Appellant Fails to Pay Judicial Costs, Appeal Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed a complaint against a lower court decision that ordered them to pay the lessors CHF 8006 in outstanding rent and accessory charges from a tenancy agreement. The appellate court declared the complaint inadmissible because the appellant failed to pay the required advance for judicial costs, despite being given a final extension after failing to retrieve the initial notice via registered mail, which the court deemed a valid notification under the principle of good faith requiring parties to ensure they receive judicial documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 cpv. 3 CPC, Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appellant Fails to Pay Judicial Costs, Appeal Dismissed: The appellate court declared the complaint inadmissible because the appellant failed to pay the required advance for judicial costs, despite being given a final extension after failing to retrieve the initial notice via registered mail, which the court deemed a valid notification under the principle of good faith requiring parties to ensure they receive judicial documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible following the failure to deposit the required judicial costs.
Applied in the dispositive to order the costs against the appellant due to the inadmissibility of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.2014.2 · Lugano 18 febbraio 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, presidente
vicecancelliera: · Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 3 gennaio 2014 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa l'11 dicembre 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa n. SE.2013.398 (locazione) promossa con petizione 22 ottobre 2013 da
CO 1 e CO 2 ;
premesso che dal 1° dicembre 2011 al 26 gennaio 2013 CO 1 e CO 2 hanno locato a RE 1 un appartamento e un parcheggio a __________ di loro proprietà per fr. 2370.–;
rammentato che con sentenza dell'11
dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accolto la petizione introdotta il 22 ottobre 2013 da CO 1 e CO 2 condannando RE 1 a pagare loro l'importo di fr. 8006.–, corrispondente alle pigioni per i mesi da novembre 2012 a gennaio 2013 (fr. 7110.–) e al conguaglio per le spese accessorie dell'anno 2012 (fr. 896.–);
ricordato che contro il predetto giudizio RE
1 è insorta a questa Camera con reclamo del 3 gennaio 2014 in cui postula l'annullamento della decisione impugnata;
constatato che con ordinanza del 15 gennaio
2014 la reclamante è stata invitata a depositare entro il 31 gennaio 2014, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 950.– sul conto
corrente postale __________ del Tribunale d'appello, introiti __________;
preso atto che la reclamante non ha ritirato il plico raccomandato contenente la menzionata ordinanza (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________) e di conseguenza non ha effettuato entro la scadenza fissata alcun versamento, con ordinanza del 3 febbraio 2014 le è stato impartito un ultimo termine fino al 14 febbraio 2014 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
considerato che pure il plico raccomandato contenente quest' ultima ordinanza è stato ritornato dalla posta al Tribunale d'appello siccome “non ritirato” (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________) e che entro la scadenza fissata non è intervenuto versamento alcuno;
osservato che per l'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC in caso di invio postale raccomandato non ritirato la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione e che tale disposizione, valida anche quando il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii, trova giustificazione nell' obbligo che incombe alle parti a un procedimento di adoperarsi affinché possano essere loro intimati gli atti giudiziari, obbligo che discende dal principio della buona fede (DTF 138 III 227, consid. 3.1 con riferimenti);
ritenuto che la reclamante, doveva manifestamente attendersi l'intimazione di atti giudiziari e doveva prendere quindi tutte le precauzioni per ricevere i documenti processuali a lei destinati (cfr. DTF 134 V 52 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_122/2009 del 9 aprile 2009 in: RtiD II-2009 pag. 132);
accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese giudiziarie presunte nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);
posto che l'irricevibilità del reclamo comporta l'addebito delle spese processuali alla reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC);
stabilito inoltre che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, a cui il reclamo non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.