Appellant's Appeal Dismissed for Failure to Deposit Court Guarantee
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a lower court decision that granted tenants a partial rent reduction totaling CHF 3,109, awarded them damages of CHF 402.05, and allocated court costs, seeking outright dismissal of the tenant's petition. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant repeatedly failed to deposit the required guarantee of CHF 450 for presumed court costs despite being granted an initial deadline and a subsequent final deadline, which was extended due to COVID-19 measures, leading to the conclusion that the appeal could not be examined substantively. However, given that the appellant lacked legal counsel and knowledge, the court exceptionally decided that no court fees would be collected, although costs would normally follow the outcome of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 cpv. 3 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appellant's Appeal Dismissed for Failure to Deposit Court Guarantee: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant repeatedly failed to deposit the required guarantee of CHF 450 for presumed court costs despite being granted an initial deadline and a subsequent final deadline, which was extended due to COVID-19 measures, leading to the conclusion that the appeal could not be examined substantively. However, given that the appellant lacked legal counsel and knowledge, the court exceptionally decided that no court fees would be collected, although costs would normally follow the outcome of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural rule was cited in the reasoning leading to the decision to declare the appeal inadmissible due to failure to pay security deposit.
This rule governs the allocation of procedural costs, although its application was overridden by the subsequent order.
This rule was cited to justify the exceptional decision regarding the non-imposition of costs.
The appeal was declared inadmissible (Order 1), and this provision governs the inadmissibility of appeals under specific circumstances (inferred as the basis for inadmissibility due to procedural default, often covered by the general procedural code).
This provision is generally cited for costs allocation, but since the final order only states that no costs are collected, the specific citation in the operative part is missing. However, the reasoning refers to Art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC, which is related to the cost outcome.
Testo completo
Incarto n. 16.2020.1 · Lugano 11 maggio 2020/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, presidente
vicecancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo (“appello”) del 7 gennaio 2020 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 19 novembre 2019 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa SE.2018.40 (locazione: riduzione della pigione) promossa nei suoi confronti con petizione del 16 ottobre 2018 da
CO 1 e CO 2 (rappresentati dall'RA 1, ),
premesso che con decisione del 19 novembre 2019 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha riconosciuto in favore di CO 1 e CO
2 una riduzione della pigione del 3% (su fr. 1600.–) per il periodo 20 aprile2018/27 giugno 2018 e del 14% (su fr. 1600.–) per il periodo 29 maggio 2018/ 30 giugno 2019, pari a un totale di fr. 3109.–, ha condannato RE 1 a versare agli attori l'importo risarcitorio di fr. 402.05, ha ordinato all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Minusio di liberare al passaggio in giudicato della decisione fr. 3109.– in favore di CO 1 e CO 2 ponendo le spese processuali di complessivi fr. 450.– per un quarto a carico degli attori e per 3/4 a carico del convenuto, tenuto a rifondere alle controparti fr. 800.– per ripetibili ridotte;
preso atto che contro il giudizio appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo (“appello”) del 7 gennaio 2020 per ottenerne la riforma nel senso di respingere la petizione;
rammentato che il 20 gennaio 2020 il reclamante è stato invitato a depositare entro il 5 febbraio successivo la somma di fr. 450.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;
constatato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 28 febbraio 2020 è stato impartito alla reclamante un ultimo termine improrogabile fino al 23 marzo successivo per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato che non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, quantunque prorogato fino al 22 aprile 2020 in virtù dell'ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e ammnistrativi (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19), il reclamo sfugge a qualsiasi esame;
posto che le spese processuali seguirebbero la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.
107 cpv. 1 lett. f CPC);
stabilito che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;
decreta: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.