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16.2018.25 • TRAC TI 16.2018.25 Generato dall'IA

Tenant Eviction Appeal Admissibility Premature Filing for Written Grounds

Numero d'incarto 16.2018.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A tenant filed an appeal against a lower court decision ordering their eviction from an apartment, which had only been communicated via the operative part without written reasons. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant had not requested the written grounds within the statutory ten-day period, which is a prerequisite for challenging a decision lacking justification; however, following established precedent, the court treated the premature appeal, filed within the ten-day window, as a timely request for the written grounds and transmitted the matter back to the lower court for it to issue the full reasoning, making no assessment of the eviction order itself.

Regesto Legislator

Ufficiale

Espulsione del conduttore – Decisione senza motivazione scritta – Impugnazione dei soli dispositivi non motivati non è praticabile – Reclamo irricevibile, ritrasmesso al primo giudice per essere trattato come richiesta di motivazione scritta

Parole chiave

Generato dall'IA
sfratto del conduttore presupposti legali coinquilino impugnabilità della decisione di rinvio ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited in the dispositive orders for the decision not to collect judicial costs.

art. 48*b* cpv. 1 lett. a n. 2 LOG

Cited to justify the decision being made by a single judge composition.

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Testo completo

Incarto n. 16.2018.25 · Lugano 7 maggio 2018/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 3 maggio 2018 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 20 aprile 2018 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa SO.2018.211 (espulsione del conduttore) promossa con istanza dell'8 marzo 2018 da

CO 1 e CO 2 (rappresentati dalla RA 1);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che con decisione emessa il

20 aprile 2018 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi – il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato, con tutta una serie di comminatorie, l'espulsione di RE 1 da un appartamento situato a __________ appartenente a CO 1 e CO 2, ponendo le spese processuali di fr. 200.– a carico della convenuta tenuta a rifondere agli istanti un'indennità di fr. 200.–;

che il 3 maggio 2018 RE 1 si è rivolta al presidente del Tribunale d'appello chiedendo, in estrema sintesi, l'annullamento del predetto giudizio;

che l'atto, trasmesso a questa Camera per competenza, non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

e considerando

in diritto: che per l'art. 239 cpv. 1 lett. b CPC, il giudice può notificare la sua decisione senza motivazione scritta recapitando il dispositivo alle parti;

che, come ricordato dal Pretore, la motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte la chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 prima frase CPC), ritenuto come l'omessa richiesta di motivazione è considerata rinuncia all'impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 seconda frase CPC);

chenella fattispecie, la convenuta non ha fatto capo alla facoltà prevista dall'art. 239 cpv. 2 prima frase CPC sicché un'impugnazione dei soli dispositivi (non motivati)

– come nel caso in esame – è impraticabile, mentre il termine d'impugnazione comincerà a decorrere solo quando la convenuta avrà ricevuto tale motivazione;

che in tali circostanze il reclamo in esame va dichiarato già di primo acchito irricevibile e può essere deciso nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48*b* cpv. 1 lett. a n. 2 LOG;

che, tuttavia, come questa Camera ha già avuto modo di precisare (inc. 16.2014.44 del 20 ottobre 2014), reclami prematuri, diretti contro il solo dispositivo di una decisione, vanno trattati come richieste di motivazione e trasmessi al primo giudice, sempre che siano presentati nel termine di dieci giorni;

che in concreto il reclamo appare tempestivo, la decisione impugnata essendo stata notificata alla convenuta il 24 aprile 2018;

che l'atto va inviato quindi al Pretore per essere trattato come richiesta di motivazione scritta;

che in esito al giudizio non si prelevano spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC) né si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato come reclamo l'atto è irricevibile.

2. L'atto è trasmesso al Pretore per essere trattato come richiesta di motivazione scritta della decisione.

3. Non si riscuotono spese processuali.

4. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.