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16.2015.34 • TRAC TI 16.2015.34 Generato dall'IA

Employee Sick Leave Extends Notice Period for Final Wages

Numero d'incarto 16.2015.34
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellant, an employee whose employment contract was terminated with effect at the end of the month following a September notice, appealed a lower court decision that denied his claim for wages corresponding to the following month, arguing that four days of sick leave in October should have suspended and extended the notice period under applicable labor code provisions. The appellate court reasoned that under the relevant statute, which suspends the notice period during incapacity due to illness and extends the termination date to the next fixed due date if the original end date does not coincide, the notice period was indeed suspended for four days, causing the contract to legally extend to the last day of the following month, thereby entitling the employee to the salary for that month.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 9 Cost, Art. 327 cpv. 2 lett. b CO, Art. 114 lett. c CPC, Art. 115 CPC; Employee Sick Leave Extends Notice Period for Final Wages: The appellate court reasoned that under the relevant statute, which suspends the notice period during incapacity due to illness and extends the termination date to the next fixed due date if the original end date does not coincide, the notice period was indeed suspended for four days, causing the contract to legally extend to the last day of the following month, thereby entitling the employee to the salary for that month.

Parole chiave

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congedo di malattia termine di disdetta cessazione d'impiego termine di controllo portata della legge del contratto prolungamento dell'orario di lavoro

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 134 II 246
Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid.
DTF 140 III 19
con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid.
DTF 140 III 266
DTF 134 III 354
Employee Termination Date Calculation in Pregnancy Protection Period
DTF 132 III 406
Failure to Notify Collective Dismissal and Extension of Employment Relationship
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 336c cpv. 2 e 3 CO

This provision was the primary legal basis used to find that the termination date was erroneously calculated by the lower court, leading to the acceptance of the claim.

art. 327 cpv. 2 lett. b CO

Cited as the procedural ground allowing the appellate court to rule on the merits of the case directly after accepting the appeal.

art. 102 cpv. 2 e 339 cpv. 1 CO

Used in conjunction with case law to determine the date from which interest on the awarded salary claim began to accrue (default interest).

art. 95 cpv. 3 lett. b CPC

Cited to justify awarding the appellant an equitable indemnity for costs/attorney's fees incurred at the appeal level.

art. 114 lett. c CPC

Cited to confirm that the procedure for labor law actions is generally free of court fees, unless bad faith is present.

art. 321 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to confirm the appeal was timely filed against the simplified procedure decision.

art. 320 CPC

Cited to establish the scope of review available in the appeal process (erroneous application of law or manifestly incorrect fact-finding).

art. 68 cpv. 2 lett. d CPC

Cited in the reasoning concerning the entitlement of the appellant to an equitable indemnity for costs because they were represented by a professionally qualified representative.

art. 115 CPC

Cited to confirm that court fees were not charged because there was no evidence of procedural temerity.

art. 95 cpv. 3 lett. b CPC

Cited in the final decision (Order II) for the reimbursement of appeal costs.

art. 114 lett. c CPC

Cited in the reasoning concerning the allocation of court fees in labor disputes.

art. 95 cpv. 3 lett. b CPC

Cited in Order II regarding the allocation of first-instance costs based on the outcome.

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Testo completo

Incarto n. 16.2015.34 · Lugano 16 settembre 2015/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 19 maggio 2015 presentato da

RE 1 (rappresentato da RA 1)

contro la decisione emessa il 15 aprile 2015 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 0001-2015-O (contratto di lavoro) promossa con petizione del 20 gennaio 2015 nei confronti di

CO 1 (rappresentata dall'avv. RA 2);

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto: A. Il 31 marzo 2014 RE

1 è stato assunto dalla CO 1 come aiuto metalcostruttore, con uno stipendio lordo di “fr. 20.70 all'ora, più tredicesima mensilità”. Il 26 settembre 2014 il datore di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro a causa di una riorganizzazione interna per il successivo 31 ottobre. La richiesta del dipendente, rimasto inabile al lavoro dal 6 al 9 ottobre 2014, di posticipare la fine del lavoro al 30 novembre 2014, ritenendo posticipata di un mese la fine del contratto, è stata respinta dalla datrice di lavoro.

B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 20 gennaio 2015 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 3960.13 oltre interessi al 5% dal 17 novembre 2014, corrispondenti al

salario lordo del mese di novembre 2014 dedotti gli oneri sociali. All'udienza dell'8 aprile 2015, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto il

rigetto dell'azione. Statuendo il 15 aprile 2015 il Giudice di pace ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 250.– è stata posta a carico dello Stato, mentre l'attore è stato obbligato a rifondere alla convenuta fr. 100.– per ripetibili.

