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16.2013.53 • TRAC TI 16.2013.53 Generato dall'IA

Creditor Claim Enforcement Upheld Despite Appellant's Claim of Unreceived Documents

Numero d'incarto 16.2013.53
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that upheld a creditor's claim for payment stemming from an early termination of a mobile phone contract due to non-payment of four invoices. The appellant argued a violation of the right to be heard, claiming they never received the initial application and supporting documents from the conciliation authority, despite receiving the notice for the conciliation hearing, which they confusingly overlooked amidst other correspondence. The appellate court rejected the appeal because the mandatory notifications for the conciliation hearing were properly sent via registered mail, and the appellant failed to proactively request the missing documents from the judge in good faith; furthermore, the appeal improperly introduced new facts and arguments that should have been raised below, thus demonstrating no error in the original judgment regarding the established debt.

Regesto Legislator

Ufficiale

Contratto di telefonia - assenza ingiustificata della convenuta a un'udienza, nonostante corretta citazione - violazione del diritto di essere sentito (mancata notifica dell'istanza) - buona fede processuale

Parole chiave

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credito in esecuzione decisione d'esecuzione diritto di essere sentito disdetta immediata oggetto della lite domanda riconvenzionale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 135 V 4
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48b lett. b n. 3 LOG

Used to decide the appeal summarily because the case did not raise a fundamental question of law or significant importance.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for deciding costs according to defeat, although an exception was made.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the exceptional justification for waiving court fees due to the appellant's lack of legal knowledge and lack of counsel.

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Testo completo

Incarto n. 16.2013.53 · Lugano 5 febbraio 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudice: · Giani, presidente

vicecancelliera: · Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 18 novembre 2013 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 30 ottobre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa E13-016C (contratto di telefonia) promossa con istanza 20 agosto 2013 da

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1,);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che il 5 ottobre 2010 RE 1 ha concluso con __________ un contratto di telefonia mobile;

che nel corso del 2012 __________, preso atto del mancato pagamento di quattro fatture, ha comunicato alla cliente la disdetta anticipata del contratto, applicando la tassa prevista contrattualmente per i casi di rescissione anticipata;

che il 9 novembre 2012 __________ ha ceduto a CO 1 il proprio credito vantato nei confronti di RE 1;

che il 25 gennaio 2013 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. 1__________0 dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1721.95 oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 2013 a titolo di “saldo scoperto …”, così come l'incasso di fr. 285.– per “morosità”, di fr. 90.– per “spese varie”, di fr. 22.95 per “interessi” e di fr. 83.55 per le spese esecutive, al quale l'escussa ha interposto opposizione;

che con istanza 20 agosto 2013 CO

1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso, chiedendo di convocare un'udienza di conciliazione volta ad ottenere da RE 1 il pagamento dell'importo posto in esecuzione oltre a fr. 400.– per le spese legali, così come il rigetto definitivo dell'opposizione e, in caso di mancata conciliazione, di emanare una decisione sulla base dell'art. 212 cpv. 1 CPC;

che all'udienza del 9 ottobre 2013 indetta per la conciliazione, l'istante, unica comparente, ha ribadito le sue domande e la richiesta di emanazione di una decisione;

che statuendo il 30 ottobre 2010 il Giudice di pace ha accolto (recte: parzialmente accolto) l'istanza, obbligando la convenuta a pagare all'istante fr. 1721.95 oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 2013 e fr. 83.55 di spese esecutive, rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo la tassa di giustizia di fr. 140.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–;

che con scritto 18 novembre 2013 RE

1 è insorta a questa Camera contro il giudizio appena citato, chiedendo la “revisione dell'istanza del Giudice di pace di Paradiso per poter dimostrare le mie ragioni con prove chiare e inconfutabili”;

che l'atto non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto: che le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.

