella posta fosse compresa la sola posa e non la fornitura, ove appena si pensi che l'esperto medesimo ha soggiunto che “la descrizione di questa importante posizione è stato fatto in modo estremamente sommario … e non spiegava che cosa era o non era compreso (perizia del 30 gennaio 2019 pag. 18 a metà). Che fosse chiaro “che se in un contratto è compresa una cornice lo sia anche la sua posa” è una mera deduzione della committente e non basta lontanamente per ritenere arbitraria la conclusione del Pretore.

7. Visto quanto precede il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del Pretore, vede la sua sorte segnata. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). I reclamanti rifonderanno all'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste, in solido, a carico della RE 1 e di RE 2 che rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, alla CO 1 complessivi fr. 600.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.