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16.2017.27 • TRAC TI 16.2017.27 Generato dall'IA

Admissibility of Appeal After Missed Summary Proceeding Deadline and Affirmation of Cost Award in Fee Dispute

Numero d'incarto 16.2017.27
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court considered a claimant's appeal against a lower court's decision which declared an initial summary procedure application inadmissible because the underlying professional fee dispute involved contested facts, and simultaneously awarded the defendant CHF 900 in legal costs (repetition fees). The appellate court first confirmed the appeal's admissibility despite being filed past the standard ten-day deadline for summary proceedings, due to the lower court failing to properly inform the appellant of this strict deadline, which allowed judicial holidays to suspend the term. The court then dismissed the appeal because the CHF 900 awarded for costs was deemed reasonable and proportional to the work performed by the defendant's counsel in defending against the claim, calculating that this amount corresponded appropriately to the applicable fee regulations for special proceedings, regardless of whether the defense could have been limited to procedural objections.

Regesto Legislator

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Art. 110 CPC, Art. 257 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 145 cpv. 1 CPC, Art. 145 cpv. 2 lett. b CPC, Art. 145 cpv. 3 CPC; Admissibility of Appeal After Missed Summary Proceeding Deadline and Affirmation of Cost Award in Fee Dispute: The appellate court first confirmed the appeal's admissibility despite being filed past the standard ten-day deadline for summary proceedings, due to the lower court failing to properly inform the appellant of this strict deadline, which allowed judicial holidays to suspend the term. The court then dismissed the appeal because the CHF 900 awarded for costs was deemed reasonable and proportional to the work performed by the defendant's counsel in defending against the claim, calculating that this amount corresponded appropriately to the applicable fee regulations for special proceedings, regardless of whether the defense could have been limited to procedural objections.

Parole chiave

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termine processuale perentorio indennità di patrocinio censure procedurali legittimazione a ricorrere tardivo pagamento delle spese spese di difesa Ripetibili in una causa inammissibile

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 139 III 83
3 CPC) e in circostanze del genere le ferie giudiziarie interrompono (o inibiscono) il decorso del termine nonostante il contrario testo di legge, quand'anche il destinatario della decisione sia un avvocato (DTF 139 III 83 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to decide that procedural costs follow the event (loser pays).

Art. 110 CPC

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal against a decision on costs, which is relevant for the court's jurisdiction to review the substance of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2017.27 · Lugano 19 gennaio 2018/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente Fiscalini e Stefani

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 23 agosto 2017 presentato dall'

RE 1

contro la decisione emessa il 27 luglio 2017 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SO.2017.2058 (mandato) da lui promossa con istanza del 25 aprile 2017 nei confronti di

CO 1 (patrocinato dall' PA 1 );

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 27 luglio 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha dichiarato inammissibile un'istanza del 25 aprile 2017 promossa nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti dall' volta ad ottenere da CO 1 il pagamento di fr. 8880.– corrispondenti a una sua nota professionale emessa il 7 novembre 2016. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere al convenuto fr. 900.– per ripetibili.

B. Contro la decisione appena citata l'RE 1 è insorto a questa Camera con reclamo del 23 agosto 2017 chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di ridurre l'ammontare delle ripetibili “al massimo a fr. 200.–”. Con decreto del 29 agosto 2017 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Il memoriale non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – con la procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), il termine per ricorrere è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la competenza di questa Camera è pacifica, il valore litigioso essendo di fr. 8880.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta all'istante il 2 agosto 2017. Introdotto il 23 agosto 2017 il reclamo in esame sarebbe tardivo, la sospensione dei termini prevista dall'art. 145 cpv. 1 CPC non valendo per la procedura sommaria (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). Il Pretore, tuttavia, non ha reso attento il destinatario di tale eccezione (art. 145 cpv. 3 CPC) e in circostanze del genere le ferie giudiziarie interrompono (o inibiscono) il decorso del termine nonostante il contrario testo di legge, quand'anche il destinatario della decisione sia un avvocato (DTF 139 III 83 consid. 5), donde la ricevibilità del reclamo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.71 del 29 settembre 2016, consid. 1).

2. Il Pretore, in sintesi, ha dichiarato inammissibile l'istanza rilevando che per il convenuto “le diverse prestazioni fatturate non corrispondono alla realtà, perché o l'istante non le ha svolte, oppure sono già stata pagate in precedenza e, in ogni caso avrebbero un costo eccessivo, alla luce della tipologia di prestazione svolta di volta in volta”. Ciò escludeva la sussistenza di un caso manifesto. Quanto alle spese processuali egli le ha fissate in fr. 200.– e ha obbligato l'istante a rifondere al convenuto fr. 900.– per ripetibili.

3. Il reclamante censura unicamente l'ammontare dell'indennità per ripetibili chiedendo di ridurla a fr. 200.–. Egli sostiene che alla luce delle contestazioni mosse dal convenuto, questi avrebbe potuto limitarsi a contestare la mancanza di presupposti dell'art. 257 CPC senza dilungarsi nel merito producendo un memoriale di 14 pagine. Tanto più che, egli soggiunge, dovrà assumersi ulteriori costi per introdurre l'azione nella procedura semplificata.

a) L'indennità per ripetibili è fissata entro i limiti del regolamento del Consiglio di Stato per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Per pratiche di un valore fino a fr. 20 000.– l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento prevede ripetibili varianti dal 15% al 25% del valore medesimo, fermo restando che “nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le stesse sono fissate tra il 20% e il 70% dell'importo calcolato secondo il cpv. 1” (art. 11 cpv. 2 lett. b). Nelle previsioni di quest'ultima norma rientra il rito sommario, la locuzione “procedure speciali” riconducendosi alla terminologia del vecchio Codice di procedura civile ticinese (I CCA, sentenza inc. 11.2017.67 del 28 dicembre 2017, consid. 3a). L'apprezzamento del tasso adeguato fra il 20 e il 70% dipende poi dalle circostanze specifiche, in particolare dal grado di semplificazione che la procedura sommaria introduce per rapporto a quella ordinaria (loc. cit.).

Tra il minimo e il massimo l'indennità va poi fissata in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5). L'art. 13 cpv. 1 del regolamento dispone inoltre che “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”.

b) In concreto, il procedimento in rassegna, che non denotava complessità particolari, né in fatto né in diritto, poteva definirsi di media difficoltà, ciò che giustifica di applicare l'aliquota del

20% e del 45%, senza dimenticare le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%: art. 14 del regolamento) di modo che

l'indennità per ripetibili in favore del convenuto sarebbe potuta ammontare a fr. 950.–. La valutazione del primo giudice, che ha fissato le ripetibili in fr. 900.–, sfugge alla critica.

Tale importo, per altro, nemmeno appare sproporzionato rispetto alle prestazioni eseguite dal patrocinatore del convenuto. Confrontato con un'istanza di 10 pagine (a cui erano allegati complessivi 14 documenti), egli ha allestito un memoriale di osservazioni di 14 pagine. Tenuto conto delle altre presumibili prestazioni (colloquio con il cliente e la corrispondenza indispensabile), un'indennità di fr. 800.– (senza spese e IVA) retribuisce, all'atto pratico, poco meno di tre ore di lavoro che corrisponde al dispendio di tempo che sarebbe occorso a un avvocato solerte e speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, senza sollevare contestazioni sovrabbondanti né cadere in prolissità. Poco importa, quindi, che la difesa avrebbe potuto limitarsi a sollevare la mancata liquidità del caso. Ne segue in definitiva che il reclamo vede la sua sorte segnata.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili al convenuto, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.