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16.2015.68 • TRAC TI 16.2015.68 Generato dall'IA

Employer Reimbursement Claim for Employee Meals Dismissed Due to Lack of Proof and Delay

Numero d'incarto 16.2015.68
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellant, a former employer, sought reimbursement from a former employee for 340 meals allegedly consumed during the employment, amounting to CHF 3,400, but the lower court dismissed the claim, finding the employer failed to prove the exact number of meals consumed and noting that the employer had never deducted meal costs from the salary over two years. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the employer failed to demonstrate a manifestly erroneous finding of fact regarding the quantity of meals, and further concluding that the employer's failure to seek reimbursement monthly or over short periods implied that the claim was extinguished by compensation or tacit renunciation when pursued globally only after the employment ended.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 29 CCNL, Art. 7 OAVS, Art. 29 cpv. 1 CCNL, Art. 114 lett. c CPC; Employer Reimbursement Claim for Employee Meals Dismissed Due to Lack of Proof and Delay: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the employer failed to demonstrate a manifestly erroneous finding of fact regarding the quantity of meals, and further concluding that the employer's failure to seek reimbursement monthly or over short periods implied that the claim was extinguished by compensation or tacit renunciation when pursued globally only after the employment ended.

Parole chiave

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rimborso delle spese violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro riscossione di prestazione indennità di buonuscita rinuncia a pretese di salario contratto di ristorazione Lavoro - CCNL alberghiero - accordo riguardante il vitto

Disposizioni normative citate

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Art. 321 cpv. 1 CPC
Cited to establish the admissibility and timeliness of the appeal.
Art. 320 CPC
Cited to define the grounds for the appeal (erroneous application of law or manifestly erroneous finding of facts).
Art. 29 CCNL
La reclamante rimprovera al Vice Giudice di pace di avere considerato che essa aveva in sintesi rinunciato a dedurre i pasti consumati dalla dipendente, anziché stabilire che essi erano delle prestazioni onerose che ella doveva pagare in virtù dell'art. 29 CCNL e della clausola n.
Art. 7 OAVS
Le prestazioni non comprese dal datore di lavoro nel salario lordo determinante ai sensi dell'art. 7 OAVS (salario in natura) o le prestazioni
Art. 29 cpv. 1 CCNL
L'art. 29 cpv. 1 CCNL prevede che se non esiste alcun accordo scritto sul vitto e l'alloggio, per le prestazioni effettivamente percepite si applicano le tariffe minime stabilite dall' amministrazione federale delle contribuzioni.
Art. 114 lett. c CPC
Cited to explain that proceedings in labor disputes are generally free of charge.
Art. 115 CPC
Cited as the procedural basis for exceptions to the general rule of free proceedings in case of litigious temerity, although not found to apply here.
Art. 106 cpv. 1 CPC
Cited to order the appellant to pay an adequate indemnity to the respondent.

Giurisprudenza citata

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DTF 140 III 266
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 cpv. 1 CPC

Cited to establish the admissibility and timeliness of the appeal.

art. 320 CPC

Cited to define the grounds for the appeal (erroneous application of law or manifestly erroneous finding of facts).

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited to order the appellant to pay an adequate indemnity to the respondent.

art. 114 lett. c CPC

Cited to explain that proceedings in labor disputes are generally free of charge.

art. 115 CPC

Cited as the procedural basis for exceptions to the general rule of free proceedings in case of litigious temerity, although not found to apply here.

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Testo completo

Incarto n. 16.2015.68 · Lugano 26 febbraio 2018/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 2 ottobre 2015 presentato dalla

RE 1

contro la decisione emessa il 1° settembre 2015 dal Vice Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa 0001-2014-O (lavoro) da lei promossa con petizione del 6 gennaio 2014 nei confronti di

CO 1 (rappresentata dal PA 1 );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A.La

__________ Sagl, società che gestiva l'omonimo esercizio pubblico a __________, ha assunto CO 1 come cameriera dal 1° marzo 2011 con

un grado di occupazione del 40% e un salario lordo mensile di fr. 1353.–. Dal 1° settembre 2011 il grado di occupazione della lavoratrice

è passato al 100% e il suo stipendio lordo mensile a fr. 3383.–. Le parti hanno adottato quale contratto il testo del “contratto di lavoro indeterminato

per collaboratori a tempo pieno o part-time con salario mensile” edito dall'Ufficio di controllo del contratto collettivo di

lavoro (CCNL) dell'industria alberghiera e della ristorazione, che prevede per quanto non regolato dallo stesso, l'applicazione del CCNL del 2010 e della legislazione svizzera sul diritto del lavoro. Le parti non hanno stabilito alcuna deduzione salariale per il vitto e nel corso del rapporto di lavoro la datrice di lavoro non ha mai dedotto dal salario della lavoratrice dei costi per il vitto. CO 1 è stata licenziata con effetto al 31 maggio 2013. Il 2 settembre 2013 la __________ Sagl ha mutato la propria ragione sociale in RE 1.

