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16.2015.7 • TRAC TI 16.2015.7 Generato dall'IA

Assignment of Litigious Claim: Substitution of Parties and Validity of Initial Authorization to Sue

Numero d'incarto 16.2015.7
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party, which acquired a debt claim against a municipality through assignment after an enforcement order was opposed, appealed a lower court's decision that dismissed its subsequent collection action, arguing the lower court erred by holding that the authorization to sue, granted to the original creditor, was non-transferable and that the claim assignment changed the case parties, thus violating conciliation procedure obligations. The appellate court reasoned that under procedural law concerning the alienation of the litigious object during the process, the assignee legally substituted the assignor, taking the case as it stood, and that the initial authorization to sue was thus valid for the successor, meaning the lower court committed a legal error by rejecting the petition on the basis of invalid party change rather than proceeding to the merits, thus the appeal was granted and the case was remanded.

Regesto Legislator

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Art. 41 CO, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 145 cpv. 1 lett. c CPC, Art. 320 CPC, Art. 9 Cost, Art. 83 cpv. 1 CPC; Assignment of Litigious Claim: Substitution of Parties and Validity of Initial Authorization to Sue: The appellate court reasoned that under procedural law concerning the alienation of the litigious object during the process, the assignee legally substituted the assignor, taking the case as it stood, and that the initial authorization to sue was thus valid for the successor, meaning the lower court committed a legal error by rejecting the petition on the basis of invalid party change rather than proceeding to the merits, thus the appeal was granted and the case was remanded.

Parole chiave

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cessione del credito autorizzazione ad agire sostituzione nell'obbligazione credito in esecuzione decisioni incidentali decisione d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 134 II 246
Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid.
DTF 140 III 19
fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid.
DTF 140 III 266
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 83 cpv. 1 CPC

The court implicitly used this article as the basis for allowing the substitution of a party (the claim assignment) during the process, which was the main ground for annulling the lower court's decision.

art. 164 CO

The court cited this article to establish the right of the original creditor to assign their claim to another party.

art. 170 cpv. 1 CO

The court cited this article to establish that the assignment of the claim includes its accessories and privileges.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This provision was cited to waive the collection of judicial costs due to the grounds for annulling the judgment.

art. 107 cpv. 2 CPC

This provision was cited in relation to the non-assignment of indemnity (costs) because the opposing party did not submit observations on the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2015.7 · Lugano 11 maggio 2015/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 21 gennaio 2015 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 22 dicembre 2014 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa n. C14-008 (contratto d'appalto) promossa con petizione (“istanza”) del 14 novembre 2014 da

CO 1 (rappresentato dal Municipio);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il 27 agosto 2014 la società in nome collettivo K__________, rappresentata dalla società cooperativa RE 1, ha fatto notificare al Comune di CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 2829.60 oltre interessi al 5% dal 18 aprile 2014 e di fr. 100.–, indicando quali titoli di credito: “1) l'offerta del 19.06.2013 (aggiornata dal 17.04.2014) e rel. conferma Sig. __________

del 25.06.2013 per fornitura flyer __________” e “2) Indennità art. 41 CO”, a cui l'escusso ha interposto opposizione.

B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire il 24

ottobre 2014 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso, il 3 novembre 2014 K__________ ha ceduto il suo credito nei

confronti del Comune di CO 1 alla propria rappresentante. Con petizione (“istanza”) del 14 novembre 2014 RE 1 ha convenuto davanti al medesimo giudice il Comune di CO 1 per ottenere il pagamento di fr. 2829.60 più interessi al 5% dal 18 aprile 2014, così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza dell'11 dicembre 2014, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'azione sulla scorta di un memoriale scritto. In una replica

spontanea del giorno successivo l'attrice ha ribadito il suo punto di vista. Statuendo il 22 dicembre 2014 il Giudice di pace ha respinto

la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– a carico dell'attrice.

C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 gennaio 2015 inteso a ottenere l'annullamento del giudizio impugnato e la riforma dello stesso nel senso di accogliere la sua azione. In via subordinata essa postula

il rinvio degli atti al Giudice di pace per un nuovo giudizio. Invitato a presentare osservazioni al reclamo, il Comune di CO

1 è rimasto silente.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 27 dicembre 2014, durante le ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), sicché il reclamo, introdotto il 21 gennaio 2015 (cfr. timbro sulla busta d'invio raccomandato) è tempestivo.

2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in odo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione

esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei

fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3. Il Giudice di pace, accertato che l'autorizzazione ad agire era stata rilasciata alla K__________ e non all'attrice, ha stabilito che “l'autorizzazione ad agire in quanto tale non può essere "ceduta" poiché così facendo si violerebbe l'obbligo del tentativo di conciliazione previsto dalla procedura essendo le parti al processo diverse da quelle iniziali per la quale essa è stata rilasciata”. Ciò posto, ha respinto la petizione.

