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16.2018.1 • TRAC TI 16.2018.1 Generato dall'IA

Employer Appeal Regarding Unpaid Wages and Employer Default Finding

Numero d'incarto 16.2018.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An employer appealed a lower court decision that ordered payment of approximately 7,562.50 Swiss Francs to a former employee for unpaid salary for September and part of October 2016, following the employee's claim based on the employer's failure to pay wages, which led to the employee's termination of the contract citing "employer default." The appellate court first determined the appeal was procedurally improper due to the reduced claim value, converting it into a reviewable "reclamo," and deemed new evidence inadmissible; ultimately, the court rejected the employer's challenge, finding no manifest error in the lower court's factual findings that established the employment began, rejected the claim of mutual termination, and reasonably concluded the employee could have believed construction work was part of his duties given the lack of clear contractual definition, thereby upholding the award for the salary due for September and the first 25 days of October.

Regesto Legislator

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Art. 308 cpv. 2 CPC, Art. 311 cpv. 1 CPC, Art. 319 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 326 cpv. 2 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Employer Appeal Regarding Unpaid Wages and Employer Default Finding: Nella procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, salvo la prima pagina della copia cartacea dei messaggi intercorsi tra le parti su “WhatsApp” (doc. D di reclamo) già contenuta nel fascicolo processuale trasmesso dal primo giudice a questa Camera, le foto e la copia di altri messaggi “WhatsApp” (doc. B e C di reclamo), prodotte unicamente in questa sede e non davanti al Pretore aggiunto, sono inammissibili.

Parole chiave

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arretrati di salario contratti di lavoro rinuncia a pretese di salario precetto esecutivo aggiudicazione d'appalto edile pignoramento del salario Contratto di lavoro - salario

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 367
DTF 142 II 380
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 319 lett. a CPC

This provision was cited to establish that the appeal should have been converted into a complaint because the value in dispute was below the threshold for an appeal.

art. 321 cpv. 1 CPC

This provision was cited in relation to the conversion of the appeal into a complaint due to the low value in dispute.

art. 326 cpv. 1 CPC

Cited to justify the inadmissibility of new facts and evidence presented during the complaint procedure.

art. 320 CPC

Cited to define the grounds on which the complaint could be based (erroneous application of law and/or manifestly incorrect ascertainment of facts).

art. 114 lett. c CPC

Cited to confirm that the procedure in labor disputes is free of charge (no procedural costs).

art. 115 CPC

Cited as the basis for not imposing costs in the absence of malicious litigation.

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Testo completo

Incarto n. 16.2018.1 · Lugano 14 maggio 2019/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente Fiscalini e Bozzini

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo (“appello”) del 5 gennaio 2018 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 6 dicembre 2017 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città nella causa SE.2017.6 (contratto di lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 26 gennaio 2017 da

CO 1 (rappresentato dal RA 1 ),

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto: A. Il 31 agosto 2016 la società RE 1 attiva in particolare nell'importazione e vendita di bibite e “*non food”*, ha assunto CO 1 per un salario mensile di fr. 4125.–, più una provvigione del 4% sul fatturato mensile. L'accordo era disdicibile con un termine di preavviso di una settimana nel periodo di prova di tre mesi, in seguito con un preavviso di un mese nel corso del 1° anno, di due mesi dal 2° al 9° anno e di tre mesi dal 10° anno. Il

3 novembre 2016 il lavoratore si è lamentato con la datrice di lavoro per avere ricevuto soltanto degli acconti per complessivi fr. 1200.– e ha sollecitato il pagamento entro il 15 novembre 2016 del salario residuo dei mesi di settembre e ottobre 2016. Il 16 novembre successivo la datrice di lavoro ha contestato la pretesa del dipendente poiché il contratto era stato disdetto di comune accordo dopo due settimane e negando finanche di avergli versato fr. 1200.–. Il giorno dopo il lavoratore ha ribadito la sua richiesta di pagamento e ha disdetto il contratto di lavoro per “morosità del datore di lavoro in conformità al CO art. 324”.

B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 26 gennaio 2017 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 11 687.50 lordi a titolo di salario per i mesi di settembre e ottobre 2016, per 18 giorni del mese di novembre 2016 e per i 7 giorni del preavviso di disdetta. Nelle sue osservazioni del 14 febbraio 2017 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 27 aprile 2017, indetta per la discussione, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 17 agosto 2017 l'attore ha ridotto la sua pretesa a fr. 8250.– corrispondenti ai salari per i mesi di settembre e ottobre 2016. La convenuta non ha presentato alcun allegato.

