Defective Notice and Jurisdictional Overreach in Debt Claim Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a lower court's decision issued after a failed conciliation hearing, arguing that the notification of the initial proceedings to the address used was defective because he had recently changed his official domicile, and furthermore, the lower court lacked subject-matter jurisdiction because the claim, which included an unquantified interest claim on a separate debt amount, exceeded the monetary threshold for that court's competence. The appellate court found the appeal against the decision timely because the initial notification was flawed, as the appellant could not reasonably have expected the proceedings, but ultimately overturned the decision by ruling that the value in dispute, calculated to include the independent interest claim, exceeded the jurisdictional limit of the Justice of the Peace, thus rendering the initial instance's action inadmissible.
Regesto Legislator
UfficialeTempestività del reclamo – notificazione del primo atto di una procedura di conciliazione – diritto di essere sentito - esame dei presupposti processuali
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to calculate the litigation value leading to the declaration of inadmissibility of the initial claim.
The court examined ex officio the procedural prerequisites, specifically competence, justifying the reform of the decision by declaring the claim inadmissible.
Cited in relation to the finding of a manifest violation of the right to be heard due to faulty service of process.
Applied to allocate the procedural costs of the appeal based on the outcome.
Cited in the reasoning to characterize the appealed decision as one issued by the conciliation authority.
Cited in the reasoning to determine the appealability and deadline for the challenged decision.
Cited extensively in the reasoning regarding the conditions for valid service by registered mail, which impacted the timeliness of the appeal.
Cited in the reasoning when discussing the admissibility of the uncited interest claim.
Cited in the reasoning to explain when interest is excluded from determining the litigation value.
Cited under 'Rimedi giuridici' regarding the admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.
Cited under 'Rimedi giuridici' regarding the standing to appeal to the Federal Supreme Court.
Cited under 'Rimedi giuridici' to list the grounds for an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.
Cited under 'Rimedi giuridici' regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal.
Cited under 'Rimedi giuridici' regarding the subsidiary appeal to the Federal Supreme Court.
Cited under 'Rimedi giuridici' regarding the standing to file a subsidiary constitutional appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.2017.40 · Lugano 17 luglio 2019/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Bozzini e Grisanti
vicecancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 9 dicembre 2017 presentato da
RE 1
contro la decisione del 18 settembre 2017 emessa dal Giudice di pace del circolo delle Isole nella causa CO 22/2017 (mandato) promossa nei suoi confronti con istanza del 24 luglio 2017 da
CO 1 (patrocinato dall' PA 1 ),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. CO 1, intenzionato a sottoporre ai propri creditori un concordato privato, ha consegnato a RE 1 dapprima fr. 35 000.– il 18 agosto 2008 e poi fr. 14 000.– il 7 gennaio 2010. RE 1 ha utilizzato fr. 16 032.15 per soddisfare i creditori del mandante, mentre l'8 luglio 2013 ha versato
fr. 31 000.– all'Ufficio esecuzioni di Locarno per evitare la messa all'asta di una sua proprietà immobiliare. In relazione a questo illecito, il Ministero pubblico ha emesso il 14 marzo 2016 un decreto d'accusa nei suoi confronti per appropriazione indebita, in cui è stato annotato che RE 1 aveva riconosciuto la pretesa civile di CO 1 per fr. 31 000.–. Passato in giudicato il decreto d'accusa appena citato, quest'ultimo ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzione di Locarno per ottenere la restituzione di fr. 31 000.– oltre interessi al 5% dal 18 agosto 2008, cui l'escusso ha interposto
opposizione limitatamente agli interessi. Per il credito di fr. 31 000.– l'esecuzione è continuata e, dopo essere giunta allo stadio della realizzazione dei beni pignorati, è stata sospesa il debitore avendo ottenuto il differimento della realizzazione.