Il

13 febbraio 2014 quest'ultima società ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona per ottenere l'incasso di fr. 3400.– più interessi al 5% dal 6 ottobre 2013, indicando quale causa dell'obbligazione “indennizzo per la totalità dei pranzi consumati dalla sig. ra CO 1 (340) nel corso della sua attività quale dipendente presso lo Snack-Bar in gestione dalla ns Società”, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 6 gennaio 2014 la RE 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Giubiasco per ottenere da CO 1 il pagamento di fr. 3400.– oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2013, importo corrispondente a un indennizzo per i 340 pasti consumati dalla lavoratrice nell'esercizio pubblico dell'attrice. Nelle sue osservazioni del 18 febbraio 2014 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza dell'11 aprile 2014 le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Esperita l'istruttoria esse hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte del 30 marzo 2015 e del

3 giugno 2015 nelle quali hanno riaffermato i rispettivi punti di vista. Statuendo il 1° settembre 2015 il Vice Giudice di pace ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 296.– sono state poste a carico dello Stato del Cantone Ticino.

C. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del

2 ottobre 2015, chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 24 novembre 2015 CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto all'attrice il 2 settembre 2015, sicché il reclamo, introdotto il 2 ottobre 2015, è tempestivo.

2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i

fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omes­so, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla ba­se degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insosteni­bili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3. Il Vice Giudice di pace ha accertato che [secondo la clausola n. 18 del contratto concluso dalle parti] in assenza di accordi scritti diversi in materia di vitto e alloggio valgono le detrazioni minime stabilite dall'amministrazione federale delle contribuzioni che prevedono fr. 10.– per ogni pasto. Per il primo giudice, l'attrice non ha tuttavia dimostrato che la convenuta abbia effettivamente consumato 340 pasti nell'esercizio pubblico da lei gestito nel corso dei 27 mesi in cui vi aveva lavorato. A suo parere le deposizioni del cuoco __________ Z__________ e della cameriera __________ A__________, divergenti tra loro, non permettevano di accertare gli accordi tra le parti in merito al vitto né “quali pasti siano stati serviti” alla convenuta. Egli ha inoltre accertato che nel conteggio del salario mensile rilasciato alla dipendente, l'attrice non aveva mai dedotto dal salario lordo dei costi per il vitto sicché la rivendicazione dell'attrice è avvenuta in modo globale unicamente dopo la fine del rapporto di lavoro. Se non che, egli ha soggiunto, l'attrice avrebbe invece dovuto procedere in modo diligente e chiedere mensilmente o su brevi periodi gli eventuali indennizzi per i pranzi, ciò che avrebbe permesso di tutelare i suoi interessi e quelli della dipendente. Ciò posto, ritenuto che “la pretesa dell'attrice non ha trovato riscontro oggettivo nelle risultanze istruttorie”, il Vice Giudice di pace ha concluso che gli indennizzi chiesti dall'attrice siano stati “estinti per compensazione o per tacita rinuncia”, donde la reiezione della petizione.

4. La reclamante rimprovera al Vice Giudice di pace di avere considerato che essa aveva in sintesi rinunciato a dedurre i pasti consumati dalla dipendente, anziché stabilire che essi erano delle prestazioni onerose che ella doveva pagare in virtù dell'art. 29 CCNL e della clausola n. 18 contemplata in entrambi i

contratti del 28 febbraio e dell'8 settembre 2011 da lei sottoscritti. Essa assevera che se il vitto fosse stato gratuito, esso sarebbe

dovuto essere considerato una prestazione in natura e avrebbe dovuto fare parte del salario determinante sul quale avrebbero dovuto essere pagati i contributi dell'AVS oltre a doverne considerare il valore ai fini dell'IVA. La reclamante ritiene inoltre che la testimonianza di __________ A__________, sua ex dipendente e amica della convenuta, non sia attendibile perché essa lavorava dalle 16.30 alle 21.00 e non poteva quindi avere visto la convenuta pranzare, mentre quella fornita da __________ Z__________, cuoco e gestore dello snack bar, il quale ha dichiarato che la convenuta consumava regolarmente i pasti da lui cucinati e solo eccezionalmente si portava il cibo da casa, dev'essere considerata veritiera.

a) L'art. 13 cpv. 1 del Contratto collettivo di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione svizzera prevede tra le possibili deduzioni salariali le spese per il vitto e l'alloggio. Ove opti per una tale detrazione “il datore di lavoro è tenuto a dedurre dal salario i costi di vitto e alloggio a norma dell'art. 29 CCNL. Le prestazioni non comprese dal datore di lavoro nel salario lordo determinante ai sensi dell'art. 7 OAVS (salario in natura) o le prestazioni

in natura per le quali è stata scelta un'aliquota inferiore a quella stabilita dall'amministrazione federale delle contribuzioni sono elementi del salario

rilevanti dal punto di vista delle assicurazioni sociali. Su tali elementi in natura del salario sono dovuti mensilmente i contributi alle assicurazioni sociali. A posteriori tali prestazioni in natura non possono più essere incassate o compensate con altre pretese del collaboratore derivanti dal rapporto di lavoro” (Commentario del CCNL, stato 1° gennaio 2012, prima edizione, pag. 31). Le deduzioni per il vitto comprendono l'imposta sul valore aggiunto dell'8%.

