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16.2017.22 • TRAC TI 16.2017.22 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to Show Error in Lower Court Rulings on Moot and Unsubstantiated Claims

Numero d'incarto 16.2017.22
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant sued the appellee seeking the immediate removal of a snowplow parked in a garage, compensation for lost rental income, and the installation of a keyed gate, but the lower court dismissed the petition because the snowplow had already been moved, the gate installation claim lacked a sufficient factual basis and was questionable regarding admissibility, and the appellant failed to prove the market rental value for the requested damages. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate how the lower court erred in rejecting the claims—which, in part, were already moot or inadequately substantiated—and the appellant did not sufficiently counter the lower court's reasoning, particularly regarding the lack of proof for the claimed lost rent.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Show Error in Lower Court Rulings on Moot and Unsubstantiated Claims: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate how the lower court erred in rejecting the claims—which, in part, were already moot or inadequately substantiated—and the appellant did not sufficiently counter the lower court's reasoning, particularly regarding the lack of proof for the claimed lost rent.

Parole chiave

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onorari legali mancanza di prova decisione motivata legittimazione a ricorrere domanda riconvenzionale allontanamento Reclamo irricevibile per carenza di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 321 cpv. 1 CPC
Cited in the reasoning section to establish the admissibility and timeliness of the appeal, which directly leads to the final order declaring the appeal inadmissible (Order 1).
Art. 320 CPC
Cited in the reasoning section when discussing the potential grounds for appeal (erroneous application of law or fact assessment), which frames the analysis leading to the final order declaring the appeal inadmissible.
Art. 326 CPC
Cited in the reasoning section regarding the inadmissibility of new facts in the appeal, which supports the overall conclusion to declare the appeal inadmissible.
Art. 106 cpv. 1 CPC
Cited in the reasoning section regarding the general rule for allocation of costs, which is then modified by the subsequent order on costs.
Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC
Cited as the exception justifying the decision not to levy court costs (Order 2), based on the appellant's lack of legal knowledge and representation.
Art. 100 cpv. 1 LTF
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv.
Art. 76 LTF
Mentioned in the section detailing available legal remedies, although not explicitly cited in the dispositive orders, it pertains to the appeal route unavailable to the party.
Art. 116 LTF
Mentioned in the section detailing available legal remedies, although not explicitly cited in the dispositive orders, it pertains to the appeal route unavailable to the party.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning section to establish the admissibility and timeliness of the appeal, which directly leads to the final order declaring the appeal inadmissible (Order 1).

art. 320 CPC

Cited in the reasoning section when discussing the potential grounds for appeal (erroneous application of law or fact assessment), which frames the analysis leading to the final order declaring the appeal inadmissible.

art. 326 CPC

Cited in the reasoning section regarding the inadmissibility of new facts in the appeal, which supports the overall conclusion to declare the appeal inadmissible.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning section regarding the general rule for allocation of costs, which is then modified by the subsequent order on costs.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the exception justifying the decision not to levy court costs (Order 2), based on the appellant's lack of legal knowledge and representation.

art. 76 LTF

Mentioned in the section detailing available legal remedies, although not explicitly cited in the dispositive orders, it pertains to the appeal route unavailable to the party.

art. 72 e 74 LTF

Mentioned in the section detailing available legal remedies, although not explicitly cited in the dispositive orders, it pertains to the appeal route unavailable to the party.

art. 95 a 98 LTF

Mentioned in the section detailing available legal remedies, although not explicitly cited in the dispositive orders, it pertains to the appeal route unavailable to the party.

art. 116 LTF

Mentioned in the section detailing available legal remedies, although not explicitly cited in the dispositive orders, it pertains to the appeal route unavailable to the party.

art. 113 LTF

Mentioned in the section detailing available legal remedies, although not explicitly cited in the dispositive orders, it pertains to the appeal route unavailable to the party.

art. 115 LTF

Mentioned in the section detailing available legal remedies, although not explicitly cited in the dispositive orders, it pertains to the appeal route unavailable to the party.

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Testo completo

Incarto n. 16.2017.22 · Lugano 24 luglio 2017/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 6 luglio 2017 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 7 giugno 2017 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SE.2016.21 (responsabilità del proprietario) promossa con petizione del 5 aprile 2016 nei confronti di

CO 1 (patrocinato dall' PA 1);

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto: A. Ottenuta l'11 marzo 2016 l'autorizzazione ad agire, con petizione del 5 aprile 2016 RE 1, proprietaria della particella n. 1909 RFP di __________, si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna chiedendo che fosse ordinato a RE

1 di “allontanare immediatamente lo spazzaneve indebitamente parcheggiato nella sua autorimessa”, di condannarlo al pagamento di fr. 5000.– “corrispondenti ai mancati proventi della locazione del posteggio” e di “predisporre un eventuale cancello con chiave e lucchetto sulla proprietà degli eredi __________, locata al convenuto, dietro il suo posteggio”. Nelle sue osservazioni del 25 maggio 2016 il convenuto ha proposto di dichiarare irricevibile l'azione o comunque sia di respingerla. Al dibattimento del 13 luglio 2016 le parti hanno confermato le loro posizioni e hanno offerto entrambe delle prove. All'udienza del 16 marzo 2017, indetta anche per l'audizione di W__________, constatato che il teste non è “in grado di capire e di rispondere alle domande”, l'attrice, con l'accordo del Pretore aggiunto, ha comunicato la volontà di presentare le domande per essere poi tradotte nell'idioma walser. Preso atto delle domande, il 29 marzo successivo il Pretore aggiunto ha ritenuto inutile tale prova e ha dichiarato chiusa l'istruttoria. Le parti hanno rinunciato alle arringhe finali e si sono limitate a conclusioni scritte nelle quali hanno riaffermato le loro posizioni, l'attrice rinunciando alla rimozione dello spazzaneve, nel frattempo allontanato.

