Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2015.18 • TRAC TI 16.2015.18 Generato dall'IA

Shiatsu Tuition Dispute Appeal Dismissed on Procedural Grounds

Numero d'incarto 16.2015.18
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual who dropped out of a three-year Shiatsu training course after one year, having failed to pay the remaining balance of the CHF 14,900 tuition, appealed a lower court's decision that upheld an enforcement order for the outstanding CHF 4,190. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to adequately substantiate claims of erroneous fact-finding or misapplication of law, having introduced new arguments related to financial hardship that were not raised below, and because proper notification of the hearing was deemed effective under procedural law despite the appellant's absence, rendering her asserted reasons for non-attendance insufficient to warrant review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 9 Cost, Art. 148 CPC, Art. 138 cpv. 1 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Shiatsu Tuition Dispute Appeal Dismissed on Procedural Grounds: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to adequately substantiate claims of erroneous fact-finding or misapplication of law, having introduced new arguments related to financial hardship that were not raised below, and because proper notification of the hearing was deemed effective under procedural law despite the appellant's absence, rendering her asserted reasons for non-attendance insufficient to warrant review.

Parole chiave

Generato dall'IA
notificazione della decisione controllo della procedura motivi di rigore autorizzazione all’esecuzione procedura di ricusazione allegazione motivata Mandato - notificazione giudiziaria (citazione all'udienza)

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 134 II 246
Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid.
DTF 140 III 19
DTF 140 III 266
DTF 138 III 227
le precauzioni per ricevere i documenti processuali a lei destinati (cfr. DTF 138 III 227 consid. 3.1 con riferimenti; RtiD II-2009 pag. 132). In tali circostanze, l'assenza all'udienza del 5 febbraio 2015 non è scusabile.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 48*b* lett. a n. 2 LOG

Used by the court to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the basis for the exceptional waiver of court costs due to the appellant's lack of legal knowledge and representation.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for allocating court costs, although an exception was made in the operative part.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2015.18 · Lugano 27 maggio 2015/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 26 febbraio 2015 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 5 febbraio 2015 dal Giudice di pace supplente del circolo della Navegna nella causa n. SE.2015.2 (mandato) promossa con petizione 16 gennaio 2015 da

titolare della ditta individuale CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il

12 marzo 2010 RE 1 si è iscritta a un corso di formazione di Shiatsu di durata triennale organizzato da __________, titolare della ditta individuale CO 1, il cui costo di fr. 14 900.– era pagabili in 30 rate da fr. 410.– mensili. Dopo un anno dall'inizio del corso, l'allieva ha smesso di frequentare le lezioni, così come di versare gli acconti pattuiti. Sollecitato senza esito il pagamento del saldo della retta, il 24 settembre 2014 CO

1 ha fatto notificare a RE 1 il precet­to e­secutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno per l'incasso di fr. 4190.– oltre interessi al 5% dal

30 novembre 2012, indicando quale titolo di credito: “Contratto per la "Formazione Completa Triennale Shiatsu" del 12.03.2010”, al quale l'e­scussa ha interposto opposizione.

B. Con istanza del 23 ottobre 2014 CO 1 si è rivolta al Giu­dice di pace

del circolo della Navegna, chiedendo il rigetto dell'opposizione al menzionato PE. Il Giudice di pace supplente ha trattato

l'istanza come una richiesta di conciliazione, citando le parti all'udienza del 20 novembre 2014. In tale occasione l'istante ha chiesto al giudice di formulare una proposta di giudizio, mentre la convenuta non è comparsa. Preso atto che la proposta di giudizio formulata il

20 novembre 2014 era stata rifiutata dal­la convenuta il 5 dicembre 2014, il citato giudice ha rilasciato l'11 dicembre 2014 all'istante l'autorizzazione ad agire.

C. Con petizione del 16 gennaio 2015 CO 1 ha chiesto al medesimo giudice di condannare RE 1 al pagamento di fr. 4190.– oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2012 e delle

spese esecutive. All'udienza del 5 febbraio 2015, indetta per la discussione, l'attrice ha ribadito la sua posizione, mentre la

convenuta non si è presentata, il plico raccomandato contenente la citazione essendo ritornato alla Giudicatura di pace.

D. Statuendo il 5 febbraio 2015 il Giudice di pace supplente, in accoglimento della petizione, ha obbligato la convenuta a pagare all'attrice fr. 4190.– oltre interessi del 5% dal 30 novembre 2012, fr. 319.– di “spese e tasse della conciliazione” e fr. 73.– di “spese di precetto”, rigettando in via definitiva l'opposizione al citato PE. La tassa di giustizia di fr. 313.– è stata posta a carico della convenuta.

