Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2015.81 • TRAC TI 16.2015.81 Generato dall'IA

Appeal Regarding Cost Allocation After Dismissal of Defective Product Claim

Numero d'incarto 16.2015.81
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appeal challenged the allocation of legal costs from a lower court decision that dismissed a claim seeking a refund for a defective television. The appellant argued that since the main claim against them was rejected, they should not have been ordered to pay the costs according to the general rule of the losing party bearing the expense. The appellate court reasoned that although the lower court cited the wrong legal basis, its decision to allocate costs to the appellant was justified under the equity provision of the procedural code, as the initial fault related to the seller's inability to remedy a simple setting issue, which provided the claimant with a good-faith reason to litigate, leading the appellate court to dismiss the appeal and, exceptionally, waive the recovery of appeal costs due to the appellant's lack of legal representation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Appeal Regarding Cost Allocation After Dismissal of Defective Product Claim: The appellant argued that since the main claim against them was rejected, they should not have been ordered to pay the costs according to the general rule of the losing party bearing the expense. The appellate court reasoned that although the lower court cited the wrong legal basis, its decision to allocate costs to the appellant was justified under the equity provision of the procedural code, as the initial fault related to the seller's inability to remedy a simple setting issue, which provided the claimant with a good-faith reason to litigate, leading the appellate court to dismiss the appeal and, exceptionally, waive the recovery of appeal costs due to the appellant's lack of legal representation.

Parole chiave

Generato dall'IA
ripartizione delle spese recupero dei costi onorari legali precetto esecutivo motivi validi legittimazione a ricorrere Reclamo contro il dispositivo sulle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Used to exceptionally waive the collection of procedural costs due to the appellant's lack of legal knowledge and absence of counsel.

art. 107 cpv. 1 CPC

Used by the lower court to distribute judicial costs based on equity, which the appellate court upheld.

art. 106 cpv. 1 CPC

Mentioned in the reasoning section as the standard rule for costs (based on losing party) which was set aside by the court for the costs of the appeal procedure.

art. 106 cpv, 1 CPC

Mentioned as the general rule that costs should follow the event, but waived by the court in this instance.

art. 95 a 98 LTF

Listed as potential grounds for an appeal to the Federal Tribunal, but not used in the final orders of this decision.

art. 72 e 74 LTF

Listed as provisions governing the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal, but not used in the final orders of this decision.

art. 74 cpv. 2

Listed as a condition for appeal to the Federal Tribunal concerning a matter of fundamental legal importance, but not used in the final orders of this decision.

art. 76 LTF

Listed as governing the standing to appeal to the Federal Tribunal, but not used in the final orders of this decision.

art. 116 LTF

Listed as the provision under which a subsidiary constitutional appeal is admissible, but not used in the final orders of this decision.

art. 113 LTF

Listed as the provision governing the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, but not used in the final orders of this decision.

art. 115 LTF

Listed as governing the standing to file a subsidiary constitutional appeal, but not used in the final orders of this decision.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2015.81 · Lugano 27 novembre 2015/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo 20 novembre 2015 presentato da

RE 1

contro la sentenza 12 novembre 2015 del Giudice di pace del circolo delle Isole nella causa n. SE 11/2014 (compravendita) promossa con istanza 17 dicembre 2014 da

CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che con decisione del 12 novembre 2015 il Giudice di pace del circolo delle isole ha respinto un'istanza di CO 1 volta a ottenere da RE 1 il pagamento di fr. 1998.– “corrispondenti al prezzo da lui pagato per un televisore risultato difettoso”;

che contestualmente la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese peritali di fr. 440.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità d'inconvenienza di fr. 100.–;

che contro il dispositivo sulle spese giudiziarie RE 1 è insorto a questa Camera chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di addebitarle alla controparte;

che non sono state chieste osservazioni al reclamo;

e considerando

in diritto: che, in concreto, il Giudice di pace ha addebitato le spese giudiziarie al convenuto, richiamando il principio dell'art. 106 cpv. 1 CPC;

che secondo tale norma, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente;

che a ragione quindi il reclamante fa valere di non essere risultato soccombente, giacché l'istanza di CO

1 è stata respinta;

che, nondimeno, dalla sentenza impugnata risulta con ogni evidenza come l'indicazione della norma di legge si riconduca a un palese errore di scrittura;

che, in effetti, il primo giudice ha addebitato le spese giudiziarie al convenuto, poiché “non è stato in grado di aggiornare il televisore e non ne sarebbe stato direttamente capace visto il contenuto delle sua raccomandata ... e la sua mail...”;

che con tale argomentazione, non contestata dal reclamante, il Giudice di pace ha prescisso dai principi della soccombenza e ha ripartito le spese giudiziarie secondo equità come previsto dall'art. 107 cpv. 1 CPC;

che così decidendo il primo giudice non è incorso in un'errata applicazione del diritto ove si pensi che a fronte di un “difetto causato da un semplice problema di impostazione da cambiare senza spostamento del televisore”, l'istante vista la posizione del convenuto aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;

che nelle circostanze descritte il reclamo deve essere respinto, ciò che rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo;

che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv, 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di indennità all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.