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16.2020.43 • TRAC TI 16.2020.43 Generato dall'IA

Landlord Eviction Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Grounds

Numero d'incarto 16.2020.43
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A landlord initiated summary proceedings to evict a tenant for rent arrears and secure a security deposit, resulting in a lower court order for immediate vacation and the assignment of the deposit to the landlord, against which the tenant appealed, claiming only a desire to halt the procedure and seek legal aid without specifying how the initial decision erroneously applied the law or determined facts, leading the appellate court to deem the appeal inadmissible because it lacked the required legal justification to challenge the lower court's decision on eviction and procedural grounds, particularly since the tenant had already been granted legal aid.

Regesto Legislator

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Art. 257 CPC, Art. 319 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Landlord Eviction Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Grounds: che non si pone il problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.

Parole chiave

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sfratto del conduttore procedura di gratuito patrocinio pigione iniziale coinquilino motivi che possono invocarsi decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to explain the general rule for imposing procedural costs, even though the court ultimately waived collection.

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Testo completo

Incarto n. 16.2020.43 · Lugano 1° ottobre 2020/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 22 settembre 2020 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 18 settembre 2020 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2020.591 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 21 luglio 2020 dalla

CO 1 ;

Ritenuto

in fatto: che con istanza del 21 luglio 2020 l'CO 1 si è rivolta al Pretore del Locarno Campagna per ottenere l'espulsione di RE 1, in mora con il pagamento della pigione, da un appartamento a __________ di sua proprietà, così come la liberazione in suo favore della cauzione di fr. 2700.–;

che nelle sue osservazioni del 6 agosto 2020 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza;

che il 28 agosto 2020 il Pretore ha ammesso il convenuto al beneficio del gratuito patrocinio;

che con decisione del 18 settembre 2020 il Pretore ha ordinato al convenuto di liberare immediatamente l'en­te locato, ha assegnato all'istante il deposito di fr. 2700.– e ha posto le spese processuali di fr. 200.– a carico del convenuto, tenuto a rifonde­re all'istante un'indennità di fr. 100.–;

che contro la decisione appena citata RE 1 si è rivolto al presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello con un reclamo del 22 settembre 2020;

che l'atto è stato trasmesso alla seconda Camera civile per competenza la quale lo ha a sua volta fatto seguire a questa Cam­e­ra;

che il reclamo non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto: che le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manife­sti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono im-pugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, median­te reclamo se il valore litigioso è inferiore, come nella fattispecie, a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC);

che

secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b);

che il reclamante chiede in sintesi di “fermare la procedura/decisione” e di “rinunciare all'esecuzione in attesa di verifiche ed assistenza giudiziaria richiesta”, ma non esprime alcuna critica nei confronti della decisione del Pretore;

che ciò non basta per motivare un reclamo, l'interessato doven­do spiegare perché nel decretare la sua espulsione dall'ente locato per mora nel pagamento della pigione quantunque la disdet­ta del contratto fosse stata contestata davanti all'Ufficio di conciliazione la decisione del primo giudice sarebbe errata e non avrebbe tenuto conto delle sue contestazioni;

che in tali circostanze, pur con tutta la comprensione che si deve a una parte non patrocinata, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un'eventuale riforma della decisione impugnata;

che, per il resto, dagli atti risulta che con decisione del 24 agosto 2020 il convenuto è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. F__________ __________ __________;

che, quindi, sulla richiesta formulata il 21 agosto 2020 da RE

1 il Pretore ha già deciso, notificando la sua decisione alla patrocinatrice d'ufficio indicata, sicché nulla giustifica una sospen­sione della decisione;

che in definitiva il reclamo si rivela irricevibile;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, il reclamante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si pone il problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; –

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.