B. Il 24 luglio 2017 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo delle Isole chiedendo la convocazione di RE 1 a un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata conciliazione di emanare una decisione sulla base dell'art. 212 CPC, volta a ottenere dal convenuto il pagamento di fr. 1967.85 oltre interessi al 5% dal 18 agosto 2008 e degli interessi al medesimo tasso e data su fr. 31 000.–. Il 17 agosto 2017 il Giudice di pace ha citato le parti a comparire all'udienza di conciliazione dell'11 settembre 2017. Il plico raccomandato destinato al convenuto, speditogli a __________, è ritornato alla Giudicatura di pace con la menzione “Non ritirato”. L'udienza di conciliazione si è tenuta alla sola presenza dell'istante, il quale ha confermato le sue domande ribadendo la richiesta di decisione.
C. Statuendo con decisione del 18 settembre 2017 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha posto a carico del convenuto le spese processuali di fr. 160.–. Il plico raccomandato destinato al convenuto, spedito una volta di più a __________, è nuovamente ritornato alla Giudicatura di pace con la menzione “Non ritirato”.
D. Il 15 novembre 2017 CO
1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Locarno per ottenere (1) fr. 31 000.– più interessi al 5% dal 18 agosto 2008 e (2) fr. 1967.85 più interessi al 5% dal 18 agosto 2008 indicando quali titoli di credito “(1) interessi sulla somma di fr. 31 000.– relativi al credito dell'esecuzione n. __________ UEF Locarno, nell'ambito della quale è stata formulata opposizione in merito agli interessi. A questo importo sono già stati effettuati dei pagamenti con l'esecuzione precedente” e “(2) decisione Giudice di pace del circolo delle Isole del 18.9.17, inc. CO 22/2017”. Il 30 novembre 2017 l'escusso, ottenuta dal Giudice di pace il 28 novembre precedente una copia della decisione da lui emanata il 18 settembre 2017, ha interposto opposizione al citato precetto esecutivo.
E. Contro la decisione del 18 settembre 2017 RE
1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 dicembre 2017 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato, così come l'istanza presentata da CO 1 e il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Locarno. Invitato a presentare osservazioni il Giudice di pace ha rilevato, l'11 gennaio 2018, che perlomeno fino al mancato ritiro della decisione impugnata esisteva un recapito postale del convenuto a __________. Nelle sue osservazioni del 5 febbraio 2018 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. L'atto impugnato, quantunque denominato “proposta di giudizio” (pag. 1, in alto) è, in realtà, una decisione emanata
dall'autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC. Il Giudice di pace, richiamato il contenuto di
quest'ultima norma, ha statuito imperativamente sulle domande dell'istante e ha altresì indicato i rimedi giuridici esperibili “contro la presente decisione”. Si tratta pertanto di un atto impugnabile con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212).
a) Nella fattispecie, la busta contenente la decisione è stata spedita al convenuto mediante raccomandata all'indirizzo “__________, __________” il 18 settembre 2017 e l'indomani è stato lasciato un invito di ritiro per l'invio. Nel termine di giacenza di sette giorni, scadente il 26 settembre 2017, il destinatario non ha ritirato l'invio (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio 98.00.__________.__________) e il plico raccomandato è ritornato alla Giudicatura di pace. Il reclamante contesta però l'efficacia della notificazione all'indirizzo di __________, ritenendo che questo atto, così come tutti quelli precedenti, sarebbero dovuti essergli notificati al suo domicilio di A__________. Donde l'annullamento della decisione impugnata.
b)
La notificazione irregolare di una decisione non deve causare pregiudizio al destinatario. Questi ha di principio diritto di impugnare una decisione notificata irregolarmente anche dopo la scadenza del termine di ricorso, senza tuttavia poter differire a piacimento l'inizio del decorso del termine da rispettare. Le regole della buona fede e la sicurezza del diritto esigono infatti che egli agisca con tempestività, non appena ottenute le informazioni necessarie. Il termine per impugnare una decisione notificata irregolarmente decorre, in altre parole, dal momento in cui il destinatario ha potuto rendersi conto dell'irregolarità e rimediarvi, dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze (DTF
139 IV 232 consid. 1.3).
c) In concreto, il convenuto ha avuto conoscenza dell'esistenza della decisione del Giudice di pace il 22 novembre 2017 e il 25 novembre successivo si è rivolto a quest'ultimo per ottenere una copia degli atti processuali. Ricevuta la documentazione richiesta il 28 novembre 2017, RE 1 ha presentato reclamo il 9 dicembre 2017. Non potendo essere rimproveratogli alcun ritardo, sotto questo profilo, si può ritenere che egli ha agito tempestivamente, sempre che la notificazione del 18 settembre 2017 sia stata, come da lui preteso, viziata.
