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16.2019.10 • TRAC TI 16.2019.10 Generato dall'IA

Tenant Eviction Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numero d'incarto 16.2019.10
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The tenant appealed a lower court's decision ordering their eviction due to non-payment of rent, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline, calculated based on the legal presumption of valid notification seven days after the initial unsuccessful registered mail delivery attempt, despite a subsequent attempt at notification by the municipal police, and further, the court noted the appeal lacked specific legal arguments challenging the factual findings or the application of law regarding the admitted rent arrears.

Regesto Legislator

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Art. 257 CPC, Art. 314 cpv. 1 CPC, Art. 138 cpv. 1 CPC, Art. 138 cpv. 2 CPC, Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 143 cpv. 1 CPC; Tenant Eviction Appeal Dismissed for Untimely Filing: In concreto, come si è visto, è indubbio che la convenuta, parte al procedimento, dovesse aspettarsi la notificazione della decisione (cfr. anche verbale del 5 novembre 2018 pag. 2 in alto). Tenuto conto della finzione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), la notificazione deve essere considerata validamente avvenuta il 18 gennaio 2019 sicché il termine di impugnazione, cominciato a decorrere il giorno successivo, sarebbe scaduto il 28 gennaio 2019. Introdotto il 7 febbraio 2019, il reclamo in esame si rivela tardivo e, come tale, irricevibile (art. 143 cpv. 1 CPC).

Parole chiave

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sfratto del conduttore deposito tardivo notificazione della decisione coinquilino pigione iniziale termine legale Espulsione del conduttore - notificazione della decisione - reclamo tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 257 CPC
Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), come quella in esame, sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art.
Art. 314 cpv. 1 CPC
257 CPC), come quella in esame, sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC).
Art. 138 cpv. 1 CPC
La notificazione di una decisione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC).
Art. 138 cpv. 2 CPC
Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art.
Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC
2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC).
Art. 143 cpv. 1 CPC
Introdotto il 7 febbraio 2019, il reclamo in esame si rivela tardivo e, come tale, irricevibile (art. 143 cpv. 1 CPC).
Art. 320 lett. a CPC
Mancando qualsiasi confronto con la motivazione del Pretore questa Camera è nell'impossibilità di giudicare su un'eventuale errata applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC) o su eventuali accertamenti manifestamente errati dei fatti (art.
Art. 320 lett. b CPC
a CPC) o su eventuali accertamenti manifestamente errati dei fatti (art. 320 lett. b CPC).

Giurisprudenza citata

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DTF 134 V 51
Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere il giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che l'avviso di ritiro della raccomandata è stato depositato nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario (DTF 134 V 51 consid.
DTF 127 I 31
Appeal Deadline Calculation Based on Seven-Day Mail Delivery Fiction
DTF 119 V 94
sprovvista di effetti giuridici (DTF 119 V 94; 118 V 191 consid.
DTF 115 Ia 18
In tal caso, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione (DTF 115 Ia 18 consid.
4C.74/2006
Tenant Default Termination Upheld Despite Abuse of Right Claim
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48*b* cpv. 1 lett. a n. 2 LOG

This provision was cited as the basis for deciding that the appeal is inadmissible.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article establishes the principle that procedural costs follow the event (the losing party).

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Testo completo

Incarto n. 16.2019.10 · Lugano 1° marzo 2019/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 5 febbraio 2019 presentato da

RE 1 (rappresentata da RA 1 )

contro la sentenza emessa il 10 gennaio 2019 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa SO. 2018.778 (espulsione del conduttore) promossa nei sui confronti con istanza 12 ottobre 2018 dalla

CO 1 a (rappresentata dalla RA 2 ),

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto: A. In esito a un'istanza introdotta il 12 ottobre 2018 dalla CO 1 con sentenza del 10 gennaio 2019 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato l'espulsione di RE 1 da un appartamento a __________ appartenente all'istante.

