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16.2019.28 • TRAC TI 16.2019.28 Generato dall'IA

Condominium Owner Denied Refund for Unwanted Garden Plot

Numero d'incarto 16.2019.28
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An owner in a condominium, who paid a fee for the creation of a new vegetable garden plot, appealed a lower court's decision that rejected their claim for a refund after they decided to renounce the plot due to the poor quality of the soil (mixed with inert material and stones) and their health issues preventing necessary clean-up. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the appellant failed to demonstrate a legal basis for a direct claim against the condominium association for the flawed execution of work, as any such claim should primarily be pursued by the association against the contractor, or internally through a vote of the owners, and further, the obligation to maintain the plot according to the garden regulations applied upon renunciation, regardless of subjective expectations or health concerns, since the plot was usable and cultivated for a season.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 59 cpv. 2 lett. c CPC, Art. 320 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF; Condominium Owner Denied Refund for Unwanted Garden Plot: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the appellant failed to demonstrate a legal basis for a direct claim against the condominium association for the flawed execution of work, as any such claim should primarily be pursued by the association against the contractor, or internally through a vote of the owners, and further, the obligation to maintain the plot according to the garden regulations applied upon renunciation, regardless of subjective expectations or health concerns, since the plot was usable and cultivated for a season.

Parole chiave

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proprietà per piani spese di procedura norme di procedura appaltatore mora del conduttore restrizione della proprietà senza risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 321 cpv. 1 CPC
Cited in the reasoning section (Considerando 1) to establish the admissibility/timeliness of the appeal (reclamo) against the decision made under the simplified procedure, which influenced the overall decision to reject the appeal as unfounded in subsequent orders.
Art. 59 cpv. 2 lett. c CPC
Cited in the reasoning section (Considerando 2) when discussing the capacity of the defendant entity, although the court ultimately corrected the name rather than dismissing the case based on this provision.
Art. 320 CPC
Cited in the reasoning section (Considerando 3) to describe the grounds upon which the appeal (reclamo) could be based (erroneous application of law or manifestly incorrect ascertainment of facts).
Art. 106 cpv. 1 CPC
Applied in the dispositive (Order 2) to rule on the allocation of procedural costs based on the outcome of the appeal.
Art. 100 cpv. 1 LTF
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv.
Art. 76 LTF
Cited in the 'Rimedi giuridici' section, but not explicitly used in the final numbered orders (1-3) to rule on the case or costs.
Art. 116 LTF
Cited in the 'Rimedi giuridici' section, but not explicitly used in the final numbered orders (1-3) to rule on the case or costs.
Art. 113 LTF
Cited in the 'Rimedi giuridici' section, but not explicitly used in the final numbered orders (1-3) to rule on the case or costs.

Giurisprudenza citata

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DTF 145 III 126
DTF 142 III 787
145 III 126 consid. 4.3.3). Ne segue che la denominazione della parte convenuta “nel rubrum” può essere corretta senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid. 3.2.1).
DTF 142 III 367
DTF 142 II 380
Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 142 II 380 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning section (Considerando 1) to establish the admissibility/timeliness of the appeal (reclamo) against the decision made under the simplified procedure, which influenced the overall decision to reject the appeal as unfounded in subsequent orders.

art. 59 cpv. 2 lett. c CPC

Cited in the reasoning section (Considerando 2) when discussing the capacity of the defendant entity, although the court ultimately corrected the name rather than dismissing the case based on this provision.

art. 320 CPC

Cited in the reasoning section (Considerando 3) to describe the grounds upon which the appeal (reclamo) could be based (erroneous application of law or manifestly incorrect ascertainment of facts).

