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16.2019.43 • TRAC TI 16.2019.43 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible Due to Unraised Factual Assertions

Numero d'incarto 16.2019.43
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A claim challenging a lower court's judgment for damages, which resulted from the appellant's failure to appear at the initial hearing, was deemed inadmissible because the appeal was based entirely on new factual assertions—specifically that no damage was caused and that the appellant actually suffered damages—which were not previously presented to the first instance court, as new facts are prohibited in the appeal procedure under the relevant civil procedure code when the initial judgment was based on the uncontested facts presented by the claimant due to the opposing party's default.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 150 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Unraised Factual Assertions: A claim challenging a lower court's judgment for damages, which resulted from the appellant's failure to appear at the initial hearing, was deemed inadmissible because the appeal was based entirely on new factual assertions—specifically that no damage was caused and that the appellant actually suffered damages—which were not previously presented to the first instance court, as new facts are prohibited in the appeal procedure under the relevant civil procedure code when the initial judgment was based on the uncontested facts presented by the claimant due to the opposing party's default.

Parole chiave

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sentenza civile legittimazione a ricorrere audizione delle parti modificazione delle conclusioni prova insufficiente dell'aggravamento clinico eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48*b* cpv. 1lett. a n. 1 LOG

Used to justify the Chamber's decision to rule on the appeal in a single-judge session because it was inadmissible based on facts not alleged in the first instance.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for allocating procedural costs (although an exception was made in the operative part).

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Testo completo

Annulla e sostituisce sentenza 29 maggio 2019 Incarto n. 16.2019.43 · Lugano 29 luglio 2019/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo 12 luglio 2019 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 13 giugno 2019 dal Giudice di pace del circolo della Melezza nella causa 2019/2 SEM (risarcimento danni) promossa nei suoi confronti con petizione 25 aprile 2019 da

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),

ritenuto

in fatto: che ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 25 aprile 2019 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del Circolo della Melezza per ottenere il pagamento di fr. 2901.80 oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2019 quale risarcimento del danno;

che all'udienza del 29 maggio 2019, indetta per il dibattimento, l'attore, unico comparente, ha confermato la sua domanda;

che statuendo il 13 giugno 2019 il Giudice di pace ha accolto la petizione, obbligando il convenuto a versare all'attore fr. 2901.– oltre interessi, e ha posto le spese processuali di fr. 150.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 100.– per ripetibili;

che il 12 luglio 2019 RE 1 ha scritto al Giudice di pace manifestando “stupore, amarezza e irritazione” e chiedendo di annullare la decisione in questione;

che il 19 luglio 2019 il Giudice di pace ha trasmesso l'atto a questa Camera per competenza;

che non sono state chieste osservazioni a CO 1;

e considerando

in diritto: che le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili a questa Camera, trattandosi di una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che, quantunque indirizzato alla Giudicatura di pace, l'atto in questione, deve essere trattato come reclamo;

che introdotto entro il termine di impugnazione, il reclamo in esame è senz'altro tempestivo;

che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il reclamante chiede l'annullamento della decisione impugnato facendo valere, sostanzialmente e in estrema sintesi, di non aver cagionato alcun danno alla controparte, ma anzi di avere lui stesso subìto danni alla propria proprietà, e rimprovera al Giudice di pace di non avere verificato l'importo rivendicato;

che, così argomentando, l'interessato disconosce che nella procedura di reclamo non è ammessa l'allegazione di fatti nuovi, ovvero di fatti non sottoposti previamente al primo giudice (art. 326 cpv. 1 CPC);

che, in effetti, il convenuto, assente ingiustificato all'udienza del 29 maggio 2019, è rimasto contumace sicché i fatti addotti dallattore sono considerati come “non controversi” e non necessitavano pertanto di essere provati (art. 150 cpv. 1 CPC);

che in circostanze del genere il reclamo, fondato esclusivamente su fatti non allegati in prima sede, si rivela d'acchito irricevibile e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48*b* cpv. 1lett. a n. 1 LOG);

che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di rinunciare

– eccezionalmente – a qualsiasi riscossione, il reclamante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – avv. .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.