Property Repossession Appeal Over Improper Notice of Hearing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a dispute concerning the immediate repossession of an acquired property following a public auction, the lower court ruled in favor of the plaintiff based on a summary proceeding, ordering the defendants' eviction without a proper hearing. The appellate court accepted the defendants' appeal, finding that the lower court violated their fundamental right to be heard because the citation for the hearing scheduled for December 17 was mailed on December 10 and received by the defendants' representative only on December 18, after the hearing had already taken place, constituting an untimely and irregular notification that prejudiced their defense, thus requiring the decision to be annulled and the case remanded for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 257 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 145 cpv. 2 lett. b CPC, Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 29 cpv. 1 Cost; Property Repossession Appeal Over Improper Notice of Hearing: The appellate court accepted the defendants' appeal, finding that the lower court violated their fundamental right to be heard because the citation for the hearing scheduled for December 17 was mailed on December 10 and received by the defendants' representative only on December 18, after the hearing had already taken place, constituting an untimely and irregular notification that prejudiced their defense, thus requiring the decision to be annulled and the case remanded for a new hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the procedural basis for annulling the decision and remitting the case for a new judgment after reconvening the parties.
Cited as the general rule for allocating court costs based on the outcome of the dispute.
Cited as the justification for waiving the collection of court costs due to the reasons for the annulment.
Cited regarding the non-reimbursement of costs to the opposing party and the limitation on charging costs to the Canton of Ticino.
Testo completo
Incarto n. 16.2014.3 · Lugano 14 febbraio 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 7 gennaio 2014 presentato da
RE 2 e RE 1 (rappresentati dal dott. PA 1)
contro la decisione emessa il 17 dicembre 2013 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2013.965 (azione negatoria) promossa con petizione 5 novembre 2013 da
CO 1 (rappresentato dalla RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 19 settembre 2013 CO
1 si è aggiudicato ai pubblici incanti la proprietà per piani n. 14 864 (42/1000 del fondo base particella n. __________ RFD di __________), già appartenente a RE 1 e RE 2. Con istanza 5 novembre 2013 CO 1 ha convenuto RE 1 e RE 2 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere la riconsegna immediata della citata proprietà immobiliare e il pagamento di “un canone di locazione per l'occupazione abusiva, sino a restituzione dell'oggetto”. Nelle loro osservazioni del 9 dicembre 2013 i convenuti hanno chiesto la convocazione di un dibattimento per potersi esprimere oralmente. All'udienza del 17 dicembre 2013 l'istante, unico comparente, ha ribadito le proprie domande. Statuendo il 17 dicembre 2013 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza ordinando l'immediata espulsione dei convenuti dalla proprietà dell'istante.
B. Contro la decisione appena citata, RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 7 gennaio 2014 nel quale postulano l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore per una nuova decisione previa convocazione delle parti a un'udienza. Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2014 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha trattato la causa come tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), le cui decisioni sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria in una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC) non sospesi dalle ferie giudiziali (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). Nella fattispecie, il valore litigioso è stato accertato dal Pretore in fr. 4000.–, donde la competenza di questa Camera. Quanto alla tempestività del rimedio, il plico raccomandato contenente la decisione impugnata è stato inviato il 17 dicembre 2013 al rappresentante dei convenuti e l'avviso di ricevimento è stato depositato nella casella postale di quest'ultimo il 18 dicembre 2013 (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________), di modo che la notifica è considerata avvenuta il 25 dicembre 2013, ovvero il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 25 ad art. 138). Il termine d'impugnazione ha così cominciato a decorrere il 26 dicembre 2013 e sarebbe scaduto sabato 4 gennaio 2014, salvo prorogarsi al martedì successivo 7 gennaio 2014 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto l'ultimo giorno utile (cfr. timbro sulla busta di intimazione) il reclamo è pertanto tempestivo.