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied in the dispositive (Order 2) to rule on the allocation of procedural costs based on the outcome of the appeal.

art. 72 e 74 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, but not explicitly used in the final numbered orders (1-3) to rule on the case or costs.

art. 74 cpv. 2

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, but not explicitly used in the final numbered orders (1-3) to rule on the case or costs.

art. 76 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, but not explicitly used in the final numbered orders (1-3) to rule on the case or costs.

art. 116 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, but not explicitly used in the final numbered orders (1-3) to rule on the case or costs.

art. 113 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, but not explicitly used in the final numbered orders (1-3) to rule on the case or costs.

art. 115 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, but not explicitly used in the final numbered orders (1-3) to rule on the case or costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.2019.28 · Lugano 6 marzo 2020/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 23 aprile 2019 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 10 aprile 2019 dal Giudice di pace del circolo di Caneggio nella causa PS 1 19 (proprietà per piani) promossa con petizione del 5 febbraio 2019 nei confronti del

CO 1 (rappresentata dall'amministrazione CO 1 ),

Ritenuto

in fatto: A. Sulla particella n.

180 RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“CO 1”) composta di trenta appartamenti. L'unità n. 1650, pari a 33/1000, con

diritto esclusivo sull'appartamento n. 13 appartiene a RE 1. Il regolamento per l'uso e l'amministrazione della proprietà per piani prevedeva, tra l'altro, l'assegnazione a ogni comproprietario

di una porzione di giardino da adibire a orto. All'assemblea generale straordinaria del 30 ottobre 2017 i com­proprietari

hanno deciso di smantellare i trenta orti esistenti e di crearne nuovi per i soli proprietari interessati ad averne uno. Il 26 febbraio 2018 RE 1, intenzionato a tenere un appezzamento, ha versato alla comunione dei comproprietari del “CO 1” l'importo richiestogli di fr. 600.– quale acconto per i lavori di esecuzione dei nuovi orti.

B. Terminati i lavori di sistemazione dell'area, RE 1 si è lamentato della presenza nel proprio orto di pietre dovuta al rimescolamento della “terra fertilizzata e bonificata dei vecchi orti con quella inerte e piena di sassi che si trova sotto lo strato fertile” mentre l'amministratore del Condominio gli ha rimproverato di non mantenere il suo orto in ordine e senza erbacce come previsto dal regolamento degli orti del 30 ottobre 2017. Il 12 ottobre 2018 RE 1 ha comunicato all'amministrazione di rinunciare al suo diritto di uso di un orto e ha chiesto la restituzione di fr. 600.–. Non ottenendo quanto richiesto, RE 1 ha fatto notificare al “CO 1” il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio per l'incasso di fr. 600.– più interessi al 3% dal 26 febbraio 2018 a titolo di “acconto per rifacimento orti”, al quale la parte escussa ha interposto opposizione.

C. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 5 febbraio 2019 RE 1 si è rivolto al Giudice di pa­ce del circolo di Caneggio per ottenere dal “CO 1” la restituzione di fr. 600.– oltre interessi e spese, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. Nelle sue osser­va­zioni del 14 febbraio 2019 la parte convenuta ha proposto di respingere la petizio­ne. In una replica del 4 marzo 2019 l'attore ha confermato il suo punto di vista. All'udien­za del 5 aprile 2019, indetta per il dibattimento, l'attore ha chiesto l'esecuzione di una perizia sulla qualità del terreno, mezzo di prova rifiutato seduta stante dal Giudice di pace poiché pur “dando per scontato che lo stesso conteneva una certa quantità di sassi, così è stato accettato dai condomini per ridurre i costi che sarebbero stati più elevati”.

D. Statuendo con sentenza del 10 aprile 2019 il Giudice di pace ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 100.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–.

E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 aprile 2019 sostanzialmente per ottenere l'esecuzione della perizia chiesta in prima sede. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la de­cisione impugnata è pervenuta all'attore l'11 aprile 2019. Datato 23 aprile 2019 ma impostato il giorno successivo (cfr. timbro sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2. L'attore ha promosso causa contro il “CO 1”, se non che, un “condominio” non è un'entità provvista della personalità giuridica e della capacità di essere parte a un procedimento giudiziario (art.