d) Per l'art. 138 CPC la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (cpv. 1) e
si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona di almeno sedici anni che
vive nella stessa economia domestica (cpv. 2). La notificazione mediante invio postale raccomandato a una persona fisica avviene nel luogo del suo domicilio o, in sua mancanza, della sua dimora abituale (Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 10 ad art. 138 con rinvio a n. 9 ad. 133).
In caso di invio postale non ritirato, la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Tale finzione presuppone quindi, oltre al deposito di un avviso di ritiro nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario (sentenze del Tribunale federale 4A_321/2014 del 27 marzo 2015 consid. 5 con rinvio a 5A_677/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 2.1), che il destinatario dovesse attendersi con una certa verosimiglianza – secondo il principio della buona fede – di ricevere un atto giudiziario. La finzione si applica pertanto qualora il destinatario sia già a conoscenza dell'esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (Staehelin in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 138), o quanto meno se l'interessato sia in condizione di ipotizzarne l'imminente avvio (DTF 138 III 225 consid. 3.1 con rinvii; cfr. anche CCR inc. 16.2014.52 del 3 marzo 2015 consid. 4a).
e) Ora, che RE 1 risulti domiciliato ad A__________ dal 1° aprile 2016, come si evince dal sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop, è vero. D'altro canto è altrettanto indubbio che egli disponeva di un recapito postale a __________ giacché se così non fosse gli invii raccomandati recapitatigli dal Giudice di pace sarebbero ritornati al mittente con la menzione “irreperibilità del destinatario all'indirizzo indicato” e non con quella di “non ritirato”. Sia come sia, il problema è che, in concreto, il convenuto non poteva aspettarsi la notificazione della decisione giacché anche il plico raccomandato contenente la citazione all'udienza di conciliazione dell'11 settembre 2017 è ritornata alla Giudicatura di pace con la menzione “non ritirato”. E trattandosi della notificazione dell'atto introduttivo della causa, la finzione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non entra in linea di conto (CCR sentenze inc. 16.2014.52 del 3 marzo 2015 consid. 4b e inc. 16.2015.16 del 23 maggio 2017 consid. 4b con rinvii).
Certo, CO 1 gli aveva fatto intimare un precetto esecutivo al quale l'escusso aveva interposto parziale opposizione. Tuttavia, finanche il processo giudiziario di rigetto dell'opposizione, conseguente all'opposizione da parte del debitore al precetto esecutivo fattogli notificare dal creditore, costituisce un nuovo procedimento, motivo per cui lo stesso debitore non deve necessariamente mettere in conto un'istanza di rigetto dell'opposizione – e quindi la citazione per la relativa udienza di contraddittorio – per la sola opposizione al precetto esecutivo (DTF138 III 228 consid. 3.1 con riferimenti; v. anche RtiD I-2013 pag. 809 n. 39c).
f) Nelle circostanze descritte, il Giudice di pace avrebbe pertanto dovuto procedere a una nuova notificazione “in altro modo” (ad esempio tramite polizia: Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 30 ad art. 138; Huber in: Brunner/Gasser/ Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 254 ad art. 138). Ne segue che il convenuto non può ritenersi essere stato al corrente
dell'esistenza di una procedura giudiziaria in corso né attendersi l'inizio di un simile procedimento e dunque di una probabile notificazione. La finzione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non era quindi applicabile alla notificazione della decisione del 18 settembre 2017. Se ne conclude che il termine di impugnazione è iniziato a decorrere solo il 29 novembre 2017 di modo che il reclamo del 9 dicembre 2017 deve essere considerato tempestivo.