C. Statuendo con sentenza del 6 dicembre 2017 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione obbligando la convenuta a versare all'attore fr. 7562.50 lordi. Non sono state prelevate spese processuali ma la convenuta è stata tenuta a rifondere all'attore fr. 320.– per ripetibili ridotte.

D. Contro la decisione

appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo (“appello”) del 5 gennaio 2018 chiedendo l'annullamento del giudizio impugnato.

L'atto non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante appello se il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta” raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC e art. 311 cpv. 1 CPC) oppure mediante reclamo se lo stesso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, con l'ultimo atto di causa davanti al primo giudice, le conclusioni del 17 agosto 2017, l'attore ha ridotto la sua pretesa iniziale di fr. 11

687.50 a fr. 8250.–. Ne segue che, contrariamente a quanto indicato dal Pretore aggiunto, la decisione non è impugnabile con il rimedio ordinario dell'appello ma con reclamo. Introdotto tempestivamente, l'atto della convenuta, non rappresentata da un mandatario professionale, va così convertito in reclamo.

2. Nella procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, salvo la prima pagina della copia cartacea dei messaggi intercorsi tra le parti su “WhatsApp” (doc. D di reclamo) già contenuta nel fascicolo processuale trasmesso dal primo giudice a questa Camera, le foto e la copia di altri messaggi “WhatsApp” (doc. B e C di reclamo), prodotte unicamente in questa sede e non davanti al Pretore aggiunto, sono inammissibili.

3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III

367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II

380 consid. 4.3 con rinvii).

4. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto dopo avere constatato che le parti concordavano sulla conclusione di un contratto di lavoro di durata indeterminata con inizio dal 1° settembre 2016, ha accertato che le stesse divergevano sulle circostanze che avevano condotto alla fine della relazione contrattuale. A suo parere, la tesi della convenuta secondo cui, da un lato, l'attore non avrebbe “mai iniziato il proprio lavoro” e, dall'altro, il contratto sarebbe stato disdetto di comune accordo dopo due settimane dall'inizio dei lavori, oltre a essere contraddittoria, non aveva trovato sufficienti riscontri agli atti. In particolare, egli ha rilevato, le due ricevute prodotte dall'attore, non contestate dalla convenuta, provano che nel mese di settembre 2016 l'attore ha effettuato due consegne di bibite a due esercizi pubblici di __________ di modo che egli aveva iniziato il proprio lavoro (decisione impugnata, consid. 4.1). Quanto alla pretesa disdetta orale, intervenuta dopo due settimane dall'inizio dell'attività, secondo il primo giudice le testimonianze dell'ex gerente della convenuta, il quale ha sostenuto di essere stato lui a dare la disdetta, e di quello attuale, che ha unicamente confermato quanto riferitogli dal predecessore, non erano sufficienti a dimostrare l'esistenza di un tale accordo di disdetta (decisione impugnata, consid. 4.2.1).

Inoltre, egli ha soggiunto, dalle conversazioni tramite “WhatsApp” era altresì risultato che l'attore aveva svolto il 23/24 ottobre 2016 dei lavori di carattere edile per l'ex gerente della convenuta. E siccome lo scopo della convenuta e della ditta individuale dell'ex gerente (“C__________”) è per entrambe “lo svolgimento di opere da metalcostruttore, pittura, opere idrauliche e di pavimentazione … nonché tutti i generi d'attività legate all'edilizia”, l'attore, in assenza di una chiara indicazione nel suo contratto di quali fossero i suoi compiti, poteva in buona fede ritenere che i lavori edili fossero eseguiti per conto della convenuta e non per conto della ditta individuale C__________ (decisione impugnata, consid. 4.2.2). Il primo giudice ha infine appurato che con messaggio tramite “WhatsApp” del 19 ottobre 2016 la datrice di lavoro aveva disdetto il contratto di lavoro per il 25 ottobre successivo ma che l'attore non aveva provato di avere continuato a lavorare fino al 31 ottobre 2016. Ciò posto, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione obbligando la convenuta a versare all'attore il salario lordo del mese di settembre 2016 (fr. 4125.–) e quello del periodo dal 1° al 25 ottobre 2016 (fr. 3437.50) per fr. 7562.50.

