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16.2019.51 • TRAC TI 16.2019.51 Generato dall'IA

Tenant Expulsion Appeal Inadmissibility and Fee Waiver

Numero d'incarto 16.2019.51
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a summary proceeding for clear-cut cases, a lower court ordered the expulsion of tenants from a rental property upon the landlord's request; the tenants subsequently filed an appeal, but the appellate court declared the appeal inadmissible because it failed to provide any motivation or specific criticism against the lower court's decision, merely stating an intent to appeal, noting that the tenants had already returned the keys, rendering the issue of their interest in challenging the eviction moot, but ultimately waived court fees due to the tenants' apparent lack of legal knowledge and representation.

Regesto Legislator

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Art. 320 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF; Tenant Expulsion Appeal Inadmissibility and Fee Waiver: che non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Parole chiave

Generato dall'IA
sfratto del conduttore coinquilino intenzione di rimpatrio diritto di togliere le addizioni inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento spese legali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48*b* cpv. 1 lett. a n. 2 LOG

Used by the Chamber to justify deciding the appeal in a single-judge panel because the legal remedy was deemed inadmissible (lack of proper motivation).

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the exceptional basis for waiving the collection of court costs due to the claimants' lack of legal knowledge and absence of counsel.

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Testo completo

Incarto n. 16.2019.51 · Lugano 3 ottobre 2019/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 25 settembre 2019 presentato da

RE 1 RE 2

contro la decisione emessa il 18 settembre 2019 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2019.743 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nei loro confronti con istanza del 2 settembre 2019 da

CO 1 (patrocinata dall' PA 1 ),

ritenuto

in fatto: che con un'istanza del 2 settembre 2019 promossa nella pro­cedura sommaria di tutela dei casi manifesti CO

1 ha chiesto l'espulsione di e RE 2 da un appartamento di sua proprietà ad __________;

che con decisione del 18 settembre 2019 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato l'espulsione dei convenuti dall'ente locato, disponendone l'esecuzione effettiva con le com­minatorie di rito e ha posto le spese processuali di fr. 200.– a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante fr. 800.– per ripetibili;

che contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 25 settembre 2019;

che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;

che il 2 ottobre 2019 CO 1 ha comunicato a questa Camera che i reclamanti le avevano riconsegnato le chiavi dell'ap­partamento;

e considerando

in diritto: che, in concreto, ci si può chiedere, preliminarmente, se con la riconsegna delle chiavi dell'ente locato, i reclamanti dispongano tuttora di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (sentenza del Tribunale federale 4A_380/2019 del 12 settembre 2019);

che, comunque sia, secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante deve quanto meno spiegare perché la decisione impugnata sarebbe errata;

che in concreto i reclamanti si limitano a dichiarare di “fare ricor­so contro il decreto di sfratto”, ma non adducono alcun motivo a sostegno del loro reclamo, né tantomeno esprimono una sola critica nei confronti della decisione del Pretore;

che esaurendosi praticamente in una dichiarazione di reclamo, il rimedio giuridico si rileva di primo acchito irricevibile e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48*b* cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);

che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

; .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.