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16.2016.83 • TRAC TI 16.2016.83 Generato dall'IA

Jurisdictional Defect Voids Enforcement Order Despite Untimely Appeal

Numero d'incarto 16.2016.83
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision that imposed disciplinary fines for failing to comply with a prior final judgment requiring the trimming of a boundary hedge. Although the appeal was found to be manifestly untimely because the correct deadline for an enforcement measure under the relevant statute was ten days, not the thirty days erroneously indicated by the lower court, the appellate court declared the challenged decision null and void on its own motion because the Justice of the Peace who issued the coercive order lacked subject-matter jurisdiction, as such enforcement matters in that canton must be handled by the District Judge (Pretore), not the Justice of the Peace, constituting a serious and recognizable jurisdictional defect that did not jeopardize legal certainty.

Regesto Legislator

Ufficiale

Esecuzione di decisioni: multa disciplinare e multa disciplinare per ogni giorno d'inadempimento – esclusa la competenza per i giudici di pace

Parole chiave

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incompetenza per materia autorizzazione all’esecuzione giudice di pace certezza del diritto misura disciplinare eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 141 III 273
Tuttavia un reclamante non può valersi di un'indicazione erronea nei rimedi giuridici – e quindi invocare la propria buona fede – se lui (o il suo avvocato) avrebbe potuto scoprire l'errore semplicemente consultando il testo di legge, senza doversi riferire a dottrina o giurisprudenza (DTF 141 III 273 consid.
DTF 130 III 433
60 CPC; DTF 130 III 433 consid.
DTF 138 II 501
Driver License Withdrawal Recourse and Procedural Defects
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 335 cpv. 1 CPC

The decision was declared void because the Justice of the Peace exceeded his jurisdiction concerning the execution judge competence established by this article.

art. 60 CPC

Cited to support the ex officio examination of procedural prerequisites, including competence.

art. 59 cpv. 2 lett. b CPC

Cited in the context of examining the jurisdictional prerequisite for subject-matter competence.

art. 4 CPC

Cited to establish that subject-matter competence is generally determined by cantonal law.

art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC

Cited to show the measures the Justice of the Peace ordered that exceeded his competence.

art. 309 lett. a CPC

Cited to establish that an appeal (reclamo) is the appropriate remedy against decisions of the execution judge, although the appeal was found inadmissible based on timeliness.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited to establish the deadline for appeal in summary proceedings, although the court ultimately declared the decision void on jurisdictional grounds.

art. 106 cpv. 1 CC

Cited as the general rule for allocating court costs, but the court decided to waive them.

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Testo completo

Incarto n. 16.2016.83 · Lugano 16 febbraio 2017/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 23 dicembre 2016 presentato da

RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro la decisione emessa il 23 novembre 2016 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa n. PS16-001 (esecuzione di decisioni) promossa con istanza del 7 novembre 2016 da

CO 1 ;

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 22 dicembre 2014 il Giudice di pace del circolo di Paradiso ha ordinato ad RE 1, proprietaria della particella n. 661 RFD di __________, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di tagliare all'altezza di 1.25 m la siepe a confine con la contigua particella n. 663 di cui CO 1 è usufruttuario. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 50.–. Tale decisione è passata in giudicato.

B. Visto che la vicina non dava seguito ai lavori, CO 1 si è nuovamente rivolto il 7 novembre 2016 al Giudice di pace, il quale con decisione del 23 novembre 2016 ha ordinato ad RE

1 di tagliare immediatamente la nota siepe, l'ha condannata al pagamento di una multa disciplinare di fr. 500.– e una multa disciplinare di fr. 50.– per ogni giorni di inadempimento dal 30 novembre 2016. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 50.–.

C. Contro il giudizio appena citato RE 1 è insorta a que­sta Camera con un reclamo del 23 dicembre 2016 nel quale chiede, in sintesi, di annullare la decisione impugnata. Nelle sue osservazioni dell'8 febbraio 2017 CO 1 condivide il giudizio impugnato.

Considerando

in diritto: 1. Il Giudice di pace ha emanato un ordine coercitivo con multa disciplinare sulla base dell'art. 335 CPC. Ora, contro le decisioni del giudice dell'esecuzione non è dato appello, ma unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC) da presentare – trattandosi di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, non è dato di sapere quando la decisione impugnata sia stata notifica alla convenuta, ma la stessa reclamante ammette che di avere depositato il reclamo il 23 dicembre 2016 “entro il termine di 30 giorni”. In tali circostanza il rimedio si rivela manifestamente tardivo.

Non si disconosce che nella decisione impugnata il Giudice di pace ha erroneamente indicato il termine d'impugnazione di 30 giorni. Tuttavia un reclamante non può valersi di un'indicazione erronea nei rimedi giuridici – e quindi invocare la propria buona fede – se lui (o il suo avvocato) avrebbe potuto scoprire l'errore semplicemente consultando il testo di legge, senza doversi riferire a dottrina o giurisprudenza (DTF 141 III 273 consid. 3.3; RtiD I-2008 pag. 1014 consid. 4.2). Nel caso in esame l'errore del primo giudice era rilevabile con la semplice lettura del Codice di procedura civile soprattutto da parte di un avvocato (art. 321 cpv. 2 CPC in relazione con l'art. 339 cpv. 2 CPC). Stessero così le cose il reclamo andrebbe dichiarato inammissibile.

2. Se il giudizio attuale non si esaurisce nei termini descritti, ciò si deve al fatto che a ogni stadio il giudice esamina d'ufficio i presupposti processuali (art. 60 CPC; DTF 130 III 433 consid. 3.1), tra cui la competenza per materia del giudice (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC). La competenza per materia del giudice adito, salvo che la legge disponga altrimenti, è determinata dal

diritto cantonale ovvero dalla relativa organizzazione giudiziaria (art. 4 CPC; Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 11 ad art. 59; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 29 ad art. 59). Essa è di principio di natura imperativa sicché la mancanza di tale presupposto comporta l'irricevibilità dell'istanza (Bohnet: op. cit., n.

14 ad art. 60).

Una decisione emanata

nonostante la mancanza di un presupposto processuale è, di principio, nulla (Gehri, op. cit., 12 ad art. 60 CPC). Secondo

la giurisprudenza decisioni viziate sono nulle, se il vizio che le inficia è particolarmente grave, se è manifesto o almeno facilmente riconoscibile e se la sicurezza del diritto non viene seriamente messa in pericolo. Quali motivi di nullità entrano in primo luogo in linea di conto, appunto l'incompetenza funzionale o per materia dell'autorità o gravi errori procedurali. La nullità di una decisione dev'essere considerata d'ufficio da ogni autorità che applica il

diritto (DTF 138 II 501 consid. 3.1, con rinvii).

Ora, nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG). In concreto, quindi, CO 1, che si pretende titolare di una decisione che non poteva essere direttamente eseguita aveva bensì la facoltà di adire il giudice dell'esecuzione, ma questi non era il Giudice di pace che aveva emanato la decisione da eseguire ma il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, competente per il Comune di __________. Ciò posto, il Giudice di pace, nel pronunciare le misure coercitive degli art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC), ha travalicato la sua competenza. Constatata l'esistenza di un'incompetenza qualificata dell'autorità che ha emanato la decisione, questa deve essere dichiarata nulla, tanto più che non mette in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto.

3. Gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CC). L'opponente non può dirsi avere resistito al reclamo e non può quindi essere considerato soccombente. Si giustifica pertanto di rinunciare al prelievo di oneri processuali e all'assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi,

decide: 1. La decisione emessa il 23 novembre 2106 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso è dichiarata nulla.

2. Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.