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16.2014.49 • TRAC TI 16.2014.49 Generato dall'IA

Labor Cost Exemption in Salary Dispute Appeal

Numero d'incarto 16.2014.49
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision which, after awarding a salary claim in a labor dispute valued under 10,000 francs, imposed court costs and fees on the appellant, despite the claim arising from an employment relationship which generally qualifies for procedural cost exemption up to 30,000 francs. The appellate court reasoned that, pursuant to the relevant procedural code provisions concerning labor disputes, the initial decision incorrectly applied the law by imposing court fees on the claimant, as such disputes are generally free of procedural costs unless bad faith or vexatious litigation is proven, leading to the partial acceptance of the appeal to reform the contested cost allocation, placing the court fee on the opposing party as initially determined regarding the substantive claim.

Regesto Legislator

Ufficiale

Reclamo contro decisione con la quale il Giudice di pace fissa una tassa di giustizia in una controversia derivante da un rapporto di lavoro

Parole chiave

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controversie di lavoro spese di procedura azione parziale salario determinante procedura temeraria rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 cpv. 3 lett. b CPC

This provision was used to reform the second operative part of the challenged decision, partially accepting the appeal regarding the allocation of court costs.

art. 114 lett. c CPC

This provision was cited in the reasoning to support the argument that court fees are not charged in labor disputes up to a certain value, which justifies the reform of the costs order.

art. 108 CPC

This provision was cited by the lower court (and discussed in the reasoning) for allocating costs, although the final order supersedes this application by reforming the decision based on Art. 114 CPC.

art. 98 CPC

This provision was mentioned in the reasoning regarding the possibility of requesting an advance payment of costs, but it is not cited in the final orders.

art. 115 CPC

This provision was mentioned in the reasoning concerning the possibility of allocating costs in free procedures in cases of bad faith, but it is not cited in the final orders.

art. 111 cpv. 1 seconda frase CPC

This procedural provision concerning the payment of uncovered costs was mentioned in the reasoning but not cited in the final orders.

art. 104 cpv. 1 CPC

This provision regarding the final nature of the costs decision was cited in the reasoning but not in the final orders.

art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC

This provision regarding appeal was cited in the reasoning but not in the final orders.

art. 311 cpv. 1 CPC

This provision regarding the deadline for appeal was cited in the reasoning but not in the final orders.

art. 319 lett. a CPC

This procedural provision regarding the claim was cited in the reasoning but not in the final orders.

art. 321 cpv. 1 CPC

This procedural provision regarding the deadline for the claim was cited in the reasoning but not in the final orders.

art. 110 CPC

This provision regarding the specific remedy of a claim was cited in the reasoning but not in the final orders.

art. 320 CPC

This provision defining the grounds for a claim was cited in the reasoning but not in the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 16.2014.49 · Lugano 17 ottobre 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 15 luglio 2014 presentato da

RE 1 () (rappresentato dall'RA 1)

contro la decisione emessa l'8 luglio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Lugano ovest nella causa n. 28/C/14/PE (contratto di lavoro) promossa con petizione 27 febbraio 2014 nei confronti della

CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 27 febbraio 2014 RE 1 ha convenuto CO 1, ora in liquidazione, davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano ovest per ottenere il pagamento di fr. 3900.90 oltre accessori a titolo di salario;

che invitata a formulare osservazioni la convenuta è rimasta silente;

che statuendo l'8 luglio 2014 il Giudice di pace ha accolto la petizione, condannando la convenuta a versare all'attrice fr. 3900.90 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2013 (dispositivo n. 1);

che la tassa di giustizia di fr. 200.–, da anticipare dall'istante, è stata posta a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 200.– a titolo di indennità (dispositivo n. 2);

che contro quest'ultimo dispositivo RE 1 è insorta con reclamo del 15 luglio 2014 affinché le spese processuali siano poste a carico dello Stato;

che il 27 agosto 2014 è stato decretato il fallimento di CO 1 dalla Pretura del Distretto di Lugano;

che con decisione del 19 agosto 2014 la Terza Camera civile del Tribunale di appello ha trasmesso gli atti a questa Camera per competenza;

e considerando

in diritto: che la decisione con la quale il giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello, se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all'autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC), qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10 000.–;

che laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo (art. 110 CPC), da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 30 giorni (art. 319 lett. a e art.

321 cpv. 1 CPC);

che nella fattispecie, il reclamo consegnato alla Posta svizzera il 15 luglio 2014 (cfr. busta di intimazione), è tempestivo;

che giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che per il Giudice di pace “poiché nella presente causa non vi sono motivazioni o argomentazioni giustificanti l'agire di controparte, si decide di assegnare le tasse di giustizia e indennità a chi le ha inutilmente provocate in ossequio dell'art.

108 CPC”;

che nel dispositivo il primo giudice ha così posto la tassa di giustizia di fr. 200.– a carico della convenuta ma ha imposto all'istante di anticiparla;

che la reclamante rimprovera al primo giudice un'errata applicazione del diritto, per avere prelevato una tassa giudiziaria in una controversia derivante da un rapporto di lavoro;

che per l'art.

114 lett. c CPC nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali, in particolare, per le controversie derivanti da un rapporto di lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30 000.–;

che la gratuità delle procedura esclude altresì la possibilità per il Giudice di chiedere all'istante l'anticipazione delle spese secondo l'art. 98 CPC (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 11 ad art. 114);

che, invero, in caso di malafede o temerarietà processuale, le spese processuali possono essere addossate a una parte anche nelle procedure gratuite (art. 115 CPC);

che, per contro, l'art 108 CPC, secondo cui le spese giudiziarie inutili sono poste a carico di chi le ha causate, non è applicabile nelle procedure gratuite (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 114);

che, premesso ciò, nella misura in cui chiede di porre le spese processuali a carico dello Stato e non della convenuta, la reclamante nemmeno ha un interesse ad interporre un rimedio giuridico;

che, per contro, la riscossione dall'istante della tassa di giustizia posta a carico della controparte sulla base dell'art. 115 CPC con la decisione finale non entra in linea di conto, tanto più che il pagamento delle spese processuali non coperte dall'anticipo sono da versare dalla parte condannata a pagarle (art. 111 cpv. 1 seconda frase CPC; Tappy, op,. cit., n. 9 ad art. 111);

che tutt'al più, riscontrando estremi di malafede già durante la procedura, il giudice avrebbe potuto chiedere un'anticipazione delle spese alla parte interessata al provvedimento (Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol. I, Berna 2012, n. 9 ad art. 115);

che visto quanto precede il reclamo, che ha evidenziato un'errata applicazione del

diritto da parte del primo giudice, dev'essere parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della decisione impugnata va riformato nel senso di porre la tassa di giustizia a carico della convenuta (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC);

che in esito al presente giudizio non si prelevano spese né, vista la parziale soccombenza, si assegnano indennità;

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 200.– a titolo di indennità.

2. Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.