5. La reclamante non condivide quanto esposto dal Pretore aggiunto nei “considerandi 4.1, 4.2.1 e 4.2.2” della sua decisione.

a) La reclamante ritiene “alquanto significativo” che i bollettini delle consegne di bibite del 6 e del 7 settembre 2016, ritenuti dal primo giudice la prova che l'attore aveva iniziato il proprio lavoro, si riferiscano a degli esercizi pubblici (“__________” e “__________” di __________) che non sono “più in attività già prima della [loro] presentazione”. Essa si domanda, altresì, “come mai [la controparte] è in possesso di solo due ricevute e non di tutte le altre forniture che asserisce di aver fatto”.

In concreto, per tacere del fatto che davanti al primo giudice la reclamante non ha sollevato contestazioni sui bollettini in questione, ciò che renderebbe finanche irricevibile la censura (art. 326 cpv. 1 CPC, cfr. sopra consid. 2), nulla agli atti dimostra che il 6 e 7 settembre 2016 i due esercizi pubblici non fossero in attività. Men che meno di rilievo sarebbe il fatto che i due locali sarebbero stati chiusi nel frattempo. Premesso ciò, nella misura in cui il primo giudice ha accertato l'inizio dell'attività lavorativa da parte dell'attore sulla scorta dei due bollettini, poco importa che quest'ultimo non abbia prodotto altre prove a sostegno di tale circostanza. In proposito, il reclamo è quindi destinato all'insuccesso.

b) Riferendosi al considerando 4.2.1, la reclamante rimprovera al primo giudice di avere ritenuto che __________ M__________, attuale suo gerente, si sia limitato a riportare i fatti riferitigli da __________ D__________, precedente suo gerente, rilevando che in realtà il teste “era presente al momento della disdetta, dato che si occupava della parte amministrativa della società”.

Ora,

in occasione della sua deposizione __________ M__________ ha dichiarato che “al 15 settembre 2016 il signor CO 1 era stato licenziato

poiché non aveva svolto alcuna attività. Era stato il signor D__________ ad

informarmi di ciò”, per poi aggiungere di non aver versato alcun salario “nemmeno per i primi quindici giorni poiché

appunto mi era stato detto che non ha svolto alcuna attività” (verbale del 30 giugno 2017, pag. 7). La valutazione della testimonianza del primo giudice, secondo cui il

teste non fosse presente al momento della pretesa disdetta del contratto, non può quindi dirsi arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Al riguardo, il reclamo risulta pertanto privo di consistenza.

c) La reclamante evidenzia una stranezza nella presentazione dei messaggi Whats­App, menzionati dal primo giudice nel considerando 4.2.2, giacché tale sistema “offre la possibilità di stampa di messaggi tramite e-mail con il testo integrale” tant'è che “l'esempio che formiamo è alquanto differente da quelli consegnati all'attore”. Ora, per tacere del fatto che anche questa censura è nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC, cfr. sopra consid. 2), non è dato di vedere quale conseguenza la reclamante intenda trarre dall'allegazione. Il fatto che la copia cartacea di tali messaggi possa avere

un formato diverso, ancora non significa che quelli prodotti dall'attore siano falsi, ciò che nemmeno la reclamante

peraltro sostiene.

d) La reclamante rileva inoltre che il contratto di lavoro era stato stipulato per vendere bibite e in tale ambito “sono abituali pagamenti di extra di provvigioni”. A suo avviso l'attore non poteva non sapere che il contratto fosse stato stipulato per vendere bevande e che il tentativo di __________ D__________ di coinvolgerlo nella sua attività di metalcostruttore indipendente non era collegata con il contratto pattuito con lei. Ora, che il contratto del

31 agosto 2016 riporti la menzione “import e vendita di bibite e non food” è vero. La reclamante però non pretende

che alla luce dei messaggi Whats­App e degli scopi della convenuta e della ditta individuale del suo ex gerente (C__________), la conclusione del primo giudice, per il quale in assenza di una chiara indicazione nel suo contratto di lavoro di quali fossero i suoi compiti l'attore poteva in buona fede ritenere che i lavori edili fossero eseguiti per suo conto e non per conto della ditta individuale C__________, sia arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.

6. In definitiva, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del

diritto da parte del Pretore aggiunto, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono oneri processuali.

3. Notificazione a:

– , – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.