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16.2020.29 • TRAC TI 16.2020.29 Generato dall'IA

Claimant v. Landlord (Security Deposit Appeal)

Numero d'incarto 16.2020.29
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The claimant, against whom a lower court partially granted a landlord's petition to return a security deposit of CHF 2700 following the early termination of a commercial lease, filed an appeal instead of the appropriate recourse, a complaint. The court noted that while the appeal might be convertible to a complaint if the error was manifest, the claim was ultimately destined for failure based on the timeliness of the original filing. The court reasoned that the 30-day deadline to file the main action following the conciliation office's authorization, as specified under lease law, is suspended during the judicial recess period (July 15 to August 15), per established federal precedent, because the authorization marks the end of the conciliation procedure and the start of the judicial phase; consequently, the action filed on September 4th was deemed timely, leading to the rejection of the appeal.

Regesto Legislator

Ufficiale

Locazione - tempestività della petizione - sospensione durante le ferie giudiziarie del termine di 30 giorni per inoltrare la causa al tribunale dopo il rilascio dell'autorizzazione ad agire

Parole chiave

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disdetta del locatore insinuazione del credito garanzia di locazione non pagata prelazione del conduttore diritto al deposito equo canone

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48*b* cpv. 1 lett. b n. 3 LOG

Used to decide the appeal in a monocratic composition because it was manifestly unfounded.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that procedural costs follow the outcome of the decision (defeat).

art. 117 lett. b CPC

Cited as a reason why the request for legal aid (free legal assistance) was rejected, as the appeal lacked good law from the start.

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Testo completo

Incarto n. 16.2020.29 · Lugano 23 giugno 2020/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 9 giugno 2020 presentato dalla

RE 1 (rappresentata da RA 1 )

contro la decisione emessa il 12 maggio 2020 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa SE.2018.54 (locazione) promossa nei suoi confronti con petizione del 4 settembre 2018 da

CO 1 (Baden-Württemberg, D) e CO 2 (patrocinati dalla MLaw PA 1 ),

Ritenuto

in fatto: A. Il 26 giugno 2017 CO

1 e CO 2 in qualità di conduttori e la RE 1 in qualità di sublocatore, hanno concluso un contratto di locazione concernente un locale commerciale (“__________”) a __________. Il contratto con inizio al 15 luglio 2017 e di durata annuale rinnovabile, prevedeva una pigione di fr. 900.– mensili, un acconto per spese accessorie di fr. 120.– mensili, così come il versamento di una garanzia di fr. 2700.–. Il 21 dicembre 2017 le parti si sono accordate per la conclusione del contratto con effetto al 31 gennaio 2018.

B. Sorte contestazioni sulla liberazione del deposito di garanzia, CO 1 e CO 2 si sono rivolti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona per ottenere il versamento di fr. 2700.– così come un importo di “almeno fr. 1400.– pagato alla RE 1 per l'affissione dei manifesti pubblicitari alle vetrine del chiosco per la durata del contratto”. Constatata l'assenza della convenuta all'udienza del 5 luglio 2018, l'Ufficio di conciliazione ha rilasciato quello stesso giorno agli istanti l'autorizzazione ad agire fissando il termine d'inoltro dell'azione di merito in 30 giorni conformemente all'art. 209 cpv. 4 CPC.

C. Il 4 settembre 2018 CO

1 e CO 2 hanno adito il Pretore del distretto di Bellinzona per ottenere quanto richiesto in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2018 la RE

1 ha proposto di respingere la petizione, sollevando preliminarmente la tardività dell'azione. Alle prime arringhe del 14

dicembre 2018 le parti hanno replicato e duplicato conferman­do le loro posizioni. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 29 e 30 aprile 2020 esse hanno riaffermato le loro domande.

D. Statuendo con decisione del 12 maggio 2020 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione condannando la RE 1 a versare agli attori fr. 2700.–. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– so­no state poste per un quinto a carico degli attori e per quattro quinti a carico della convenuta, tenuta a rifondere alle controparti fr. 650.– per ripetibili.

E. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un appello del 9 giugno 2020 in cui chiede di annullare la decisione impugnata. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000. –, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la de­cisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'attrice il 13 maggio 2020. Introdotto il 9 giugno 2020, di per sé il ricorso in esame è tem­pestivo.

2. Nella fattispecie, avverso la decisione del Pretore aggiunto la RE 1 non ha presentato reclamo, bensì appello. E un appello non è ammissibile ove sia dato reclamo. Una conversione dell'appello in reclamo è lecita unicamente ove l'errata intestazione del rimedio giuridico sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico non fosse facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, ove un mandatario professionale inoltri scientemente un reclamo quando avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che tale mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408). Nel caso in esame, il rappresentante della convenuta non è un mandatario professionale quantunque egli disponga di una precipua esperienza derivante da procedure precedenti. La ricevibilità del rimedio andrebbe pertanto approfondita ma da ciò si può prescindere, l'impugnazione essendo destinata in ogni modo all'insuccesso.

3. In concreto controversa è unicamente la questione di sapere se la petizione del 4 settembre 2018 è stata introdotta tempestivamente entro il termine di 30 giorni assegnato il 5 luglio 2018 dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione a CO 1 e CO 2.

a) La reclamante sostiene che il termine dell'art. 209 cpv. 4 CPC non è sospeso dalle ferie giudiziarie così come indicato dall'art. 145 cpv. 2 lett. a CPC, donde la tardività della petizione. Sul quesito, sollevato dalla convenuta con le osservazioni, il Pretore aggiunto non si è invero espresso, quantunque all'udienza del 14 dicembre 2018 egli avesse avvertito le parti che su tale eccezione avrebbe statuito con la decisione finale. Ad ogni modo, l'autorizzazione ad agire rilasciata agli attori il 5 luglio 2018 indicava che “l'azione di merito deve essere inoltrata al Pretore del Distretto di Bellinzona entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa (art. 209 cpv. 4 CPC)”. La norma richiamata prevede infatti che nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni o locali com­merciali, come quella in esame, il termine di inoltro della causa è di 30 giorni (e non di tre mesi come negli altri casi: art. 209 cpv. 3 CPC), fatti salvi gli altri termini speciali d'azio­ne previsti dalla legge o dal giudice. Ricevuta al più tardi il giorno successivo (6 luglio 2018) occorre esaminare se l'azione introdotta il 4 settembre 2018 sia tempestiva.

b) Ora, è vero che per quanto riguarda la decorrenza e il compu­to dei termini per inoltrare la causa sono applicabili gli art. 142 segg. CPC. Ed è altrettanto indubbio che per l'art. 145 cpv. 2 lett. a CPC la sospensione dei termini stabiliti dalla legge o dal giudice non vale per la procedura di conciliazione. Se non che, la reclamante disconosce che in una sentenza pubblicata il 20 settembre 2012 il Tribunale federale ha stabilito che i termini per inoltrare la causa al tribunale dopo il rilascio dell'autorizzazione ad agire sono sospesi durante le ferie giudiziarie (DTF 138 III 615). In sostanza, l'art. 209 CPC non si trova nel capitolo che regola la procedura conciliativa (capitolo 2) ma in quello che ne precisa le conseguenze (capitolo 3; cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 24 ad art. 209). Detto altrimenti, con il rilascio dell'autorizzazione ad agire la procedura conciliativa termina e inizia quella giudiziaria (cfr. Merz in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 19 ad art. 145). Premesso ciò, in concreto, applicandosi la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto 2018 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) la petizione del 4 settembre 2018 era tempestiva. Se ne conclude che il reclamo, manifestamente infondato, vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48*b* cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

4. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La domanda di gratuito patrocinio, intesa come esonero delle spese processuali, non può essere accolta sia perché la richiedente è una persona giuridica (cfr. DTF 143 I 328) sia perché il reclamo era sprovvisto sin dall'inizio di buon diritto (art. 117 lett. b CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.

3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

– ; – MLaw .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.