Appeal Dismissed for Failure to Post Security for Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed a claim challenging a lower court decision that ordered them to pay a specific sum plus interest to two opposing parties, while assigning only the effective costs to the appellant. The appeal, which sought annulment of the decision, was declared inadmissible because the appellant repeatedly failed to deposit the required security for procedural costs after being notified with clear warnings about the consequences of non-payment, including a final extension, leading the appellate court to dismiss the appeal without substantive review, while exceptionally waiving the collection of court fees due to the circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Post Security for Costs: The appeal, which sought annulment of the decision, was declared inadmissible because the appellant repeatedly failed to deposit the required security for procedural costs after being notified with clear warnings about the consequences of non-payment, including a final extension, leading the appellate court to dismiss the appeal without substantive review, while exceptionally waiving the collection of court fees due to the circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to meet the deadline for depositing security for costs.
Cited regarding the general rule for allocating procedural costs based on the outcome of the case.
Testo completo
Incarto n. 16.2016.69 · Lugano 26 maggio 2017/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, presidente
vicecancelliera: · Jurissevich
visto il reclamo del 16 novembre 2016 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 14 ottobre 2016 del Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 45/C/14/PE (mandato) promossa nei suoi confronti con petizione del 10 aprile 2014 dagli
CO 1 e CO 2;
premesso che con decisione del 14 ottobre 2016 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha obbligato RE 1 a versare agli avvocati CO 1 e CO 2 fr. 4327.75 oltre interessi al 5% dal
22 settembre 2011, senza riscuotere alcuna tassa di giustizia ma ponendo le spese “effettive” di fr. 80.– a carico della convenuta;
preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 novembre 2016 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio;
rammentato che la richiesta di gratuito patrocinio chiesto da RE 1 è stata respinta da questa Camera con decisione del 15 febbraio 2017 (inc. 16.2016.70);
ricordato che con sentenza del 6 aprile 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da RE 1 contro la decisione di questa camera (inc. 4D_15/2017);
rilevato che il 19 aprile 2017 la reclamante è stata invitata a depositare entro il 9 maggio successivo la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;
osservato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che l'11 maggio 2017 è stato impartito alla reclamante un ultimo termine fino al 22 maggio 2017 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame;
stabilito che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico soccorrono nondimeno equi motivi per rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;
posto che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–; – avvocati e.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.