B. Statuendo il 7 giugno 2017 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 1835.– a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 luglio 2017, in cui chiede, “di accogliere il suo reclamo”. Il rimedio non è stato oggetto di notificazione a CO 1.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al precedente patrocinatore dell'attrice l'8 giugno 2017. Introdotto il 6 luglio 2017 alla Pretura e da questa trasmesso a questa Camera, il reclamo è pertanto tempestivo.

2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Al riguardo il Pretore aggiunto ha dapprima preso atto della desistenza dell'attrice circa l'allontanamento dello spazzaneve rilevando che comunque sia la richiesta sarebbe risultata già priva d'oggetto, e quindi irricevibile, giacché “a quel momento dell'introduzione della petizione il veicolo era già stato spostato”. Egli ha poi rilevato che la pretesa volta alla posa di un cancello, oltre a essere di dubbia ricevibilità poiché non era stata oggetto dell'istanza di conciliazione, difettava di una sufficiente “adduzione fattuale” non essendo dato di sapere “su quale base giuridica l'attrice fonderebbe la sua pretesa, né tantomeno il complesso di fatti che la motiverebbe, ritenuto altresì che il posteggio visibile nelle foto doc. 6 e 7 è stato completamente liberato”. Il primo giudice ha infine respinto la pretesa volta al risarcimento di fr. 5000.– rimproverando all'attrice di non aver provato, come le incombeva, il canone locativo conseguibile sul mercato per un parcheggio come quello in questione a __________.

3. RE 1 chiede, innanzitutto, di procedere all'audizione di W__________ “ponendo le domande inoltrate in Pretura tradotte in tedesco walser” facendo valere, in sintesi, i motivi di carattere personale del teste che avevano indotto al rinvio della sua audizione. Sta di fatto che il Pretore aggiunto ha rinunciato ad assumere la prova poiché inutile ai fini del giudizio (cfr. disposizione ordinatoria del 29 marzo 2017) senza che la reclamante spieghi quale utilità avrebbe l'audizione del teste, il quale, per altro, andrebbe sentito su fatti che nemmeno parrebbero attinenti alla fattispecie, essendo egli stato chiamato a riferire sul perché l'attrice era stata indotta a chiedere, nel 2013, lo stralcio di un'altra procedura contro CO 1. A riguardo non occorre dilungarsi.

4. La reclamante fa valere che “nel frattempo, il convenuto ha fatto picchettare il confine tra le due proprietà” ciò che “indica, a posteriori, che la famiglia __________ ha tratto insegnamento dalla mia intimazione rivolta a __________ ... di spostare lo spazzaneve dal mio garage”, soggiungendo che l'accordo con la moglie del convenuto le sembrava “logico e chiaro” di modo che “non senza qualche ombra di dubbio ho ritirato la denuncia inoltrata a suo tempo, ma solamente perché non mi potevo permettere finanziariamente un legale”. Se non che, per tacere del fatto che nuovi fatti sono inammissibili in sede di reclamo (art. 326 CPC), così argomentando non è dato di capire la valenza di tali considerazioni ai fini del giudizio. E ciò tanto più se si considera che la questione dell'allontanamento dello spazzaneve non è più oggetto di discussione tant'è che davanti al primo giudice l'attrice ha finanche ritirato la relativa domanda di causa.

5. Per quanto sia dato di capire, la reclamante ribadisce l'adeguatezza del canone di fr. 250.– mensili quale valore locativo del posteggio. A suo parere, “chi in paese asserisce di affittare per molto meno di fr. 250.– al mese un garage coperto, sempre che sia idoneo per uno spazzaneve, lo invito ... a svolgere il lavoro di sgombero neve quando la coltre supera il metro e mezzo con la cala non è a tetto”. Così argomentando, essa non si confronta con la motivazione del primo giudice, per il quale “il fatto che una sola persona – oltretutto per non meglio precisati motivi – fosse disposta a corrispondere per quel parcheggio un canone di fr. 250.– mensili come richiestole dall'attrice, non significa ancora che quella somma rappresenti in modo incontrovertibile il valore locativo del parcheggio in questione”. Limitandosi a contrapporre la sua opinione a quella del Pretore aggiunto, essa non dimostra che il giudizio impugnato sia errato.

6. In maniera confusa la reclamante sembrerebbe dolersi del fatto che essa è stata costretta a promuovere azione nei confronti del convenuto perché questi ha, sì, sgomberato il posteggio ma senza annunciarlo alla Pretura dopo l'udienza di conciliazione di modo che “per arrivare lì [allo sgombero] ho dovuto versare fr. 1500.–”. Premesso che l'autorizzazione ad agire riporta la frase “nel caso fosse effettivamente promossa l'azione” essa fa valere che “dopo avermi esibito la chiave del lucchetto posto sul cancello del locale locato da __________ rispettivamente l'entrata del mio garage ed il rimborso di fr. 300.– versati ... per la conciliazione ... ho deciso di far avviare la causa”. Sta di fatto che non è dato di capire quale sia la valenza di tale critica ai fini del giudizio e in che maniera la reclamante vorrebbe modificare la decisione impugnata. Ne segue che, in definitiva, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile.

7. Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a ri­nunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante es­sendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili al convenuto, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

; .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.