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16.2015.17 • TRAC TI 16.2015.17 Generato dall'IA

Lessee Nullification and Extension Dispute Over Agricultural Lease Termination

Numero d'incarto 16.2015.17
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The dispute originated from lessees seeking nullification and extension of an agricultural lease after the lessors, as heirs, served notice of termination, leading the Justice of the Peace to issue a striking order upon the lessees' acceptance of a three-year extension proposal offered by the lessors. The appellate court ruled that a striking order based on an alleged settlement is merely declaratory and therefore cannot be challenged via a standard appeal, but only through a request for review concerning the validity of the settlement itself; consequently, the appeal was declared inadmissible and transmitted to the Justice of the Peace to examine whether the filing could be treated as a request for review.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 2 CPC, Art. 110 CPC, Art. 328 cpv. 1 lett. c CPC, Art. 328 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Lessee Nullification and Extension Dispute Over Agricultural Lease Termination: The appellate court ruled that a striking order based on an alleged settlement is merely declaratory and therefore cannot be challenged via a standard appeal, but only through a request for review concerning the validity of the settlement itself; consequently, the appeal was declared inadmissible and transmitted to the Justice of the Peace to examine whether the filing could be treated as a request for review.

Parole chiave

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protrazione dell'affitto validità della disdetta di locazione giudice di pace concedente di leasing fine del processo disdetta immediata

Disposizioni normative citate

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Art. 241 cpv. 2 CPC
che un decreto di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione, solo il dispositivo sulle spese giudiziarie potendo formare oggetto di reclamo in virtù dell'art.
Art. 110 CPC
2 CPC) è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione, solo il dispositivo sulle spese giudiziarie potendo formare oggetto di reclamo in virtù dell'art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid.
Art. 328 cpv. 1 lett. c CPC
Cited as the sole procedural basis for transmission to the lower court to examine the complaint as a request for revision.
Art. 328 cpv. 1 CPC
che, ciò posto, il reclamo in esame va dichiarato inammissibile e trasmesso al Giudice di pace, autorità che ha statuito da ultimo sulla causa (art. 328 cpv. 1 CPC), perché esamini se può essere trattato come domanda di revisione;
Art. 106 cpv. 1 CPC
Cited as the general rule for determining who bears the costs, although the court ultimately waived them.
Art. 100 cpv. 1 LTF
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv.
Art. 76 LTF
La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Art. 116 LTF
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 328 cpv. 1 lett. c CPC

Cited as the sole procedural basis for transmission to the lower court to examine the complaint as a request for revision.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for determining who bears the costs, although the court ultimately waived them.

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Testo completo

Incarto n. 16.2015.17 · Lugano 2 marzo 2015/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente,

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 23 febbraio 2015 presentato da

RE 2 (USA) e RE 1 (IRL) (patrocinati dall'avv. PA 1)

contro la decisione di stralcio emessa il 10 febbraio 2015 dal Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa n. 45c/14 (affitto agricolo) promossa con istanza 23 dicembre 2014 da

CO 1 e CO 2 (patrocinati dall'avv. PA 2 e dalla lic. iur.);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che il 15 dicembre 1986 __________, in qualità di locatore, e CO 1, in qualità di fittavolo, hanno sottoscritto un contratto di affitto agricolo avente per oggetto le particelle n. __________ RFD di __________ e __________ RFD di __________;

che il 1° gennaio 2009 la conduzione dell'azienda agricola di CO 1 è passata a CO 2;

che il 26 settembre 2014, RE

2 e RE 1, eredi di __________, hanno disdetto il contratto di affitto agricolo per il 1° gennaio 2016;

che con istanza di conciliazione del 23 dicembre 2014 CO 1 e CO 2 si sono rivolti al Giudice di pace del circolo di Riviera chiedendo di convocare RE 2 e RE 1 per un'udienza di conciliazione volta ad ottenere l'annullamento della disdetta del contratto di affitto agricolo e la sua protrazione per sei anni;

che all'udienza del 19 gennaio 2015, indetta per la conciliazione, il Giudice di pace, preso atto come i convenuti avessero formulato due proposte transattive, ha sospeso la procedura;

che il 9 febbraio 2015 gli istanti hanno comunicato al Giudice di pace di aderire alla proposta dei convenuti di prorogare i contratti di affitto agricolo per tre anni e gli hanno chiesto di stralciare la procedura dai ruoli;

che con decreto del 10 febbraio 2015 il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli, senza riscuotere spese processuali;

che il 23 febbraio 2015 RE

2 e RE 1 sono insorti a questa Camera con un reclamo volto ad ottenere l'annullamento del decreto di stralcio e il rinvio degli atti al primo giudice “perché proceda a riattivare la procedura”;

che il memoriale non è stato notificato per osservazioni;

e considerando

in diritto: che la Camera esamina d'ufficio l'ammissibilità di un rimedio giuridico (art. 59 e 60 CPC);

che un decreto di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione, solo il dispositivo sulle spese giudiziarie potendo formare oggetto di reclamo in virtù dell'art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2 con numerosi richiami di dottrina; CCR sentenza inc. 16.2012.18 dell'11 settembre 2013, consid. 1);

che l'efficacia (ovvero il valido sussistere) di un'acquiescenza, di una desistenza o di una transazione all'origine dello stralcio di una causa dal ruolo può essere contestata unicamente con una domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), qualunque sia il vizio – formale o sostanziale – invocato (desistenza: I CCA, sentenze inc. 11.2013.90 del 31 ottobre 2013, consid. 2; inc. 11.2013.20 del 22 aprile 2013, consid. 2; acquiescenza: CCR sentenza inc. 16.2012.18 dell'11 settembre 2013, consid. 2; transazione: DTF

139 III 134 consid. 1.3 con rimandi);

che nel caso specifico, i reclamanti contestano appunto l'esistenza di una transazione, sostenendo che in realtà “la proposta illustrata a verbale va considerata come proposta formulata dal Giudice”, il quale avrebbe dovuto chiedere o almeno attendere una loro presa di posizione prima di stralciare dai ruoli l'istanza di conciliazione;

che nella fattispecie, pertanto, il decreto di stralcio impugnato può unicamente formare una domanda di revisione sulla scorta dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC;

che, ciò posto, il reclamo in esame va dichiarato inammissibile e trasmesso al Giudice di pace, autorità che ha statuito da ultimo sulla causa (art. 328 cpv. 1 CPC), perché esamini se può essere trattato come domanda di revisione;

che, in tal caso, il Giudice di pace accerterà sulla base dei motivi addotti da RE 2 e RE 1 se la transazione è inefficace (“giudizio rescindente”) e, se ciò fosse il caso, rimetterà le parti nello stato in cui si trovavano prima dell'emanazione del decreto impugnato;

che in calce alla decisione il Giudice di pace ha menzionato invero la facoltà di interporre reclamo, ma tale indicazione è erronea e non può creare una via di ricorso inesistente;

che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;

che non si pone problema di ripetibili alla controparte, il rimedio giuridico non essendo stato intimato per osservazioni;

decide: 1. Trattato come reclamo, l'atto è irricevibile.

2. Il memoriale è trasmesso al Giudice di pace del circolo di Riviera perché esamini se può essere trattato come domanda di revisione.

3. Non si riscuotono spese processuali.

4. Notificazione a:

– avv.; – avv. e lic. iur..

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.