2. I reclamanti si dolgono essenzialmente del fatto che la citazione del 10 dicembre 2013 con cui il Pretore aggiunto ha convocato le parti al dibattimento del 17 dicembre 2013 è stata notificata al loro rappresentate il 18 dicembre 2013, ciò che gli ha impedito di partecipare all'udienza e fare valere le loro ragioni. Essi censurano quindi la violazione della garanzia di una citazione regolare e il loro diritto di essere sentiti.
a) Questa censura deve essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 1 Cost.) ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 137 I 197, consid. 2.2; 135 I 279, consid. 2.6.1 con rinvii). La giurisprudenza ha tuttavia precisato che una notificazione viziata non costituisce un motivo di nullità di una decisione, qualora il vizio non abbia generato alcuna conseguenza e se, ciò nonostante, la notificazione irregolare ha raggiunto il suo scopo. Occorre dunque esaminare, se la parte interessata ha subito un pregiudizio dalla irregolarità della notificazione (sentenza del Tribunale federale 5P.24/2007, consid. 4.1). Per stabilire ciò, ci si deve attenere alle regole della buona fede che pongono un limite all'invocazione di un vizio di forma (DTF 132 I 253, consid. 6 con riferimenti).
b) Per l'art. 137 CPC, se una parte è rappresentata, le notificazioni sono fatte al suo rappresentante. L'art. 138 CPC dispone che la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è compiuta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (cpv. 1). Essa è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica avente almeno sedici anni (cpv. 2). La notificazione è pure considerata avvenuta in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (cpv. 3 lett. a). La prova dell'avvenuta notifica di un atto giudiziario spetta al notificante, ossia all'autorità, la quale deve adottare le misure necessarie affinché possa dimostrare l'avvenuta notificazione, la sua data e la persona che ha ricevuto l'atto di cui trattasi (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138, pag. 579).
c) In concreto, la citazione del 10 dicembre 2013 per l'udienza del 17 dicembre 2013, spedita dalla Pretura tramite invio raccomandato, è pervenuta al rappresentante dei convenuti il 18 dicembre 2013 (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________), ovvero dopo lo svolgimento dell'udienza. Ora, per l'art. 134 CPC, salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione deve essere spedita almeno
10 giorni prima della data prevista dalla comparizione, il termine decorrendo dal giorno successivo la spedizione e non dalla ricezione della citazione (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 134). E ciò non è pacificamente stato il caso in concreto. Certo, la procedura in esame era di stampo sommario, ciò che avrebbe potuto anche giustificare una riduzione del termine, ma tenuto conto della facoltà per il destinatario di ritirare il plico raccomandata anche il settimo giorno di giacenza postale, l'indizione di un'udienza in un lasso di tempo inferiore appare poco opportuna (Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I; Berna 2012 n. 8 ad art. 134; Bühler in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 9 ad art. 134).
d) Il Pretore aggiunto ha invero comunicato a questa Camera che al termine di un'udienza tenutasi il 12 dicembre 2013 egli ha fatto fotocopiare la citazione in questione dalla sua segretaria e, in sua presenza, di averne consegnato una copia al rappresentante dei convenuti (cfr. scritto 9 gennaio 2014). Quest'ultimo, non ha negato tale circostanza, salvo poi sostenere che “una volta rientrato in sede, mi ritrovai con due copie di un'altra citazione (…)” e che “a mente non ricordavo la data dell'udienza e quando ricevetti la lettera fui sorpreso, in quanto l'udienza si tenne, guarda caso, proprio il giorno prima” (cfr. scritto
20 gennaio 2014). Ora, considerato che nell'incarto trasmesso dal primo giudice non vi è alcuna nota sull'effettiva consegna di un esemplare di tale citazione, e che le versioni fornite dagli interessati sono contrastanti, pur facendo prova delle debite riserve non si può escludere che per finire si sia verificato un disguido nella consegna degli atti. Nel dubbio non è pertanto possibile ritenere che il rappresentante dei convenuti avesse preso conoscenza della data dell'udienza prima della notificazione della raccomandata. Ci si può anche chiedere se resosi conto del disguido l'interessato non dovesse in virtù del principio della buona fede (art. 52 CPC), rivolgersi nuovamente al giudice, ma va altresì considerato che a quel momento egli poteva ancora contare sulla citazione trasmessagli per raccomandata, il cui termine di giacenza scadeva il
18 dicembre 2013.
e) Visto
quanto precede, la notificazione della citazione avvenuta il 18 dicembre 2013 ha impedito ai convenuti di difendersi adeguatamente nella procedura, ciò che configura una lesione
del loro diritto di essere sentito (Frei, op. cit., n. 9 ad art. 134; Bühler, op. cit., loc. cit.). Ne discende che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al Pretore aggiunto affinché emani un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti all'udienza di discussione (art. 245 cpv. 2 CPC).
3. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento, soccorrono giusti motivi
per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle, l'opponente essendosi essenzialmente rimesso al giudizio della Camera. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata annullata. La causa è ritornata al Pretore aggiunto affinché proceda nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
–; –;
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.