C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2015, chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del

15 giugno 2015 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'attore il 23 aprile 2015, sicché il reclamo, introdotto il 19 maggio 2015, è tempestivo.

2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante

con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo

quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace, premesso che lo scopo dell'art. 336*c* cpv.

2 CO è di garantire al lavoratore un termine di disdetta completo che permetta al lavoratore di trovare un nuovo impiego, ha poi accertato che il 26 settembre 2014 a RE 1 è stata notificata la disdetta del contratto di lavoro con effetto al 31 ottobre 2014, “ossia 35 giorni prima della scadenza”. Egli ha così ritenuto che i quattro giorni di malattia del lavoratore, dal 6 al 9 ottobre 2014, “non hanno precluso la ricerca di un nuovo posto di lavoro essendo questi caduti oltre i 30 giorni di normale disdetta”. Ciò posto, egli ha respinto la petizione.

4. Il reclamante lamenta una violazione dell'art. 336*c* cpv. 2 e 3 CO, dolendosi del fatto che il Giudice di pace, al posto di citare la menzionata base legale, ha citato l'opinione di una parte della dottrina, per di più misconoscendone il senso. Egli rimprovera inoltre al primo giudice di non avere applicato la giurisprudenza del Tribunale federale.

a) Giusta l'art. 336*c* CO dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio (art. 336*c* cpv. 1 lett. b CO). La disdetta data durante tale periodo è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo (art. 336*c* cpv. 2 CO). Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo (art. 336*c* cpv. 3 CO). Secondo la giurisprudenza, il termine di disdetta dell'art. 336*c* cpv. 2 CO deve essere calcolato retroattivamente a partire dalla fine del contratto (CCR, 16.2012.47 del 31 luglio 2013, consid. 4c con riferimenti; v. sentenza del Tribunale federale 4A_89/2011 del 27 aprile 2011 consid. 5; DTF 134 III 354 consid. 2 e 3).

b) In concreto, le parti concordano sul fatto che il termine di disdetta del contratto di lavoro era di un mese. La disdetta è stata notificata il 26 settembre 2014 per la fine del mese di ottobre successivo. Il termine di disdetta (dal 1° ottobre al 30 ottobre 2014) è però rimasto sospeso dal 6 al 9 ottobre 2014 in seguito alla malattia dell'attore (art. 336*c* cpv. 1 lett. b combinato con il cpv. 2 CO), per poi riprendere a decorrere il 10 ottobre 2014 per 26 giorni, corrispondenti al periodo dal 6 al 31 ottobre 2014. Il termine così prolungato è giunto a scadenza il 4 novembre 2014 e, in virtù dell'art. 336*c* cpv. 3 CO, la fine del contratto di lavoro, contrariamente a quanto stabilito dal Giudice di pace, è stata posticipata al

30 novembre 2014 (CCR 16.2012.47 del 31 luglio 2013, consid. 4d con riferimenti). Il fatto quindi di avere giudicato il contratto terminato il 31 ottobre 2014 è frutto di un'errata applicazione dell'art. 336*c* cpv. 2 e 3 CO. Il reclamo deve di conseguenza essere accolto.

5. Accogliendo il reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CO, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. Ora, il lavoratore, che si è offerto di lavorare fino alla fine del contratto (DTF 132 III 406 consid. 2.6), ha diritto allo stipendio del mese di novembre 2014. La pretesa di fr. 3960.13, non contestata dalla convenuta nella sua entità, deve pertanto essere ammessa oltre agli interessi al 5% dal 1° dicembre 2014, il debitore essendo in mora per legge dalla data per la quale le pretese salariali dell'attore erano esigibili, vale a dire nel caso concreto da inizio dicembre 2014 (art. 102 cpv. 2 e 339 cpv. 1 CO; CCC, sentenza inc. 16.2004.69 del 18 gennaio 2005, consid. 10; II CCA, sentenza inc. 12.2009.115 del 27 giugno 2011, consid. 13).

6. La procedura per le azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La resistente, nondimeno, rifonderà al reclamante, rappresentato da un rappresentante professionalmente qualificato ai sensi dell'art. 68 cpv. 2 lett. d CPC, un'equa indennità a titolo di ripetibili (art.

95 cpv. 3 lett. b CPC). L'esito del giudizio impone una diversa ripartizione anche delle indennità di prima sede che seguono la medesima ripartizione.

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1. La petizione è accolta. Di conseguenza, la CO

1 è condannata a pagare a RE 1 fr. 3960.13 netti oltre a interessi al 5% dal 1° dicembre 2014.

2. La tassa di giustizia di fr. 250.– è posta a carico dello Stato. La convenuta rifonderà all'attore fr. 300.– di indennità.

II. Non si prelevano spese processuali. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 150.– per indennità.

III. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.