Claimant Withdrawal and Cost Allocation in Debt Collection Action
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court dismissed a debt collection action and ordered the defendant to pay the procedural costs of 50 Swiss francs, based on the claimant's letter indicating withdrawal of the initial application; the appellate court reviewed the decision on appeal by the defendant who contested the cost allocation, reasoning that under the relevant procedural code, if an actor withdraws their conciliation request, the costs should be borne by the actor, making the initial cost decision erroneous, but since the claimant never formally retracted the application, the dismissal itself was also improper, leading the appellate court to uphold the appeal, reform the decision to waive all procedural costs for both instances based on equity, and note the claimant could refile the action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 108 CPC, Art. 207 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 107 cpv. 2 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; Claimant Withdrawal and Cost Allocation in Debt Collection Action: : 1. Il Giudice di pace, come si è detto, dopo avere preso atto “dello scritto del 21 gennaio 2019 dell'istante con il quale comunica il ritiro dell'istanza” ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo le spese processuali di fr. 50.– a carico della convenuta. La reclamante fa valere che per l'art. 108 CPC le spese vanno in realtà addossate alla parte che le ha causate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify annulling the order regarding procedural costs and waiving any collection due to grounds of equity.
Used to justify waiving the collection of procedural costs for the appeal procedure due to just grounds.
Cited in the reasoning to establish that the decision regarding costs was erroneous because the plaintiff withdrew the claim.
Cited in the reasoning as the general rule for allocating costs to the party that caused them.
Cited in the reasoning as the general rule that procedural costs follow the losing party.
Used as the basis for the decision not to award compensation for inconvenience (indennità d'inconvenienza).
Testo completo
Incarto n. 16.2019.5 · Lugano 19 febbraio 2019/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini
vicecancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 24 gennaio 2019 presentato dalla
RE 1
contro il decreto di stralcio del 22 gennaio 2019 emesso dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 0054-2018-t (azione creditoria) promossa nei suoi confronti con istanza del 14 settembre 2018 dalla
CO 1 ,
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Con istanza di conciliazione del 14 settembre 2018 la società CO 1, si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Bellinzona chiedendogli di convocare la ditta RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 2027.– oltre a interessi del 12% dal 14 settembre 2018, spese di sollecito e spese d'incasso, credito cedutole dalla S__________ GmbH, società attiva nell'emissione di carte di credito. Il 10 ottobre 2018 il Giudice di pace ha citato la convenuta a comparire personalmente all'udienza di conciliazione del 12 dicembre 2018. Su richiesta deIla convenuta, il 12 dicembre 2018 il Giudice di pace ha posticipato l'udienza “a data da concordare”.
B. Il 22 gennaio 2019 il Giudice di pace “preso atto dello scritto del 21 gennaio 2019 dell'istante con il quale comunica il ritiro dell'istanza” ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo le spese processuali di fr. 50.– a carico della convenuta.
C. Contro il decreto di stralcio appena citato stabilito dal Giudice di pace, la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 gennaio 2019 in cui postula l'annullamento dell'addebito delle spese processuali. La CO 1 ha presentato le sue osservazioni il 7 febbraio 2019.
Considerando
in diritto: 1. Il Giudice di pace, come si è detto, dopo avere preso atto “dello scritto del 21 gennaio 2019 dell'istante con il quale comunica il ritiro dell'istanza” ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo le spese processuali di fr. 50.– a carico della convenuta. La reclamante fa valere che per l'art. 108 CPC le spese vanno in realtà addossate alla parte che le ha causate.
2. Per l'art. 207 cpv.
1 lett. a CPC le spese della procedura di conciliazione sono addossate all'attore se egli ritira l'istanza. Sotto questo profilo, dandosi desistenza dell'attrice, la decisione del Giudice di pace di porre le spese a carico della convenuta è errata. Al proposito il reclamo si rivela pertanto fondato.
3. In realtà, come sostiene l'attrice, dagli atti non risulta alcuna dichiarazione unilaterale con la quale la parte attrice ha ritirato l'istanza (sulla nozione di desistenza:
sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2 in: SJ 135/ 2013 I pag. 502; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 19 ad art. 2419). Ne segue che a torto il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli. Tuttavia, in mancanza di un reclamo da parte dell'attrice, questa Camera non è abilitata ad annullare il decreto di stralcio in esame. L'attrice, tutt'al più, potrà ripresentare una nuova istanza di conciliazione. In circostanze del genere, dandosi motivi d'equità, si giustifica di annullare il dispositivo sulle spese processuali e di rinunciare a ogni riscossione (art. 107 cpv. 2 CPC).
4. Le spese processuali di questa sede seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegnano indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la stesura del reclamo non avendo verosimilmente comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
Non si riscuotono spese processuali.
2. Non si prelevano spese processuali per la procedura di reclamo.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.