59 cpv. 2 lett. c CPC; v. RtiD II 2018 pag. 802 consid. 2a). Ciò nondimeno, considerato che __________ B__________, amministratore della comproprietà, non ha mai preteso di rappresentare i singoli comproprietari o finanche sé stesso, in assenza di vere alternative si può desumere senza particolare difficoltà che RE

1 intendesse convenire in causa la Comunione dei comproprietari del “CO 1”, alla quale la legge conferisce una certa capacità processuale essenzialmente nel quadro dell'amministrazione delle parti comuni della proprietà per piani (DTF

145 III 126 consid. 4.3.3). Ne segue che la denominazione della parte convenuta “nel rubrum” può essere corretta senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid. 3.2.1).

3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett.

a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

4. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che con il versamento di fr. 600.– l'attore ha confermato di volere beneficiare di un diritto d'uso esclusivo su uno degli orti e si è impegnato a rispettare il relativo regolamento adottato il 30 ottobre 2017. A suo avviso, la richiesta dell'attore di restituire l'orto e ottenere il rimborso dell'importo versato è in palese contrasto con il citato regolamento, il quale prevede in particolare che “se un condomino decide di tenere e coltivare l'orto e un domani non lo volesse più fare, l'orto rimane comunque al posto assegnato ma dovrà mantenerlo in ordine come descritto al punto 6”. A suo dire, inoltre, le precarie condizioni di salute dell'attore non possono essere da lui addotte quale valida giustificazione per rescindere il suo impegno nei confronti della controparte. Secondo il primo giudice, la rinuncia a ricoprire l'ultimo strato del terreno degli orti con terra fertile e ricca di humus è stata una scelta voluta dai comproprietari per ridurre i costi, per cui era superfluo esperire una perizia volta a stabilire la necessità o meno di ulteriori lavori per rendere gli orti maggiormente idonei alla coltivazione. Del resto – egli ha proseguito – vista l'esigua estensione degli orti (10.5 m²) l'intervento per renderlo idoneo alla semina non avrebbe richiesto interventi particolarmente costosi né un impegno particolarmente gravoso da parte dei comproprietari. Per di più, l'attore pur adducendo l'inadeguatezza alla coltivazione e impossibilità ad accudire all'orto per motivi di salute, lo ha coltivato per tutta la stagione. Ciò posto, il Giudice di pace ha respinto la petizione.

5. Il reclamante si duole innanzitutto del fatto che il Giudice di pace ha negato la perizia da lui chiesta, adducendo che tale mezzo di prova è indispensabile per stabilire se i lavori di realizzazione dei nuovi orti siano stati fatti a regola d'arte, così come era stato indicato dall'amministratore del condominio al momento del conferimento del lavoro all'impresa di giardinaggio. Se non che, così argomentando, egli non si confronta con la motivazione del Giudice di pace, il quale ha rifiutato la perizia poiché quand'anche il terreno “conteneva una certa quantità di sassi”, ciò è stato “accettato dai condomini per ridurre i costi che sarebbero stati più elevati” (cfr. verbale del 5 aprile 2019). In sostanza, che il terreno non fosse ricoperto con terra fertile ma contenesse pietre di varie dimensione, come sostiene l'attore, era una circostanza di fatto non controversa e non necessitava di una dimostrazione. Al riguardo non occorre dilungarsi.

6. RE

1 adduce nuovamente che per realizzare i nuovi orti si sarebbe dovuto asportare la parte superficiale del terreno, che era fertile, priva di sassi e di erbe infestanti, accantonarla per poi riposizionarla a lavori ultimati mentre è stato usato un escavatore che ha portato in superficie il terreno precedentemente usato come riempimento. Egli rimprovera poi al primo giudice di non avere considerato che il suo stato di salute non gli consente di eseguire dei lavori pesanti come quelli necessari per bonificare il terreno da pietre ed erbacce e nemmeno che prima dei lavori di rinnovamento, nonostante i suoi problemi di salute, egli è sempre riuscito a occuparsi del suo orto, a mantenerlo libero da erbe infestanti come preteso dalla controparte “visto che bastava il telo da lui utilizzato a impedire la crescita di erbacce e essendo

