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16.2014.65 • TRAC TI 16.2014.65 Generato dall'IA

Bankruptcy Estate Appeal Moot Due to Inheritance Renunciation

Numero d'incarto 16.2014.65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed a claim filed by a defendant (now a bankrupt estate) against a lower court decision that ordered payment of over CHF 3,228 plus interest for a sales contract and rejected the opposition to an enforcement order, with costs assessed against the defendant. The appellate court determined that because the claimant's heirs subsequently renounced the inheritance and the bankruptcy office indicated that no creditors wished to continue the procedure following the claimant's death, the appeal became moot and was therefore removed from the court rolls pursuant to procedural rules for cases lacking further object, with associated costs to be drawn from the security deposit already paid.

Regesto Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 21 LTG, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Bankruptcy Estate Appeal Moot Due to Inheritance Renunciation: The appellate court determined that because the claimant's heirs subsequently renounced the inheritance and the bankruptcy office indicated that no creditors wished to continue the procedure following the claimant's death, the appeal became moot and was therefore removed from the court rolls pursuant to procedural rules for cases lacking further object, with associated costs to be drawn from the security deposit already paid.

Parole chiave

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rinuncia d'eredità massa fallimentare decisioni incidentali revoca dell'esecutore testamentario legittimazione a ricorrere perdita dell'interesse giuridico Stralcio di un reclamo diventato privo di oggetto

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 242 CPC

This provision was used to declare the appeal without object because the bankruptcy estate renounced the continuation of the procedure.

art. 21 LTG

This provision was used to reduce the procedural costs levied against the bankruptcy estate.

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Testo completo

Incarto n. 16.2014.65 · Lugano 14 dicembre 2017/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 10 dicembre 2014 presentato da

RE 1 ( 2015), già ora eredità giacente

contro la decisione emessa il 10 novembre 2014 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa inc. n. C14-005 (compravendita) promossa con petizione del 4 settembre 2014 dalla

CO 1 (Como) (patrocinata dall'avv. PA 2 );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che in esito a un'azione introdotta il 4 settembre 2014 dalla ditta CO 1, con decisione del 10 novembre 2014 il Giudice di pace del circolo di Paradiso, ha obbligato RE 1 a versare all'attrice a fr. 3228.71 più interessi al 5% dal 17 aprile 2012, ha rigettato in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano interposta da RE 1 e ha posto a carico di quest'ultimo la tassa di giustizia di fr. 250.– oltre a un'indennità per ripetibili a favore dell'attrice di fr. 150.–;

che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 dicembre 2014 in cui ha postulato, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento della giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di respingere la petizione;

che con decreto dell'11 dicembre 2014 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo;

che nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2015 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo;

che RE 1 è deceduto il 12 agosto 2015;

che il 20 gennaio 2016 la patrocinatrice del reclamante ha comunicato a questa Camera la rinuncia degli eredi alla successione;

che il 6 dicembre 2017 l'Ufficio dei fallimenti di Lugano incaricato dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, di procedere alla liquidazione in via di fallimento dell'eredità giacente del reclamante, ha chie­sto a questa Camera di stralciare il reclamo dai ruoli, nessun creditore essendo intenzionato a subentrare nella procedura;

e considerando

in diritto: che nella misura in cui la massa fallimentare e i creditori hanno rinunciato alla continuazione della procedura, il reclamo è diventato senza oggetto e va pertanto stralciato dai ruoli (art. 242 CPC);

che le spese processuali, ridotte giusta l'art. 21 LTG, sono poste a carico della massa fallimentare e sono prelevate dall'anticipo per le spese già versato dal reclamante, mentre la rimanenza va riversata all'Ufficio dei fallimenti di Lugano;

che non si attribuiscono ripetibili alla resistente, non essendovi più una persona fisica alla quale addebitarle;

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Le spese processuali di fr. 150.– sono prelevate dall'anticipo già prestato dal reclamante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione a:

– Ufficio dei fallimenti, Viganello; – avv. .

Comunicazione a:

– Giudicatura di pace del circolo di Paradiso;

– avv. .

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.