Appeal Dismissal for Failure to Deposit Procedural Security Fee
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed a claim appealing a lower court's decision that ordered the repayment of a loan of 4000 Francs plus interest, but the appeal was subsequently declared inadmissible because the appellant failed to deposit the required procedural security fee of 500 Francs, even after being granted an extension and explicit warning that failure to comply would result in inadmissibility pursuant to the relevant procedural code. Consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible, and exceptionally waived the imposition of court costs, noting that no formal notice for observations was issued, thus precluding the awarding of procedural compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 cpv. 3 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Appeal Dismissal for Failure to Deposit Procedural Security Fee: Consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible, and exceptionally waived the imposition of court costs, noting that no formal notice for observations was issued, thus precluding the awarding of procedural compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to justify the warning that the appeal would be declared inadmissible if the deposit was not made, implying its relevance to the procedural basis for the decision.
Cited in the reasoning regarding the rule for allocating court costs, although the court decided not to levy them.
Testo completo
Incarto n. 16.2019.17 · Lugano 16 maggio 2019/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello composta del giudice: · Giani, presidente
vicecancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo 28 febbraio 2019 presentato da
RE 1 (rappresentato dalla PA 1 )
contro la sentenza emessa il 22 gennaio 2019 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 75C18PE (mutuo) promossa nei suoi confronti con istanza 25 settembre 2019 da
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
premesso che con decisione del 22 gennaio 2019 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha condannato RE 1CO 1 fr. 4000.– oltre interessi al 5% dal 29 novembre 2017 a titolo di restituzione di un mutuo;
preso atto che contro il giudizio appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 febbraio 2019 per ottenerne la riforma nel senso di respingere la petizione;
rammentato che il 14 marzo 2019 il reclamante è stato invitato a depositare entro il 1° aprile successivo la somma di fr. 500.– in sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;
ricordato che una richiesta del reclamante de 27 marzo 2019 intesa all'esenzione delle spese è stata respinta da questa Camera con decisione del 2 aprile 2019;
constatato che il 3 aprile 2019 al reclamante è stato impartito un ultimo termine fino al 19 aprile 2019 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art.
101 cpv. 3 CPC);
appurato che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame;
posto che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a rinunciare a ogni prelievo;
stabilito che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;
decreta: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.