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16.2014.33 • TRAC TI 16.2014.33 Generato dall'IA

Reclamo Against Execution Order in Property Dispute

Numero d'incarto 16.2014.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a dispute arising from an execution proceeding following a preliminary injunction that ordered the removal of items from a common staircase and cessation of improper use of the property, the appellate court was asked to rule on a reclamo against the enforcement judge's subsequent order, which directed the immediate execution of the prior ruling under threat of criminal penalty and authorized the opposing parties to forcibly remove the items, even enlisting public assistance. The court determined that the enforcement judge's order, issued *inaudita altera parte* following a request for execution based on non-compliance with a prior temporary measure, constituted a non-appealable supervisional measure under civil procedure law, regardless of potential procedural irregularities in the initial issuance, thus rendering the reclamo inadmissible and resulting in the appellants bearing the court costs.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 340 cpv. 1 CPC, Art. 265 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF; Reclamo Against Execution Order in Property Dispute: The court determined that the enforcement judge's order, issued *inaudita altera parte* following a request for execution based on non-compliance with a prior temporary measure, constituted a non-appealable supervisional measure under civil procedure law, regardless of potential procedural irregularities in the initial issuance, thus rendering the reclamo inadmissible and resulting in the appellants bearing the court costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
autorizzazione all’esecuzione causa civile questioni processuali allontanamento bene impignorabile Stato di diritto Impugnabilità di un provvedimento superprovvisionale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 139 III 88
che in tale misura essa non è suscettibile di reclamo (DTF 139 III 88 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48*b* lett. a n. 2 LOG

Used to declare the appeal inadmissible and decide the matter in a single-judge composition.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that court costs follow the losing party (the appellants).

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Testo completo

Incarto n. 16.2014.33 · Lugano 7 luglio 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 30 giugno 2014 presentato da

RE 2 e RE 1 (patrocinati dall'avv. PA 1)

contro la decisione emessa il 17 giugno 2014 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa CA.2014.11 (esecuzione: provvedimenti cautelari) promossa con istanza del 16 giugno 2014 da

CO 1 CO 2 (patrocinati dall'avv. PA 2);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che nell'ambito di una procedura cautelare promossa il 4 giugno 2014 da CO 1e CO 2, con decreto supercautelare del 5 giugno 2014 il Pretore del Distretto di Bellinzona

ha ordinato a RE 2 e RE 1 di “asportare immediatamente qualsiasi oggetto o materiale depositato nel vano scale di cui alla part. n. 6477 RFD di __________, disattivare e

asportare il rilevatore di presenze con allarme sonoro posato all'interno di detto vano scale, utilizzare tale vano scale coattivo conformemente alle disposizioni del Codice civile e del “Regolamento d'amministrazione e d'uso della comproprietà coattiva” approvato dai comproprietari e menzionato a Registro fondiario come __________, e di astenersi dal depositare qualsiasi

oggetto o materiale nel citato vano scale e in qualsiasi altro modo di astenersi dall'uso inadeguato del fondo part. n. 6477 RFD di __________”;

che il 16 giugno 2014 CO 1e CO 2, lamentato la mancata esecuzione dell'ingiunzione predetta, si sono nuovamente rivolti al Pretore con una domanda di esecuzione;

che con decreto inaudita parte del 17 giugno 2014 il Pretore ha ordinato a RE 2 e RE 1, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di “eseguire immediatamente la decisione supercautelare del 5 giugno 2014”, ha autorizzato immediatamente gli istanti “a titolo di misure coercitive, direttamente o tramite persone da loro incaricate, di asportare qualsiasi oggetto o materiale depositato nel vano scale di cui alla part. n. 6477 RFD di __________, e disattivare e asportare il rilevatore di presenze con allarme sonoro posato all’interno di detto vano scale”, ha ingiunto “a ogni usciere o agente della forza pubblica di prestare man forte per l'esecuzione del presente decreto a semplice richiesta dell'istante e con la sola assistenza di un municipale” e ha posto gli oneri processuali di fr. 200.– a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili;

che contro la decisione appena

citata RE 2 e RE 1 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 30 giugno 2014 in cui chiedono – previo conferimento dell'effetto sospensivo – l'annullamento della decisione

impugnata;

che il rimedio non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto: chenella decisione impugnata il Pretore, giudice dell'esecuzione, ha ritenuto “dati i presupposti per accogliere le domande 1, 1.1., 1.2. senza contradditorio”;

che vista la natura dei provvedimenti adottati, la decisione impugnata non può costituire un provvedimento conservativo ai sensi dell'art. 340 cpv. 1 CPC, ma una misura cautelare emanata ai sensi degli art. 261 segg. CPC, possibilità prevista anche nell'ambito della procedura di esecuzione (cfr. Kellerhals in: Berner Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II; Berna 2012, n. 17 ad art. 340; D. Staehelin in: Sutter-Somm/ Hasen­böhler/Leuen­berger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 5 ad art. 340);

che sebbene l'operato del primo giudice non manchi di destare perplessità in relazione alla decisione del 5 giugno 2014 circa l'ossequio degli art. 263 e 265 cpv. 2 CPC, la decisione impugnata è indiscutibilmente un provvedimento superprovvisionale ai sensi dell'art.

265 cpv. 1 CPC;

che in tale misura essa non è suscettibile di reclamo (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1; 137 III 418 consid. 1.2; v. anche Kellerhals, op. cit., n. 27 ad art. 340; D. Staehelin, op. cit., n. 13 ad art. 340);

che in circostanze del genere il reclamo va pertanto dichiarato inammissibile e deciso nella composizione a giudice unico (art. 48*b* lett. a n. 2 LOG);

che ai reclamanti è data ad ogni modo la facoltà di rivolgersi al Pretore affinché assegni loro un breve termine per presentare le loro osservazioni, il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione essendo di principio *in contraddittorio* (art. 341 cpv. 2 e 3 CPC; Rohner/Jenny in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 9 ad art. 340; Droese in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 11 ad art. 340 );

che la decisione di non entrare nel merito del reclamo esime dall'esaminare l'asserita nullità della decisione del Pretore;

che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste, in solido, a carico di RE 2 e RE 1.

3. Notificazione a:

– avv. – avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.