Failure to Pay Judicial Costs Renders Appeal Inadmissible
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required advance for judicial costs, despite being granted an initial deadline and a subsequent final extension. The court reasoned that the failure to pay the advance, as required by procedural rules, precluded any examination of the appeal's merits, although no court costs were assessed due to exceptional circumstances, and no legal costs were awarded to the opposing party as the appeal had not yet been served upon them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 cpv. 3 CPC, Art. 107 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Failure to Pay Judicial Costs Renders Appeal Inadmissible: The court reasoned that the failure to pay the advance, as required by procedural rules, precluded any examination of the appeal's merits, although no court costs were assessed due to exceptional circumstances, and no legal costs were awarded to the opposing party as the appeal had not yet been served upon them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment for court costs was not made.
Cited to justify imposing procedural costs on the appellant due to the inadmissibility of the appeal.
Cited as the exceptional legal basis for waiving the collection of procedural costs.
Testo completo
Incarto n. 16.2019.41 · Lugano 16 settembre 2019/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, presidente
vicecancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 2 luglio 2019 presentato dall'
ing. RE 1
contro la decisione emessa il 6 giugno 2019 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa n. SE.2019.19 (mandato) promossa con petizione del 20 marzo 2019 dall'
avv. CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
premesso che con decisione del 6 giugno 2019 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha obbligato RE 1 a versare all'avv. CO 1 fr. 7166.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2018, ha rigettato in via definitiva per tale importo l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Mendrisio e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 850.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore fr. 1500.– per ripetibili;
preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 luglio 2019 in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;
ricordato che con ordinanza del 9 luglio 2019 il reclamante è stato invitato a depositare entro il 25 luglio 2019, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 850.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti AGITI;
considerato che, non essendo intervenuto versamento alcuno entro la scadenza fissata, con ordinanza del 19 agosto 2019 al reclamante è stato impartito un ultimo termine fino al 4 settembre 2019 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
appurato che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);
posto che l'irricevibilità del reclamo comporterebbe l'addebito delle spese processuali ai reclamanti (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma equi motivi giustificano, eccezionalmente, la rinuncia a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 CPC);
stabilito inoltre che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni;
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.