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16.2018.35 • TRAC TI 16.2018.35 Generato dall'IA

Appealability of Authorization to Proceed Following Failed Conciliation

Numero d'incarto 16.2018.35
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party, previously subject to criminal proceedings for defamation against two individuals acting as condominium administrators, filed a complaint challenging the authorization to proceed issued by a lower court judge following a failed conciliation attempt regarding civil claims for moral damages and legal costs. The appellate court dismissed the complaint as inadmissible because an authorization to proceed, issued after a failed conciliation, does not constitute a decision appealable or subject to complaint under established jurisprudence; instead, the validity of such authorization must be examined by the competent court where the main action is subsequently filed.

Regesto Legislator

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Art. 126 CPC, Art. 209 cpv. 1 CPC, Art. 209 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Appealability of Authorization to Proceed Following Failed Conciliation: The appellate court dismissed the complaint as inadmissible because an authorization to proceed, issued after a failed conciliation, does not constitute a decision appealable or subject to complaint under established jurisprudence; instead, the validity of such authorization must be examined by the competent court where the main action is subsequently filed.

Parole chiave

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denuncia penale procedura per diffamazione autorizzazione ad agire esperimento di conciliazione impugnabilità di decisioni incidentali motivazione inadeguata delle censure costituzionali Irricevibilità di un reclamo presentato contro un'autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 126 CPC
che all'udienza di conciliazione del 14 giugno 2018 RE 1 ha preliminarmente postulato la sospensione della procedura in applicazione dell'art. 126 CPC;
Art. 209 cpv. 1 CPC
in diritto: che, in concreto, la Giudice di pace supplente, preso atto della mancata conciliazione ha rilasciato agli attori quello stesso giorno l'autorizzazione ad agire nel senso dell'art. 209 cpv. 1 CPC;
Art. 209 cpv. 3 CPC
che, ad ogni modo, incombe al giudice competente, innanzi al quale dev'essere depositata l'azione entro il termine dell'art. 209 cpv. 3 CPC, di pronunciarsi sulla validità dell'autorizzazione ad agire nell'ambito dell'esame dei presupposti processuali;
Art. 106 cpv. 1 CPC
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art.
Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC
Used to exceptionally waive the collection of procedural costs.
Art. 100 cpv. 1 LTF
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv.
Art. 76 LTF
La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Art. 116 LTF
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

Giurisprudenza citata

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DTF 140 III 229
che per costante giurisprudenza, l'autorizzazione ad agire non costituisce una decisione suscettiva di appello o reclamo (DTF 140 III 229 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48*b* cpv. 1 lett. a n. 2 LOG

Used to declare the appeal inadmissible because it concerns a decision that is not subject to appeal/complaint.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Used to exceptionally waive the collection of procedural costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.2018.35 · Lugano 2 agosto 2018/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 13 luglio 2018 presentato da

RE 1

contro le autorizzazioni ad agire emesse il 14 giugno 2018 dalla Giudice di pace supplente del circolo di Taverne, nelle cause inc. 0014-2018-t e inc. 0015-2018-t (risarcimento danni e del torto morale) promosse con separate istanze del 6 marzo 2018 da

CO 1 e CO 2 (patrocinati dall'avv. PA 1 );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che con decreto d'accusa del 19 settembre 2016 il Ministero pub­blico ha ritenuto RE 1 colpevole, in particolare, di ripetuta diffamazione nei confronti di CO 1 e della CO 2, amministratori del condomino “Residenza C__________” di __________, in cui l'accusato è comproprietario con la moglie N__________ P__________ di una proprietà per piani, proponendone la condanna al pagamento di una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.–, oltre a una multa di fr. 300.–, e rinviando gli accusatori privati a far valere le loro pretese di natura civile davanti al competente foro;

che un'opposizione sollevata da RE 1 contro il decreto appena citato è stata dichiarata irricevibile il 25 gennaio 2017 dal presidente della Pretura penale;

che con separate istanze del 6 marzo 2018 CO 1 e la CO 2 si sono rivolti al Giudice di pace del circolo di Taverne chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento ciascuno di fr. 4500.– oltre interessi del 5% dal 19 settembre 2016 (fr. 3000.– per risarcimento del torto morale e fr. 1500.– per spese legali), di fr. 73.30 di spese esecutive così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione ai due precetti esecutivi da loro fatti intimare al convenuto;

che all'udienza di conciliazione del 14 giugno 2018 RE 1 ha preliminarmente postulato la sospensione della procedura in applicazione dell'art. 126 CPC;

che la Giudice di pace supplente, dopo avere negato la sospensione e preso atto della mancata conciliazione, ha rilasciato agli attori quello stesso giorno l'autorizzazione ad agire;

che il 13 luglio 2018 RE 1 si è rivolto a questa Camera con un reclamo volto, in estrema sintesi, a ottenere l'annullamento o la sospensione delle “decisioni del 14 giugno 2018”;

che l'atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

e considerando

in diritto: che, in concreto, la Giudice di pace supplente, preso atto della mancata conciliazione ha rilasciato agli attori quello stesso giorno l'autorizzazione ad agire nel senso dell'art. 209 cpv. 1 CPC;

che per costante giurisprudenza, l'autorizzazione ad agire non costituisce una decisione suscettiva di appello o reclamo (DTF 140 III 229 consid. 2.1);

che, in tali circostanze, il reclamo contro un'autorizzazione ad agire rilasciata dall'autorità di conciliazione si rivela d'acchito irricevibile e può essere deciso in virtù dell'art. 48*b* cpv. 1 lett. a n. 2 LOG;

che, ad ogni modo, incombe al giudice competente, innanzi al quale dev'essere depositata l'azione entro il termine dell'art. 209 cpv. 3 CPC, di pronunciarsi sulla validità dell'autorizzazione ad agire nell'ambito dell'esame dei presupposti processuali;

che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – avv. .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.