E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un

reclamo del 26 febbraio 2015 chiedendo che la decisione “venga riveduta”. L'atto non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impu­gna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore liti­gioso inferiore a fr. 10 000.–,

con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è

pervenuta alla convenuta al più presto il 6 febbraio 2015, sicché il reclamo, introdotto il 26 febbraio 2015 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è senz'altro tempestivo.

2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifesta­mente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applica­zione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i

fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.

9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III

19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifesta­mente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una pro­va importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che il costo del corso indicato nel formulario di iscrizione sottoscritto il 26 febbraio 2010 dalla convenuta ammontava a fr. 14 900.– e che, dedotti gli acconti già versati, lo scoperto della retta ascendeva a fr. 4190.–. Egli ha poi considerato che il pagamento di acconti da parte della convenuta costituiva un implicito riconoscimento di debito. Per il primo giudice, infine, con scritto 25 settembre 2014 la

convenuta non aveva contestato l'ammontare del saldo scoperto, ma solo giustificato il mancato pagamento del credito con la sua precaria situazione

finanziaria, donde l'accoglimento della petizione.

4. La reclamante sostiene di non avere potuto partecipare al dibattimento del 5 febbraio 2015, perché “essendo spesso assente da casa per motivi di lavoro” non è riuscita “a ritirare a tempo la raccomandata”. In realtà, non si capisce se l'interessata chieda la restituzione del termine in base all'art. 148 CPC o se l'allegazione è fine a sé stessa.

Sia come sia, dagli atti risulta che il plico raccomandato indirizzato alla convenuta contenente una copia della petizione e la citazione all'udienza fissata per il 5 febbraio 2015 è stato impostato il 22 gennaio 2015, che un tentativo di recapito alla destinataria è avvenuto l'indomani e che lo stesso giorno è stato lasciato un invito di ritiro per l'invio. Nel termine di giacenza di 7 giorni, scaden­te il 30 gennaio 2015, la destinataria non ha ritirato l'invio, il

quale, rinviato il 31 gennaio 2015, è ritornato alla Giudicatura di pace con l'indicazione "non ritirato” (cfr. busta d'intimazione e tracciamento dell'invio postale n. __________).

Ora, per l'art.

138 cpv. 1 CPC la notificazione di una citazione è considerata avvenuta quando l'invio raccomandato è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona di almeno sedici anni che vive nella stessa economia domestica (cpv. 2). La notificazione si considera pure avvenuta in caso di un invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (cpv. 3 lett. a). In concreto, la reclamante non contesta la correttezza del deposito dell'avviso di ritiro nella sua cassetta delle lettere, limitandosi ad asserire di non essere riuscita a ritirare la

raccomandata nel termine di giacenza. Se non che, essa doveva manifestamente aspettarsi di essere coinvolta in un'azione

giudiziaria, giacché l'attrice aveva ottenuto l'11 dicembre 2014 l'autorizzazione ad agire. Essa doveva prendere quindi tutte

le precauzioni per ricevere i documenti processuali a lei destinati (cfr. DTF 138 III 227 consid. 3.1 con riferimenti; RtiD II-2009 pag. 132). In tali circostanze, l'assenza all'udienza del 5 febbraio 2015 non è scusabile.

5. Nel merito RE 1 contesta la decisione impugnata sostenendo che a causa del mancato pagamento di contributo alimentari non le era più possibile proseguire il corso né far fronte ai costi dello stesso. Se non che, le sue obbiezioni, non sollevate davanti al primo giudice, sono nuove e come tali inammissibili in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC). Per di più, essa contrappone la propria opinione a quella del primo giudice senza for­mulare una sola critica nei confronti della decisione del Pretore. La reclamante non pretende che i fatti accertati dal primo giudice siano manifestamente errati, ovvero insostenibili, né sostiene che egli abbia erroneamente applicato il

diritto. Del resto, essa non poteva ignorare la chiara clausola del contratto secondo cui in caso di prematuro abbandono del corso l'allievo non avrebbe avuto diritto ad alcun rimborso. Certo, in caso di abbandono per forza maggiore la direzione avrebbe potuto decidere altrimenti, ma a prescindere dal fatto che la nozione non è specifica e che ciò era una facoltà della direzione, nulla agli atti dimostra l'emergenza addotta e quindi l'impossibilità di eseguire la prestazione dovuta. In siffatte circostanze, il reclamo – non motivato in modo sufficiente – si rivela irricevibile e può essere deciso in virtù dell'art. 48*b* lett. a n. 2 LOG.

6. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità all'attrice, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.