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16.2019.3 • TRAC TI 16.2019.3 Generato dall'IA

Undue Delay Complaint Mooted by Subsequent Judgment Issuance

Numero d'incarto 16.2019.3
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a civil action initiated in 2013 where the parties had submitted final written conclusions in 2016, a party subsequently filed a complaint regarding undue delay in the judgment, but the court declared this complaint moot and removed the case from the rolls upon learning that the lower court judge had issued the decision in February 2019, furthermore deciding not to award court costs or compensation for inconvenience given the specific circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Undue Delay Complaint Mooted by Subsequent Judgment Issuance: In a civil action initiated in 2013 where the parties had submitted final written conclusions in 2016, a party subsequently filed a complaint regarding undue delay in the judgment, but the court declared this complaint moot and removed the case from the rolls upon learning that the lower court judge had issued the decision in February 2019, furthermore deciding not to award court costs or compensation for inconvenience given the specific circumstances.

Parole chiave

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sentenza civile ritardo ingiustificato indennità per inconvenienze notifica tardiva dei difetti oggetto della lite tardivo pagamento delle spese Reclamo per ritardata giustizia: privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

Cited in the reasoning section justifying the decision not to award inconvenience compensation.

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Testo completo

Incarto n. 16.2019.3 · Lugano 1 marzo 2019/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per

premesso che nell'ambito di un'azione promossa l'11 settembre 2013 da RE 1 nei confronti di TERZ 1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali limitandosi a conclusioni scritte trasmesse al primo giudice il 9 e il

14 giugno 2016;

preso atto che con reclamo per ritardata giustizia del 14 gennaio 2019 RE 1si è rivolto a questa Camera chiedendo di ordinare al Pretore di emanare la decisione finale;

accertato che il 15 febbraio 2019 il Pretore ha comunicato a questa Camera di avere emanato la decisione in questione;

considerato che nelle circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia è divenuto privo d'oggetto e va tolto dai ruoli;

ritenuto che le particolarità del caso inducono a non prelevare spese processuali;

stabilito che non si giustifica nemmeno di attribuire indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il reclamante non avendo dovuto far capo al patrocinio di un legale né rendendo verosimile di aver dovuto sopportare perdite di guadagno o profuso nella stesura del memoriale un dispendio di tempo rilevante;

decreta: 1. Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– arch. ; – Pretore del Distretto di Riviera, Biasca.

Comunicazione all'avv. .

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.