L'art. 29 cpv. 1 CCNL prevede che se non esiste alcun accordo scritto sul vitto e l'alloggio, per le prestazioni effettivamente percepite si applicano le tariffe minime stabilite dall' amministrazione federale delle contribuzioni. “Per principio, vanno conteggiati solo i pasti effettivamente consumati, ciò vale anche per il calcolo delle deduzioni forfetarie. Durante le vacanze, in caso di malattia, infortunio, ecc. sono ridotte anche le deduzioni forfetarie, salvo se c'è una convenzione scritta con l'accordo del collaboratore” (Commentario relativo al CCNL, op. cit., pag. 67).

b) In concreto, __________ Z__________, cuoco e gerente dell'esercizio pubblico, ha dichiarato che la convenuta consumava quasi regolarmente i pasti “ad eccezione delle volte che occasionalmente portava [il cibo] direttamente da casa; i pasti erano quasi regolarmente dei pasti caldi tipo piadine o altro” (deposizione del 18 dicembre 2014, verbali pag. 1 risposta 1) e ha soggiunto che “nessuno segnava le volte che la signora CO 1 pranzava con cibi del bar; segnalava alla signora L__________ unicamente le volte che la signora portava i cibi da casa” (verbali pag. 2 risposta 12). Se non che, anche se si considera solo tale deposizione, ciò non basta per dimostrare quanti pasti la dipendente ha consumato e tantomeno che essa ha consumato 340 pasti nei 27 mesi durante i quali ha lavorato nell'esercizio pubblico dell'attrice, ovvero la pretesa di quest'ultima. Ne segue che la conclusione del Vice Giudice di pace secondo cui la RE 1 non ha provato il consumo da parte della convenuta di 340 pasti non può dirsi errata e già per questo motivo il reclamo è destinato all'insuccesso. Comunque sia, quand'anche il numero di pasti effettivamente consumati dalla convenuta fosse stato dimostrato dall'attrice, l'esito del giudizio – come si vedrà qui di seguito – non muterebbe.

c) In concreto, le parti non hanno previsto alcun accordo scritto riguardante il vitto sicché per i pasti effettivamente consumati dalla dipendente erano applicabili le tariffe stabilite dall'amministrazione federale delle contribuzioni, che negli anni 2011/2013 prevedevano un importo di fr. 10.– per ogni pasto (clausola n. 18 del contratto e art. 29 cpv. CCNL). La convenuta sostiene però che le disposizioni contrattuali riguardanti il vitto non erano imperative e che in deroga al contratto individuale inizialmente concluso tra le parti è subentrato “un accordo tacito nel senso che i pasti, limitati per lo più a dei toast,

venivano consumati, quantunque occasionalmente, durante l'orario di lavoro e a titolo gratuito” (verbale dell'11 aprile 2014). Per la reclamante, invece, non è

mai stata sua intenzione concedere gratuitamente i pasti alla convenuta.

Se non che, la reclamante non spiega perché essa non abbia mai conteggiato i pasti effettivamente consumati e non li abbia dedotti mensilmente dal salario della dipendente. Il fatto che per più di due anni di lavoro essa non abbia mai chiesto il pagamento dei pasti non rende manifestamente insostenibile la conclusione del primo giudice secondo cui la rivendicazione, “avvenuta in modo globale unicamente dopo la fine del rapporto di lavoro”, si è “estinta per compensazione o per tacita rinuncia”. Non si disconosce che il datore di lavoro sia tenuto a indicare nel certificato di salario le prestazioni accessorie al salario di cui ha beneficiato il dipendente quali il vitto gratuito (n. 2.1). Il fatto che, in concreto, nel certificato di salario rilasciato alla convenuta l'attrice non abbia indicato alcuna prestazione accessoria al salario (doc. D) non è sufficiente per sostanziare un'errata applicazione del diritto da parte del primo giudice, la questione riguardando semmai il datore di lavoro con l'amministrazione cantonale delle contribuzioni. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.

5. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà alla resistente, un'adeguata indennità (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano oneri processuali. La reclamante rifonderà alla resistente un'indennità di fr. 100.–.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.