321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212);

che nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto il 31 ottobre 2013 e pertanto il reclamo, datato 18 novembre ma consegnato alla Posta svizzera il

29 novembre 2013, è tempestivo;

che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);

che secondo il Giudice di pace “la documentazione prodotta da parte attrice (contratto, condizioni generali, estratto conto del 08.04.2013, plico fatture) attesta il ben fondato della richiesta di parte attrice e prova l'esistenza del credito principale nei confronti della parte convenuta”;

che preliminarmente la reclamante lamenta una lesione del suo diritto di essere sentita*,* sostenendo di non avere ricevuto dal Giudice di pace “copia dei documenti che CO 1 avrebbe mandato in allegato come da lettera del Giudice di pace datata 30.10.2013”, ma unicamente la citazione all'udienza di conciliazione del 30 agosto 2013, la quale non conteneva “nessun tipo di informazioni e visto che negli stessi giorni avevo ricevuto la convocazione per un precetto per la tassa sui cani (…) non mi sono accorta che faceva riferimento a CO 1 (…);

che per l'art. 201 cpv. 1 CPC l'autorità di conciliazione è tenuta a notificare senza indugio l'istanza alla controparte e nel contempo a citare le parti all'udienza di conciliazione;

che in concreto, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, dagli atti risulta come il Giudice di pace le abbia notificato mediante invio raccomandato non solo la citazione all'udienza di conciliazione del 30 agosto 2013 (cfr. tracciamento degli invii Business, numero dell'invio __________), ma anche il rinvio di udienza del 5 settembre 2013, il quale risulta esserle stato recapitato il 13 settembre 2013 (cfr. tracciamento degli invii Business, numero dell'invio __________);

che le menzionate citazioni datate

30 agosto e 5 settembre 2013 facevano chiaramente riferimento a CO 1, così come all'istanza di conciliazione da lei promossa il 20 agosto 2013 nei confronti di RE 1 e avvertivano le parti delle conseguenze in caso di mancata comparizione all'udienza riportando il testo integrale dell'art. 206 CPC;

che i motivi addotti dalla reclamante non giustificano la mancata attenzione che avrebbe dovuto prestare agli atti ricevuti;

che in merito al rimprovero al primo giudice di non averle inviato copia dell'istanza e dei relativi documenti annessi, è possibile che malgrado la citazione 30 agosto 2013 li indicasse quali allegati, non siano poi stati recapitati alla destinataria;

che, in circostanze del genere, ove il primo giudice avesse effettivamente dimenticato per disattenzione di accludere alla citazione gli allegati in essa menzionati, incombeva alla convenuta, in virtù del principio che impone alle parti un comportamento conforme alla buona fede (cfr. art. 52 CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 52 pag. 100), farsi parte diligente e chiedere al Giudice di pace di inviarle i documenti mancanti;

che la reclamante sostiene di non avere “ricevuto nessuna comunicazione del rigetto alla mia opposizione e che CO

1 avesse chiesto il proseguimento del precetto” e rileva “che la persona a cui viene fatto il precetto debba ricevere copia del rigetto alla sua opposizione con copia di tutta la documentazione inviata da chi ha fatto il precetto che abbia il diritto di rispondere con la sua documentazione e successivamente se il giudice di pace non riesce a stabilire chi abbia effettivamente ragione si venga convocati”, ciò che nella fattispecie non sarebbe avvenuto;

che nella fattispecie l'istante non ha promosso una procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fatto notificare alla reclamante il 25 gennaio 2013 (cfr.

251 lett. a CPC), ma un'istanza di conciliazione con la richiesta, in caso di mancata conciliazione, di emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC;

che, come risulta dal verbale di udienza 9 ottobre 2013, il primo giudice, constatata la mancata comparsa della convenuta, ha accolto la richiesta dell'istante di procedere con la decisione di merito;

che, in tali circostanze, nulla può essere rimproverato al Giudice di pace, il quale, accertata l'esistenza e l'esigibilità della pretesa dell'istante, ha condannato la convenuta al pagamento del credito posto in esecuzione, rigettando poi l'opposizione al precetto esecutivo interposta dall'escussa;

che per il resto la reclamante si limita a esporre, per la prima volta in questa sede, la propria versione dei fatti e le ragioni per le quali non ha pagato l'importo richiestole, ciò che però non è ammissibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che in definitiva il reclamo, non avendo evidenziato nessuna errata applicazione del diritto né manifesta errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, deve essere respinto;

che in siffatte circostanze, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. b n. 3 LOG, la causa non ponendo una questione di principio né essendo di rilevante importanza;

che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

–; – avv..

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.