Sports Center Subscription Fee Dispute and Procedural Default
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party, sued for the remaining balance of a sports center subscription contract plus administrative fees, appealed a lower court decision that granted the claim in full after the suing party appeared alone at the conciliation hearing and requested a judgment. The appellant, admitting the debt but seeking installment payments due to recent personal circumstances, argued for a chance to negotiate terms, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant had failed to retrieve the summons, thus preventing her from attending the hearing to negotiate; the court reasoned that a judge cannot compel a creditor to accept partial payments when the debt is due and liquid, and the appellant forfeited the opportunity to arrange payment terms by her non-appearance and failure to engage in the process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 212 CPC, Art. 69 cpv. 1 CO, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 239 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Sports Center Subscription Fee Dispute and Procedural Default: The appellant, admitting the debt but seeking installment payments due to recent personal circumstances, argued for a chance to negotiate terms, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant had failed to retrieve the summons, thus preventing her from attending the hearing to negotiate; the court reasoned that a judge cannot compel a creditor to accept partial payments when the debt is due and liquid, and the appellant forfeited the opportunity to arrange payment terms by her non-appearance and failure to engage in the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the appeal inadmissible based on the nature of the dispute.
Basis for the exceptional decision not to collect court costs due to the appellant's lack of legal knowledge and self-representation.
Testo completo
Incarto n. 16.2017.24 · Lugano 3 agosto 2017/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, presidente
vicecancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul “reclamo” del 12 luglio 2017 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 28 giugno 2017 dal Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa CM.2017.12 (contratto d'abbonamento a un centro sportivo) promossa con istanza del 22 maggio 2017 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 22 maggio 2017 la società CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo della Navegna chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 1510.–, corrispondenti al “residuo del contratto di abbonamento sottoscritto il 13 giugno 2014” dalla convenuta avente per oggetto l'utilizzo dei servizi della palestra da lei gestita (fr. 1210.–) e alle spese amministrative da lei sostenute (fr. 300.–);
che all'udienza del 28 giugno 2017 l'istante, unica comparente, ha confermato la sua domanda e chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia ai sensi dell'art. 212 CPC;
che statuendo quello stesso giorno il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando la convenuta a versare all'istante fr. 1510.– oltre tasse e spese entro il 28 luglio 2017 e ponendo altresì a suo carico le spese processuali di fr. 218.50;
che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 luglio 2017 (cfr. timbro sulla busta d'intimazione);
che l'atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
e considerando
in diritto: che RE 1 lamenta, in estrema sintesi, di essersi accordata con il Giudice di pace affinché l'udienza di conciliazione fosse indetta in luglio poiché il termine della sua gravidanza scadeva verso la metà di giugno;
che, nondimeno, essa dichiara: “non è che non voglio pagare” ma “semplicemente avere la possibilità di fare un accordo per poter rientrare con i pagamenti in maniera rateale”;
che in circostanze del genere, essa non contesta di essere debitrici nei confronti dell'istante per l'importo fissato nella decisione impugnata, ma chiede di negoziare le modalità di pagamento;
che, a prescindere dal fatto che un rimborso a rate può convenirsi tra creditore e debitore in ogni momento, in mancanza di un accordo tra le parti, il giudice non può obbligare il creditore a ricevere pagamenti parziali quando l'intero credito sia liquido ed esigibile, come in concreto (art. 69 cpv. 1 CO);
che non si disconosce il fatto che se la convenuta si fosse presentata all'udienza del 28 giugno 2017, essa avrebbe potuto pattuire con l'istante dei pagamenti parziali, ma l'interessata nemmeno ha ritirato la citazione, ritornata al Giudice di pace come “non ritirata”, precludendosi di fatto tale possibilità;
che non ritirando la citazione all'udienza, la convenuta ignorava finanche la data di quest'ultima sicché essa non si sarebbe presentata all'udienza nemmeno qualora il Giudice di pace l'avesse indetta nel mese di luglio;
che in definitiva il reclamo deve essere dichiarato irricevibile e può essere deciso in virtù dell'art. 48*b* lett. a n. 2 LOG;
che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
che, a futura memoria, al Giudice di pace va ricordato che – salvo eccezioni (art. 239 cpv. 1 CPC) – le decisioni devono essere motivate, ovvero indicare, foss'anche brevemente, i motivi che lo hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che in un altro;
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.