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16.2016.30 • TRAC TI 16.2016.30 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Cost Recovery Dispute

Numero d'incarto 16.2016.30
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a civil court decision that ordered them to pay the opposing party half of the latter's legal costs incurred during a previously abandoned criminal proceeding concerning property damage and animal mistreatment. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on April 27, 2016, after the thirty-day deadline, which expired on April 18, 2016, even accounting for a statutory suspension period, and the appellant failed to request a reinstatement of the deadline. Consequently, the court declared the appeal non-examinable, but exceptionally waived the imposition of court fees due to the appellant's lack of legal counsel and understanding.

Regesto Legislator

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Art. 212 cpv. 1 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 143 cpv. 1 CPC, Art. 143 pag, Art. 148 CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Cost Recovery Dispute: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on April 27, 2016, after the thirty-day deadline, which expired on April 18, 2016, even accounting for a statutory suspension period, and the appellant failed to request a reinstatement of the deadline. Consequently, the court declared the appeal non-examinable, but exceptionally waived the imposition of court fees due to the appellant's lack of legal counsel and understanding.

Parole chiave

Generato dall'IA
deposito tardivo recupero dei costi spese legali causa civile precetto esecutivo utile Risarcimento danni - ricevibilità del reclamo - reclamo tardivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48*b* lett. a n. 2 LOG

Used to declare the appeal inadmissible due to tardiness.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the basis for the exceptional waiver of court costs due to the appellant's lack of legal knowledge and representation.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for allocating court costs, although an exception was made in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 16.2016.30 · Lugano 23 maggio 2016/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 27 aprile 2016 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 3 marzo 2016 del Giudice di pace del circolo di Onsernone nella causa n. 02/15 (risarcimento danni) promossa con istanza del 25 settembre 2015 da

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che con decreto del 17 novembre 2014 il Procuratore pubblico __________ ha abbandonato il procedimento penale nei confronti di __________ e CO 1 per i reati di danneggiamento e di maltrattamento di animali aperto in seguito alla querela penale sporta il 24 luglio 2014 da RE

1 (inc. ABB 1112/2014);

che il reclamo presentato il 27 novembre 2014 da RE 1 contro il citato decreto d'abbandono è stato respinto dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello con decisione del 2 febbraio 2015 (inc. 60.2014.399);

che con istanza del 25 settembre 2015 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del Circolo di Onsernone, chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 1338.15 oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2015, corrispondenti alla metà dei costi legali sopportati in relazione al procedimento penale in questione;

che statuendo il 3 marzo 2016, il Giudice di pace ha accolto l'istanza, condannando la convenuta a pagare all'istante fr. 1338.15 oltre interessi del 5% dal 12 settembre 2015 e ponendo a suo carico gli oneri processuali di fr. 100.–;

che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 aprile 2016;

che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto: che le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.

321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212);

che nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 4 marzo 2016 (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________);

che iniziato a decorrere il giorno successivo, il termine d'impugnazione è rimasto sospeso dal 20 marzo 2016 al 3 aprile 2016 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), ha ripreso a decorrere il 4 aprile 2016 ed è giunto a scadenza il 18 aprile 2016;

che al più tardi entro il 18 aprile 2016 la convenuta avrebbe dovuto pertanto consegnare il proprio rimedio giuridico al Tribunale d'appello oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 143 cpv.

1 CPC; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 143 pag. 600; sentenza CCR inc. 16.2012.8);

che essa ha tuttavia consegnato il proprio memoriale alla posta di __________ il 27 aprile 2016 (cfr. data del timbro di spedizione sulla busta d'invio raccomandato);

che, di conseguenza, il reclamo si rivela tardivo, senza per altro che l'interessata abbia postulato un'eventuale restituzione del termine ai sensi dell’art. 148 CPC;

che in circostanze del genere il reclamo sfugge dunque a ogni disamina e va dichiarato inammissibile nella composizione a giudice unico (art. 48*b* lett. a n. 2 LOG);

che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

–; – avv..

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Onsernone.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.