4. La reclamante rimprovera al primo giudice una violazione dell'art. 83 cpv. 1 CPC e degli articoli

164 e 170 CO.

a) In virtù dell'art. 62 cpv. 1 CPC, quando la procedura decisionale dev'essere preceduta da un tentativo di conciliazione (art. 197 CPC), la pendenza della causa inizia dal deposito dell'istanza di conciliazione. La litispendenza definisce in particolare l'oggetto del processo e le parti allo stesso, delle modifiche successive essendo possibili soltanto alle condizioni restrittive previste dall'ordinamento processuale. Così, di principio, il processo persiste tra le parti originarie e i fatti che si producono dopo l'inizio della litispendenza sono ininfluenti sulla determinazione delle stesse. Una sostituzione di una parte nel corso del procedimento può avvenire soltanto con il consenso della parte avversa (art. 83 cpv. 4 prima frase CPC), fatti salvi i casi di alienazione dell'oggetto litigioso (art. 83 cpv. 1 CPC) e delle disposizioni speciali di legge in materia di successione legale (art. 83 cpv. 4 seconda frase CPC) (sentenza del Tribunale federale 4A_385_2014 del 29 settembre 2014, consid. 4.1).

b) Per quanto riguarda l'alienazione dell'oggetto litigioso, l'art. 83 cpv. 1 CPC dispone che se quest'ultimo è alienato durante il processo, l'acquirente può subentrare nel processo al posto dell'alienante. “Oggetto litigioso” può essere una cosa, ma anche un rapporto giuridico. “Alienazione” inoltre non significa solo vendita o cessione, ma qualsiasi mutamento di condizione giuridica che riguardi la titolarità del bene o la qualità di avente diritto o di obbligato (I CCA, sentenza inc. 11.2012.96 del 21 ottobre 2014, consid. 1 con riferimenti a Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 8 ad art. 83; Graber/Frei in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 5 e 6 ad art. 83). Il

subentrante riprende il processo nello stato in cui si trova (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 83; Trez­zini in: Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 83 pag. 317).

c) Nella fattispecie, il 3 novembre 2014 la K__________ ha ceduto a RE 1 la pretesa vantata nei confronti del Comune di CO

1. Ora, secondo l'art. 164 cpv. 1 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. Per la validità della cessione si richiede la forma scritta (art. 165 cpv. 1 CO). Secondo l'art. 170 cpv. 1 CO la cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente. Ne discende che la cessionaria ha acquisito così la titolarità della pretesa e con essa la facoltà di subentrare nella causa introdotta dall'alienante del credito allo stato in cui si trovava, vale a dire quello della procedura decisionale (art. 197 CPC).

d) Premesso ciò, RE 1 è subentrata in causa alla K__________ senza che necessitasse l'autorizzazione del convenuto. Poco importa che la sostituzione di parte sia intervenuta tra il rilascio dell'autorizzazione ad agire e l'introduzione dell'istanza, tale facoltà potendo intervenire durante il processo, ovvero dall'inizio della pendenza della causa che corrispondente al deposito dell'istanza di conciliazione (art. 62 cpv. 1 CPC: cfr. Graber/Frei, op. cit., n. 21 ad art. 83; Schwander in: Sutter-Somm/Hasen­böh­ler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edi­zione, n. 18 ad art. 83). Del resto, ove la sostituzione di parte avvenga tra la fine della procedura di conciliazione ma prima del rilascio dell'autorizzazione ad agire, la conciliazione non deve essere ripetuta (Domej in: Ober­hammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 8 ad art. 83). Se ne conclude, nelle circostanze descritte, che il Giudice di pace è incorso in un errore di diritto ritenendo che nel corso del processo le parti non possano subire delle modifiche. Ciò posto, il reclamo dev'essere accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio degli atti al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio.

5. La sentenza odierna

impone una chiosa d'ordine giuridico, ricordando, a futura memoria, che la sanzione della mancata conciliazione obbligatoria è l'irricevibilità della petizione

e non il suo rigetto nel merito, l'azione potendo, infatti, essere riproposta, previo espletamento del tentativo di conciliazione e rilascio da parte dell'autorità di conciliazione dell'autorizzazione ad agire (Trezzini in: op. cit., art. 199 pag. 910 e 911).

6. In considerazione dei motivi di annullamento del giudizio impugnato si prescinde dal prelievo di spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle già per il fatto che l'opponente, che non ha formulato osservazioni al reclamo, non può essere considerato soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace, affinché proceda nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.