4. RE
1 lamenta una violazione del diritto di essere sentito poiché a seguito della mancata notificazione dell'istanza di conciliazione gli è stato impedito di “esporre davanti al Giudice le mie ragioni relative all'opposizione interposta al precetto esecutivo”. Alla luce delle argomentazioni esposte in precedenza, ovvero in presenza di una notificazione viziata della citazione all'udienza di conciliazione, la lesione del diritto di essere sentito del convenuto appare manifesta (art.
53 CPC). Ciò comporterebbe l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Giudice di pace affinché proceda a una
nuova notificazione. In concreto tuttavia, si prescinde da tale rinvio per i seguenti motivi:
a) Per l'art. 60 CPC il giudice, anche di secondo grado, esamina d'ufficio se sono dati di presupposti processuali, tra i quali figura la competenza per materia del giudice adito (art.
59 cpv. 2 lett. b CPC). L'esame di tale presupposto avviene sulla base dell'atto introduttivo della causa, ovvero l'istanza o la petizione (Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 4 ad art. 60 CPC; Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 60). La competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull'organizzazione giudiziaria (CCR inc. 16. 2011.53 del 9 ottobre 2012 consid. 2a). Ora, l'art. 31 cpv. 1 lett. a e lett. c della Legge sull'organizzazione giudiziaria (RL 177.100) prevede per le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.– la competenza del Giudice di pace di fungere da autorità di conciliazione e di giudicare. Per le controversie patrimoniali con valore superiore a fr. 5000.– la competenza di fungere da autorità di conciliazione è invece attribuita al Segretario assessore (art. l'art. 35 cpv. 2 lett. a LOG) mentre quella di giudicare al Pretore e al Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 1 LOG).
b) Nella fattispecie, con l'istanza del 24 luglio 2017 CO 1 ha postulato la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 1967.85 oltre interessi al 5% dal 18 agosto 2008 (domanda 1/§) ma anche a quello di interessi al 5% dal 18 agosto 2008 su fr. 31 000.– (domanda 1/§§). Ci si può chiedere se una tale domanda, non cifrata, sia ammissibile (art. 84 cpv. 2 CPC). Sia come sia, è vero che per l'art. 91 cpv. 1 seconda frase CPC gli interessi non vengono conteggiati per determinare il valore litigioso di una causa. Tale principio, tuttavia, vale solo nel caso in cui gli interessi sono rivendicati a titolo accessorio rispetto a una richiesta di
pagamento di una somma di denaro (DTF 118 II 363; Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 91), indipendentemente dal fatto che gli stessi siano
capitalizzati e sommati alla pretesa in capitale principale (Stein-Wigger in: Brunner/Gasser/ Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, op. cit., n. 30 ad art. 91; Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 34 ad art. 91). Per contro, ove gli interessi non sono richiesti accessoriamente a una pretesa in capitale litigiosa ma come pretesa indipendente, ad esempio perché l’importo in capitale è stato pagato senza gli interessi, essi vanno conteggiati per determinare il valore litigioso in applicazione dell'art. 92 CPC (Rüegg, in Basler Kommentar ZPO, op. cit. n. 5 ad art. 91; Stein-Wigger, loc. cit.; Tappy, loc. cit.).
c) Nel caso in esame, gli interessi rivendicati dall'istante su fr. 31 000.– non riguardano il credito oggetto di una specifica domanda di causa ma costituiscono un credito indipendente il cui ammontare va computato interamente per il calcolo del valore litigioso. Ne discende che il valore litigioso della presente causa ammontava a fr. 32 967.85 (art. 92 cpv. 2 CPC; 5% di fr. 31 000.– x 20 + 1967.85) sicché la lite non ricadeva sotto la competenza del Giudice di pace del circolo delle Isole, il quale non avrebbe dovuto entrare in materia (Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 60). La decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che l'istanza va dichiarata inammissibile.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, RE 1 essendosi difeso da solo e la stesura del reclamo non avendo verosimilmente causato spese di rilievo (art.
95 cpv. 3 lett. c CPC).
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1. L'istanza è inammissibile.
2. Le spese processuali di fr. 160.– sono poste a carico dell'istante.
II. Le spese processuali del reclamo di 250.– da anticipare dal reclamante, sono poste a carico di CO 1.
III. Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.