B. Contro la decisione appena citata RE 1 è insor­ta a questa Camera con un reclamo del 5 febbraio 2019 in cui chiede sostanzialmente di respingere l'istanza. L'atto non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), come quella in esame, sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata, intimata alla convenuta giovedì 10 gennaio 2018 e l'avviso di ricevimento è stato depositato nella cassetta delle lettere di quest'ultima il giorno successivo (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il 19 gennaio 2019 il plico raccomandato è stato rispedito alla Pretura con la menzione “non ritirato”. Il 29 gennaio 2019 il Pretore ha invitato la Polizia comunale di __________ a notificare la decisione che è stata presa in consegna il 1° febbraio 2019 da RA 1. Il 7 febbraio 2019 (cfr. timbro sulla busta d'intimazione) quest'ultimo, in rappresentanza della convenuta ha interposto opposizione.

2. La notificazione di una decisione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere il giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che l'avviso di ritiro della raccomandata è stato depositato nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario (DTF 134 V 51 consid. 4; 141 II 432 consid. 3.1). Poco importa che il settimo giorno corrisponda a un giorno feriale o festivo (DTF 127 I 31 consid. 2b; I CCA, sentenza inc. 11.2018.105 del 3 ottobre 2018, consid. 2 con riferimento).

3. In concreto, come si è visto, è indubbio che la convenuta, parte al procedimento, dovesse aspettarsi la notificazione della decisione (cfr. anche verbale del 5 novembre 2018 pag. 2 in alto). Tenuto conto della finzione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), la notificazione deve essere considerata validamente avvenuta il 18 gennaio 2019 sicché il termine di impugnazione, cominciato a decorrere il giorno successivo, sarebbe scaduto il 28 gennaio 2019. Introdotto il 7 febbraio 2019, il reclamo in esame si rivela tardivo e, come tale, irricevibile (art. 143 cpv. 1 CPC).

Poco importa che il

29 gennaio 2019 il Pretore, ricevuto di ritorno dalla Posta l'invio raccomandato con la menzione “non ritirato”, abbia nuovamente notificato la decisione tramite la Polizia Comunale. Una seconda notifica è di principio

sprovvista di effetti giuridici (DTF 119 V 94; 118 V 191 consid. 3a), a meno che l'autorità notifichi di nuovo, senza

riserve, la decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario. In tal caso, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione (DTF 115 Ia 18 consid. 4; v. anche sentenza del Tribunale federale 6B_701/2016 del 23 maggio 2017 consid. 3.3). Ciò non è il caso in concreto, la seconda notifica della decisione essendo intervenuta dopo la scadenza del termine d'impugnazione.

4. Sia come sia, foss'anche stato tempestivo il reclamo in esame sarebbe irricevibile. A prescindere dal fatto che la convenuta non formula alcuna domanda, l'interessata si limita a chiedere più tempo per pagare le pigioni. Se non che, essa ammette di non avere pagato la pigione e quindi di essere in mora, né contesta l'esistenza delle condizioni per decretare l'espulsione di un conduttore. Perché in tali circostanze il locatore non potrebbe ottenere giudizialmente la restituzione dell'ente locato non è dato di vedere. Mancando qualsiasi confronto con la motivazione del Pretore questa Camera è nell'impossibilità di giudicare su un'eventuale errata applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC) o su eventuali accertamenti manifestamente errati dei fatti (art. 320 lett. b CPC). Si aggiunga che l'eventuale disponibilità di saldare le pigioni arretrate successivamente alla decisione di espulsione non rende inefficace la disdetta (CCR sentenza inc. 16.2017.6 dell'8 maggio 2017 consid. 8). Per altro le disposizioni di diritto federale riguardanti la locazione non tengono conto di motivi umanitari, di modo che neanche il giudice può considerarli (sentenza del Tribunale federale 4A_252/2014 del 28 maggio 2014 consid. 4.2 con rinvio a 4C.74/2006 del 12 maggio 2006 consid. 3.2.1). Eventuali dilazioni possono essere, se del caso, concesse dal locatore. In definitiva, il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso in virtù dell'art. 48*b* cpv. 1 lett. a n. 2 LOG.

5. Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerato che la reclamante, sprovvista di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un legale e che l'attuale sindacato si esaurisce in una pronuncia di non entrata in materia, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone per contro problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di intimazione.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.