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16.2015.51 • TRAC TI 16.2015.51 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to Deposit Judicial Costs

Numero d'incarto 16.2015.51
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court decision that ordered them to pay a specific sum plus interest and fees, arguing they were not summoned to a hearing and offering a partial payment; however, the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required advance for judicial costs even after being granted an extension, leading the court to dismiss the appeal without examining the merits, although it exceptionally waived the imposition of procedural costs and counterparty indemnities.

Regesto Legislator

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Art. 101 cpv. 3 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Deposit Judicial Costs: accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese giudiziarie presunte nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame (art.

Parole chiave

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anticipo delle spese versamento dell'anticipo delle spese citazione a comparire decisione parziale decisioni incidentali ripetibili Reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 101 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning indicating that the appeal is rejected because the required advance payment for costs was not made.

art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC

Cited in the reasoning regarding the potential attribution of procedural costs due to the inadmissibility of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2015.51 · Lugano 8 ottobre 2015/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 6 agosto 2015 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 24 giugno 2015 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa 0026-2015-t promossa con istanza del 2 giugno 2015 dalla CO 1;

premesso che con decisione del 24 giugno 2015 il Giudice di pace del circolo di Giubia­sco ha obbligato la RE 1 a versare alla CO 1 fr. 1518.20 oltre interessi, spese esecutive (fr. 73.30) e spese d'incasso (fr. 150.–), ha rigettato per tale importo l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'Ufficio esecu­zioni e fallimenti di Bellinzona e ha posto la tassa di giustizia di fr. 172.– a carico della RE 1, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 80.–;

constatato che il 5 agosto 2015 la RE 1 si è rivolta alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco, dolendosi di non essere stata convocata a nessuna udienza e asserendo di essere disposta a versare fr. 800.–;

preso atto che l'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza;

ricordato che con ordinanza del 17 agosto 2015 la reclamante è stata invitata a deposi­tare entro il 2 settembre 2015, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 200.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale d'appello, introiti AGITI;

rammentato che visto il mancato versamento con ordinanza del 15 settembre 2015 alla reclamante è stato impartito un ultimo termine fino al 28 settembre 2015 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

osservato che il plico raccomandato contenente quest'ultima ordinanza è stato ritirato il

18 settembre 2015 allo sportello postale dalla reclamante (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________), la quale però non ha versato nulla nel ter­mine fissato;

accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese giudiziarie presunte nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame (art.

101 cpv. 3 CPC);

posto che l'irricevibilità del reclamo comporterebbe l'addebito delle spese processuali alla reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso speci­fico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;

stabilito inoltre che non si giustifica attribuire indennità alla controparte, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni;

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.