Tenant's Appeal Withdrawal and Costs Waiver in Lease Termination Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA tenant filed an appeal against a conciliation office's decision to strike out their claim—which sought to annul a notice to terminate a lease and requested a rent reduction due to defects—because the tenant failed to appear at the conciliation hearing. The appellate court acknowledged the withdrawal of the appeal by the tenant, as the parties had reached an amicable agreement, deeming the withdrawal equivalent to a voluntary renunciation of the proceedings, which mandates striking the case from the roll. Despite the general rule that withdrawal incurs costs, the court exceptionally waived all judicial fees and refused to award costs to the opposing party, citing the tenant's precarious financial situation and the parties' good faith in resolving the matter amicably.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Tenant's Appeal Withdrawal and Costs Waiver in Lease Termination Dispute: The appellate court acknowledged the withdrawal of the appeal by the tenant, as the parties had reached an amicable agreement, deeming the withdrawal equivalent to a voluntary renunciation of the proceedings, which mandates striking the case from the roll. Despite the general rule that withdrawal incurs costs, the court exceptionally waived all judicial fees and refused to award costs to the opposing party, citing the tenant's precarious financial situation and the parties' good faith in resolving the matter amicably.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for striking the proceedings from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited as the general principle imposing costs on the party who withdraws an appeal (desistenza).
Cited as the exceptional basis for waiving the collection of judicial costs.
Testo completo
Incarto n. 16.2014.38 · Lugano 20 ottobre 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, presidente
vicecancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 26 luglio 2014 presentato da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 e dal MLaw)
contro la decisione di stralcio emessa il 22 luglio 2014 dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno nella causa n. 087/14 (locazione) promossa con istanza 23 giugno 2014 nei confronti di
CO 1 (Colombia) (patrocinata dall' PA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza di conciliazione del 23 giugno 2014 all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno, RE 1 (conduttrice) ha convenuto in giudizio CO 1 (locatrice) chiedendo di annullare la disdetta inoltrata da quest'ultima il 4 giugno 2014 con effetto al 1° ottobre 2014 o quanto meno di concedere una proroga del contratto di locazione e postulando l'eliminazione di difetti con conseguente riduzione della pigione;
che l'Ufficio di conciliazione, non essendo l'istante comparsa all'udienza del 22 luglio 2014, con decisione del medesimo giorno ha considerato l'istanza come ritirata con conseguente stralcio della procedura dai ruoli in quanto priva d'oggetto, ordinando la liberazione in favore della locatrice della pigione depositata del mese di luglio 2014;
che contro tale decisione RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 luglio 2014, completato il 13 agosto 2014, in cui chiede in sostanza di annullare il giudizio impugnato e di rinviare l'incarto all'Ufficio di conciliazione affinché convochi le parti a una nuova udienza di conciliazione;
che nelle sue osservazioni 14 agosto 2014 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo;
che con scritto 16 ottobre 2014 RE
1 ha comunicato a questa Camera di ritirare il reclamo, le parti avendo raggiunto un accordo, e chiedendo di prescindere dal prelievo di spese giudiziarie e di compensare le indennità per ripetibili;
e considerando
in diritto: che il ritiro di un reclamo equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto la reclamante a recedere dalla lite;
che la desistenza della reclamante comporta lo stralcio della procedura (art. 241 cpv. 3 CPC), di modo che la Camera può statuire nella composizione a giudice unico (art. 48b lett. a n. 1 LOG);
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un'impugnativa di assumere - in linea di principio - il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
che considerata la precaria situazione finanziaria della reclamante e la buona volontà dimostrata dalle parti nell'accedere a un accordo amichevole, si può nondimeno rinunciare - eccezionalmente
- a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si giustifica assegnare ripetibili, neppure richieste, all'opponente, lo scritto del 14 agosto 2014 non avendo inoltre causato spese di rilievo;
che per quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dalla reclamante dinanzi a questa Camera, essa risulta priva d'interesse (RtiD II-2006 pag. 614 in basso);
Per questi motivi,
decide: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. e MLaw; – avv..
Comunicazione all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.