Appeal Dismissed for Untimely Filing After Criminal Insult Conviction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a Justice of the Peace decision that ordered them to pay damages following a prior criminal conviction for insult, but the appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed on April 27, 2016, after the thirty-day deadline expired on April 18, 2016, even accounting for judicial holidays, leading to the dismissal despite noting the appellant's lack of legal counsel.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 212 cpv. 1 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 143 cpv. 1 CPC, Art. 143 pag, Art. 106 cpv. 1 CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing After Criminal Insult Conviction: che le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article justifies declaring the appeal inadmissible by a single judge composition.
Cited as the exceptional basis for waiving court costs, considering the appellant's lack of legal knowledge and representation.
Cited as the general rule for allocating court costs based on the outcome, although waived in this specific order.
Testo completo
Incarto n. 16.2016.31 · Lugano 23 maggio 2016/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, presidente
vicecancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 27 aprile 2016 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 3 marzo 2016 dal Giudice di pace del circolo di Onsernone nella causa n. 03/15 (risarcimento danni) promossa con istanza del 25 settembre 2015 da
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: con sentenza del 4 aprile 2014 il presidente della Pretura penale ha, in particolare, riconosciuto RE 1 colpevole del reato di ingiuria per avere offeso l'onore di CO 1 (inc. 81.2013.259), rinviando al foro civile per le pretese di tale natura;
che con istanza del 25 settembre 2015 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del Circolo di Onsernone, chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 600.– oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2015;
che statuendo il 3 marzo 2016, il Giudice di pace ha accolto l'istanza, condannando la convenuta a versare a CO 1 fr. 600.– oltre interessi del 5% dal 12 settembre 2015 e ponendo a suo carico gli oneri processuali di fr. 100.–;
che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 aprile 2016;
che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212);
che nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 4 marzo 2016 (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________);
che iniziato a decorrere il giorno successivo, il termine d'impugnazione è rimasto sospeso durante le ferie giudiziarie (dal 20 marzo 2016 al 3 aprile 2016 incluso: art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), ha ripreso a decorrere il 4 aprile 2016 ed è giunto a scadenza il 18 aprile 2016;
che al più tardi entro il 18 aprile 2016 la convenuta avrebbe dovuto pertanto consegnare il proprio rimedio giuridico al Tribunale d'appello oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 143 cpv.
1 CPC; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 143 pag. 600; sentenza CCR inc. 16.2012.8);
che essa ha tuttavia consegnato il proprio memoriale alla posta di __________ il 27 aprile 2016 (cfr. data del timbro di spedizione sulla busta d'invio raccomandato), sicché esso risulta tardivo;
che, ad ogni modo, foss'anche stato tempestivo, il reclamo non sarebbe stato votato a miglior sorte;
che la reclamante sostiene che il Giudice di pace non avrebbe dovuto nemmeno entrare nel merito dell'azione, perché la pretesa dell'istante era già stata l'oggetto di un decreto del 17 novembre 2014 con cui il Procuratore pubblico __________ ha abbandonato il procedimento penale nei confronti di __________ e __________ per i reati di danneggiamento e di maltrattamento di animali aperto in seguito alla querela penale da lei sporta;
che tale decisione non riguardava CO 1 e l'interessata non spiega quale incidenza avrebbe sulle pretese fatte valere dall'istante in relazione a un altro procedimento penale;
che di conseguenza, il reclamo va dichiarato inammissibile nella composizione a giudice unico (art. 48*b* lett. a n. 2 LOG);
che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di ripetibili all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
–; – avv..
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Onsernone.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.