Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2018.24 • TRAC TI 16.2018.24 Generato dall'IA

Appeal Regarding Allocation of Conciliation Procedure Costs After Withdrawal

Numero d'incarto 16.2018.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a lower court's decision which had struck a conciliation procedure from the record following the opposing party's withdrawal due to an out-of-court settlement, and ordered the appealing party to pay the CHF 100 procedural costs. The appellate court reasoned that under the applicable procedural code, when a conciliation request is withdrawn, the costs of the procedure are generally to be borne by the initiating party, unless there is an agreement or the defendant acknowledges the claim, none of which occurred here as the withdrawal was stated to be due to an extrajudicial transaction; therefore, the lower court erroneously applied the law by assessing costs against the defendant, leading the appellate court to uphold the appeal and reform the decision to place the costs on the initiating party, while assessing the appeal costs against the initiating party's attorney due to the flawed ruling.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 241 cpv. 2 CPC, Art. 110 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 207 cpv. 1 CPC, Art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; Appeal Regarding Allocation of Conciliation Procedure Costs After Withdrawal: The appellate court reasoned that under the applicable procedural code, when a conciliation request is withdrawn, the costs of the procedure are generally to be borne by the initiating party, unless there is an agreement or the defendant acknowledges the claim, none of which occurred here as the withdrawal was stated to be due to an extrajudicial transaction; therefore, the lower court erroneously applied the law by assessing costs against the defendant, leading the appellate court to uphold the appeal and reform the decision to place the costs on the initiating party, while assessing the appeal costs against the initiating party's attorney due to the flawed ruling.

Parole chiave

Generato dall'IA
esperimento di conciliazione spese di procedura ritiro a seguito di transazione precetto esecutivo decisione incidentale impugnabile oggetto della lite Spese di una procedura di conciliazione stralciata dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 327 cpv. 3 lett. b CPC

Cited as the basis for the Appellate Court to reform the decision regarding the allocation of conciliation procedure costs.

Art. 241 cpv. 2 CPC

Referenced in the reasoning section regarding the appealability of cost decisions in conciliation proceedings, although the final order uses Art. 327 CPC.

Art. 110 CPC

Referenced in the reasoning section regarding the proper remedy (appeal) against the cost decision.

Art. 321 cpv. 1 CPC

Referenced in the reasoning section regarding the appeal deadline.

Art. 320 CPC

Referenced in the reasoning section to explain the grounds for appeal.

Art. 207 cpv. 1 CPC

Cited as the legal standard for allocating conciliation procedure costs.

Art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to rule that the costs of the appeal judgment follow the outcome (soccombenza).

Art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

Mentioned in relation to the non-award of indemnity for inconvenience in the appeal judgment.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2018.24 · Lugano 28 maggio 2018/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 28 marzo 2018 presentato da

RE 1

contro la decisione di stralcio emessa il 7 marzo 2018 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 133.C.17.CO (mandato) promossa nei suoi confronti con istanza di conciliazione del 14 dicembre 2017 dall'

avv. CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che il 19 agosto 2015 RE

1 ha conferito all'avv. CO 1 mandato di rappresentarlo in una pratica di divorzio;

che, per le sue prestazioni, il legale ha trasmesso al cliente, il 2 febbraio 2017, una nota professionale di complessivi fr. 4089.75;

che in seguito al rifiuto del cliente di pagare la parcella perché ritenuta eccessiva, il 27 novembre 2017 il legale gli ha fatto notificare il precetto esecutivo n. 2497210 dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 4089.75 più interessi del 5% dal 14 ottobre 2017, cui l'escusso ha interposto opposizione;

che il 13 dicembre 2017 l'avv. CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 4089.75 oltre interessi del 5% dal 14 ottobre 2017;

che all'udienza di conciliazione del 21 febbraio 2018, il convenuto, come preannunciato il 24 gennaio precedente, non è com­parso, men­tre l'istante ha chiesto al Giudice di pace di sottoporre alle parti una proposta di giudizio;

che il 26 febbraio 2018 l'istante ha comunicato al Giudice di pace di ritirare l'istanza, le parti avendo raggiunto un accordo;

che il 7 marzo 2018 il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli e ha posto le spese processuali di fr. 100.– a carico del convenuto;

che il 28 marzo 2018 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace, dolendosi dell'addebito delle spese processuali;

che l'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza;

che nelle sue osservazioni del 7 maggio 2018 l'avv. CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo;

e considerando

in diritto: che il dispositivo sulle spese giudiziarie contenuto in un decreto di stralcio per intervenuta desistenza, acquiescenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) emesso da un'autorità di conciliazione è impugnabile a titolo indipendente soltanto con reclamo (art. 110 CPC; RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c consid. 2 con rinvio) entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

che in concreto, il reclamo, introdotto il 28 marzo 2018, è pertanto tempestivo;

che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il Giudice di pace, preso atto del ritiro dell'azione da parte dell'istante, ha stralciato la causa dai ruoli ponendo le spese processuali di fr. 100.– a carico del convenuto;

che il reclamante contesta l'addebito delle spese processuali, rilevando di non avere partecipato all'udienza per una questione economica e di avere avvisato della sua mancata presenza;

che il resistente ritiene invece corretto addossare al convenuto gli oneri processuali, perché la procedura di conciliazione è stata causata dal suo agire, non avendo provveduto a pagare tempestivamente la sua nota professionale e non avendolo in seguito avvisato di averla pagata poco prima dell'udienza di conciliazione, tant'è che egli lo ha saputo unicamente dopo l'udienza;

che secondo l'art. 207 cpv. 1 CPC le spese della procedura di conciliazione sono addossate all'attore se l'attore ritira l'istanza di conciliazione (lett. a), se la causa è stralciata dal ruolo per mancata comparizione (lett. b) e in caso di rilascio dell'autorizzazione ad agire (lett. c);

che di conseguenza, le spese della procedura di conciliazione sono a carico dell'attore, il convenuto assumendo spese solo in caso di accordo tra le parti, o se riconosce la pretesa dedotta nell'istanza di conciliazione (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 8 ad art. 207);

che, in concreto, il 26 febbraio 2018 l'avvocato CO 1 ha comunicato al Giudice di pace di ritirare l'istanza poiché “le parti sono giunte ad una transazione extragiudiziaria”;

che il ritiro di un'istanza, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio configura un caso desistenza (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2 in: RSPC 2013 pag. 305), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interes­sato a recedere dalla lite;

che, in tali circostanze, il Giudice di pace nel porre le spese della procedura di conciliazione a carico del convenuto, il quale davanti a lui non ha compiuto alcun atto di acquiescenza, ha erroneamente applicato il diritto;

che il reclamo va quindi accolto e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima riformando il dispositivo n. 2 della decisione impugnata nel senso di porre le spese processuali a carico dell'istante;

che quanto alle spese processuali del presente giudizio, esse seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di indennità di inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, il reclamante essendosi difeso da solo e non avendo patito spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è riformato come segue:

Le spese della procedura di conciliazione di fr. 100.–, da anticipare dall'istante, restano a suo carico.

2. Le spese processuali del reclamo di fr. 100.– sono poste a carico dell'avv. CO 1.

3. Notificazione a:

–; – avv..

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.