Commercial Eviction Upheld Due to Inadmissible Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA tenant who was subject to an eviction order based on rent arrears, following a formal notice to pay and subsequent termination of the commercial lease, filed an appeal that was deemed inadmissible because the appeal brief was confusing, failed to clearly articulate how the first instance decision was manifestly erroneous in its application of law or finding of facts, and introduced new arguments regarding landlord breaches which were inadmissible in appeal proceedings; consequently, the appellate court upheld the initial decision ordering eviction for non-payment, while exceptionally waiving court costs due to the appellant's lack of legal representation and knowledge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 257 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 321 pag; Commercial Eviction Upheld Due to Inadmissible Appeal: che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di indennità all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court confirms the legitimacy of the termination for rent arrears, which is the basis for the eviction, although the appeal against the termination itself was not the subject of the review.
Used to justify the exceptional decision not to levy judicial costs due to the appellant's lack of legal knowledge and acting without counsel.
Used as the basis for deciding on the appeal in the specific circumstances of the case (lack of proper motivation leading to inadmissibility).
Testo completo
Incarto n. 16.2017.18 · Lugano 19 giugno 2017/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, presidente
vicecancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 25 maggio 2017 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 18 maggio 2017 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città nella causa SO.2017.309 (espulsione del conduttore per mora) promossa con istanza del 6 aprile 2017 da
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 5 ottobre 2016 RE 1, agendo a nome di una sedicente “Gemeinschaftspraxis Dr. D. __________, Via __________, __________”, ha sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione di durata indeterminata avente per oggetto un locale a uso commerciale denominato “Salone __________” in via __________ a __________, per una pigione di fr. 700.– mensili, oltre a un deposito di garanzia di fr. 1950.–;
che la locazione poteva essere disdetta con preavviso di sei mesi, con effetto al 1° ottobre, la prima volta il 1° ottobre 2017 e secondo gli accordi tra le parti il canone di locazione doveva essere pagato dal mese di novembre 2016;
che il 19 gennaio 2017 il locatore, costatato di avere ricevuto dalla conduttrice unicamente un acconto di fr. 100.–, le ha inviato una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta ai sensi dell'art. 257*d* CO, invitandola a pagare, entro 30 giorni, fr. 2000.–corrispondenti alle pigioni scoperte per i mesi da novembre 2016 a gennaio 2017 e fr. 1950.– per il deposito di garanzia;
che non avendo ricevuto alcun versamento, il 21 febbraio 2017 il locatore ha notificato alla conduttrice, mediante l'apposito formulario ufficiale, la disdetta del contratto per il successivo 1° aprile;
che la conduttrice non ha contestato la disdetta presso il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione né ha riconsegnato il locale alla scadenza del contratto;
che con istanza del 6 aprile 2017, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città chiedendogli segnatamente di ordinare l'espulsione di RE 1 dall'ente locato;
che all'udienza del 17 maggio 2017, indetta per la discussione, l'istante, unico comparente, ha confermato le sue domande;
che statuendo l'indomani il Pretore aggiunto, accertata l'esistenza di una valida disdetta straordinaria per mora ai sensi dell'art. 257*d* CO del contratto di locazione e la sussistenza dei presupposti per decidere l'espulsione dall'ente locato con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC), ha accolto l'istanza, ordinando l'espulsione della convenuta dall'ente locato, disponendone l'esecuzione effettiva con le comminatorie di rito e ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un'indennità per ripetibili di fr. 200.– a favore dell'istante;
che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 maggio 2017;
che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate
nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di
una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che in concreto, avendo il Pretore aggiunto fissato il valore litigioso in fr. 1400.– (fr. 700.– per due mesi) la competenza di questa Camera è pacifica (art. 48 lett. d n. 1 LOG) e il reclamo, introdotto il 25 maggio 2017, è senz'altro tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che in virtù dell'art. 326 cpv. 1 CPC sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi;
che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto
palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);
che in concreto l'atto, scritto in maniera confusa e in un italiano approssimativo è di difficile comprensione e non consente di capire perché la decisione impugnata sarebbe errata;
che a ogni modo, per quanto è dato di comprendere, la reclamante adduce delle inadempienze contrattuali del locatore;
che tali argomentazioni, oltre a essere nuove e quindi irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC), non concretizzano nessuna critica ammissibile nei confronti della decisione del primo giudice con riferimento all'accertamento dei fatti o all'applicazione del diritto e non ostano pertanto al legittimo diritto conferito al locatore di disdire il contratto in caso di mora nel pagamento della pigione (art. 257*d* CO), come è incontestato nella fattispecie, e di chiederne la successiva espulsione ove l'inquilino non abbandoni i locali;
che, ad ogni modo, l'eventuale presenza di difetti dell'ente locato non consente all'inquilino di non versare la pigione ma tutt'al più egli può depositarla (art. 259*a* cpv. 2 e 259*g* CO), mentre per impedire una disdetta straordinaria, un'eventuale compensazione dev'essere invocata durante il predetto termine di grazia (DTF 119 II 248 consid. 6b/bb-cc; Aubert in: Bohnet/Carron/Montini [curatori], Droit du bail à loyer, 2ª edizione, n. 63 ad art. *259g*);
che di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, donde l'irricevibilità del reclamo;
che in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;
che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di indennità all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.