Child Expense Appeal Withdrawal and Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought an increase in the amount of extraordinary child expenses awarded by a lower court against the appellee; however, the appellant subsequently communicated the withdrawal of the appeal, which the appellate court treated as a unilateral renunciation constituting desistment under the relevant procedural code. Consequently, the court acknowledged the withdrawal, removed the case from the roll, and ruled that, as desistment is equivalent to losing the appeal, the appellant must bear the appeal court costs, though the fee was moderately reduced, and no compensation for inconvenience was awarded as the appellee was unrepresented and incurred minimal time loss.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 286 cpv. 3 CC, Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Child Expense Appeal Withdrawal and Cost Allocation: Consequently, the court acknowledged the withdrawal, removed the case from the roll, and ruled that, as desistment is equivalent to losing the appeal, the appellant must bear the appeal court costs, though the fee was moderately reduced, and no compensation for inconvenience was awarded as the appellee was unrepresented and incurred minimal time loss.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for deeming the withdrawal of the appeal as a desistment.
Cited as the procedural rule obligating the court to strike the case from the roll upon the declaration of withdrawal.
Cited as the basis for imposing judicial costs on the appellant due to desistment (which equates to losing the appeal).
Cited to justify the reduction of the judicial fee because the appeal procedure ended without a judgment.
Cited to justify the decision not to award indemnity for inconvenience.
Testo completo
Incarto n. 16.2018.32 · Lugano 11 marzo 2019/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, presidente
vicecancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 15 giugno 2018 presentato da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 4 giugno 2018 dal Giudice di pace supplente del circolo della Navegna nella causa SO. 2017.96 (filiazione: spese straordinarie) da lei promossa con istanza del 23 giugno 2017 nei confronti di
CO 1 ,
ritenuto
in fatto: che in esito a un'istanza presentata il 23 giugno 2017 da RE 1, con decisione del 4 giugno 2018 il Giudice di pace supplente del circolo della Navegna ha obbligato CO 1 a versare all'istante fr. 2365.95 a titolo di spese straordinarie in favore dei figli G__________ e A__________ in applicazione dell'art. 286 cpv. 3 CC, ponendo le spese processuali per due quinti a carico dell'istante e per tre quinti a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili ridotte;
che, adito invano il Giudice di pace supplente con un'istanza di interpretazione, contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 giugno 2018 in cui chiede di accogliere la sua istanza per fr. 3693.95;
che nelle sue osservazioni del 27 agosto 2018 CO 1 chiede un'ulteriore riduzione dei costi straordinari per i figli a suo carico o quanto meno il rigetto del reclamo;
che il 4 marzo 2019 RE 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare il reclamo;
e considerando
in diritto: che il ritiro di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;
che in tali circostanze, il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC);
che in concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma la tassa di giustizia va sensibilmente ridotta, la procedura di reclamo terminando senza decisione (art.
21 LTG);
che non si giustifica di attribuire indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), l'opponente non avendo fatto capo al patrocinio di un legale né rendendo verosimile di aver dovuto sopportare perdite di guadagno o profuso nella stesura del memoriale un dispendio di tempo rilevante.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– avv. ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.