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16.2014.5 • TRAC TI 16.2014.5 Generato dall'IA

Tenant Eviction Appeal Barred by Procedural Error and Lack of Substantive Argumentation

Numero d'incarto 16.2014.5
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The tenants appealed a first-instance decision that ordered their eviction due to rent arrears, which had resulted in a valid extraordinary termination of the lease by the landlord after a payment default notice. The appellate court declared the appeal inadmissible because it was directed against a non-appealable procedural communication from the lower court judge denying a request for an extension, rather than the eviction decision itself; furthermore, even if considered against the eviction ruling, the appeal lacked the requisite reasoned argumentation demonstrating a manifest error in fact-finding or application of law, as the tenants merely requested a postponement based on health issues without challenging the underlying basis for the expulsion.

Regesto Legislator

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Art. 209 cpv. 4 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 325 cpv. 1 CPC, Art. 319 CPC, Art. 320 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC; Tenant Eviction Appeal Barred by Procedural Error and Lack of Substantive Argumentation: The appellate court declared the appeal inadmissible because it was directed against a non-appealable procedural communication from the lower court judge denying a request for an extension, rather than the eviction decision itself; furthermore, even if considered against the eviction ruling, the appeal lacked the requisite reasoned argumentation demonstrating a manifest error in fact-finding or application of law, as the tenants merely requested a postponement based on health issues without challenging the underlying basis for the expulsion.

Parole chiave

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sfratto del conduttore protrazione della locazione questioni processuali disdetta immediata errore materiale esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 135 V 4
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 CPC

Applied to allow the chamber to rule on the appeal without notifying the opposing party, due to inadmissibility.

art. 319 CPC

Cited to confirm that the appealed act (the letter of January 10, 2014) does not constitute a formal decision reviewable by appeal.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Used to justify the exceptional decision not to levy court costs due to the appellants' lack of legal knowledge and lack of legal counsel.

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Testo completo

Incarto n. 16.2014.5 · Lugano 5 febbraio 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo (“ricorso”) del 15 gennaio 2014 presentato da

RE 1 e RE 2

contro la decisione emessa il 2 gennaio 2014 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2013.1043 (espulsione dei conduttori) promossa con istanza del 26 novembre 2013 da

CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che il 27 marzo 2013 i coniugi RE 1 e RE 2 hanno sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione a tempo indeterminato avente per oggetto un appartamento di tre locali nello stabile denominato “__________” di proprietà di quest'ultimo a __________, per un canone di locazione mensile di fr. 750.– mensili, oltre a fr. 100.– mensili di acconto spese;

che la locazione, iniziata il 1° maggio 2013, poteva essere disdetta con preavviso di tre mesi, con effetto alle scadenze annuali, la prima volta il 31 gennaio 2014;

che non avendo gli inquilini versato la pigione dal mese di luglio 2013, il 20 agosto 2013 il locatore ha inviato loro separatamente una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta ai sensi dell'art. 257*d* CO;

che non avendo ricevuto alcun versamento, il 30 settembre 2013 il locatore ha notificato a ognuno dei coniugi su modulo ufficiale la disdetta del contratto di locazione per il 31 ottobre 2013;

che adito il 30 ottobre 2013 dai conduttori in seguito alla contestazione della disdetta, all'udienza del 21 novembre 2013 l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno ha constatato la mancata conciliazione e ha rilasciato lo stesso giorno agli istanti l'autorizzazione a procedere in giudizio;

che RE 1 e RE 2 non hanno promosso azione di contestazione della disdetta nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 209 cpv. 4 CPC;

che con istanza del 26 novembre 2013 CO 1 ha convenuto RE 1 e RE 2 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere la riconsegna dell'appartamento;

che con osservazioni presentate con due scritti distinti il 16 dicembre 2013 i convenuti hanno proposto di

respingere l'istanza, chiedendo “un rinvio fino fine mese 2013” e “una riduzione dell'affitto per l'appartamento a __________ per fr. 150.–”;

che statuendo il 2 gennaio 2014 il Pretore ha accertato l'esistenza di una disdetta straordinaria per mora dei conduttori ai sensi dell'art. 257*d* CO, ha accolto la domanda di espulsione, disponendone l'esecuzione effettiva al passaggio in giudicato della decisione e ha posto gli oneri processuali di fr. 200.– a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–;

che il 10 gennaio 2014 i convenuti hanno chiesto al Pretore una “proroga 1 mese per sgomberare und aufschiebende Wirkung”;

che lo stesso giorno il Pretore ha comunicato ai convenuti di non potere dare seguito alla loro richiesta, non potendo modificare la decisione emessa il 2 gennaio 2014;

che con atto denominato “ricorso” del 15 gennaio 2014 RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera contro “la decisione 10.1.2014”, chiedendo una “proroga 1 mese per sgomberare e aufschiebende Wirkung”;

che l'atto non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto: che le decisioni emanate in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria in una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC) e non hanno di per sé effetto sospensivo (art. 325 cpv. 1 CPC);

che ai sensi dell'art. 319 CPC il rimedio del reclamo è dato contro le decisioni inappellabili di prima istanza finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari (lett. a), contro altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (lett. b) e contro i casi di ritardata giustizia (lett. c);

che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);

che, in concreto, il “ricorso” del

15 gennaio 2014 di RE 1 e RE 2 è diretto contro “la decisione 10.1.2014”, ovvero contro la lettera del 10 gennaio 2014 con cui il Pretore ha comunicato loro di non potere modificare la decisione emessa il 2 gennaio 2014;

che tale atto non costituisce, pacificamente, una decisione formale e non può essere impugnato mediante reclamo (art. 319 CPC);

che, in circostanze siffatte, il “ricorso” va pertanto dichiarato inammissibile e la Camera, nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48b lett. a n. 2 LOG, può statuire con la procedura prevista dall'art. 312 CPC, senza notificare l'atto alla controparte;

che, in ogni caso, il rimedio risulterebbe inammissibile quand'anche lo si considerasse diretto contro la decisione del 2 gennaio 2014, pervenuta ai convenuti l'8 gennaio 2014;

che i ricorrenti si limitano infatti a chiedere una proroga di un mese per sgomberare l'abitazione e la concessione dell'effetto sospensivo poiché “causa della salute della moglie non possiamo fare più presto”;

cheessi non formulano però una sola critica nei confronti della decisione del Pretore, in particolare non pretendono che questi avrebbe accertato in modo manifestamente errato i

fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;

che di conseguenza questa Camera sarebbe nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione del 2 gennaio 2014, donde l'irricevibilità del rimedio per carenza di motivazione;

che l'emanazione della decisione rende la richiesta di effetto sospensivo priva d'oggetto;

che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

–e; –.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.