il terreno, da lui coltivato sin dal 1975, ormai privo di sassi”. Il reclamante rileva poi che diversamente da quanto accertato

dal Giudice di pace, non tutti gli altri comproprietari “che curano uno degli orti” hanno manifestato la loro soddisfazione per la nuova sistemazione, tant'è che uno di loro non ha sottoscritto la lettera allestita all'uopo dall'amministrazione. Egli sostiene infine di “essere sicuro” che nessun comproprietario avrebbe accettato di continuare ad avere un orto se avesse saputo che quelli nuovi sarebbero stati sassosi assumendo che gli altri comproprietari hanno accettato la situazione poiché, in buona salute, essi han­no potuto togliere le pietre ed estirpare le erbacce.

7. Premesso che l'assegnazione a un comproprietario di un orto in uso esclusivo (*recte:* preclusivo, il giardino di un condominio è una parte comune e come tale non può formare oggetto di un diritto d'uso esclusivo), è stata decisa in esito all'assemblea straordinaria del 30 ottobre 2017 (cfr. anche regolamento degli orti: doc. 2.2) e che l'incarico alla ditta di giardinaggio __________ O__________ è stato conferito dalla Comunione dei comproprietari, il problema è che, in concreto, non è dato di vedere sulla base di quale norma legale l'attore rivendica la restituzione di fr. 600.– da lui versati alla Comunione dei comproprietari quale contributo per la sistemazione dell'area.

Ora, da quel che è dato di capire, RE 1 si duole della cattiva esecuzione dei lavori da parte del giardiniere, il quale a suo avviso avrebbe dovuto asportare la parte superiore del terreno “che era fertile, priva di sassi e di erbacce infestanti”, accantonarla per poi riposizionarla a lavori ultimati mentre è stato usato un escavatore che ha portato in superficie il terreno precedentemente usato come riempimento. Si conviene che la Comunione dei comproprietari abbia voluto un intervento minimo per contenere i costi, ma ciò non significa che anche in un caso del genere l'opera non possa presentare dei difetti. Escluso che il singolo comproprietario potesse agire nei confronti della ditta esecutrice, incombeva alla Comunione dei comproprietari, che aveva incaricato la ditta di giardinaggio, far valere, per il tramite dell'amministrazione, eventuali pretese per difetti. E in caso di inadempienza da parte dell'amministratore, il singolo comproprietario avrebbe dovuto seguire la via interna e provocare una decisione dell'assemblea dei condomini affinché la committente facesse valere i suoi diritti. Nulla di tutto ciò risulta essere stato intrapreso. Un'azione diretta contro la Comunione dei comproprietari non entrava perciò in linea di conto.

Né si può dire che, da parte sua, la Comunione dei comproprietari sia risultata inadempiente verso l'attore. Questi ha chiesto un orto e un appezzamento gli è stato assegnato in uso preclusivo. Non consta che il regolamento per l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani o quello particolare sugli orti prevedesse particolari dettagli sul come dovessero essere sistemati gli stessi. Che quanto sia stato realizzato non corrispondeva alle aspettative soggettive di RE 1 è possibile, ma ciò non toglie che l'orto assegnatogli non era incoltivabile tant'è che lo stesso reclamante ha ammesso, come accertato dal primo giudice, di averlo coltivato per tutta la stagione. Quanto ai problemi di salute del reclamante, dei quali contrariamente alla sua opinione il Giudice di pace ha tenuto conto, si può comprendere che essi possano rendere gravoso rivangare e setacciare la terra, ma oltre a non avergli impedito la coltivazione, ciò non lo esime dal rispettare il regolamento degli orti, approvato dalla maggioranza dei comproprietari, in caso di rinuncia alla coltivazione. Problematiche puntuali andranno se del caso discusse con l'amministrazione o con gli altri comproprietari. In definitiva, da qualunque parte la si guardi, non è dato di vedere quale motivo possa giustificare l'accoglimento dell'azione. Il reclamo, infondato, deve pertanto essere respinto.

8. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.